Di Cristian Rovito* –
Con la sentenza n. 37113 del 12 settembre 2023, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla configurabilità del concorso formale (ex art. 81, comma 1, c.p.) tra due fattispecie penali previste da due norme diverse e distinte.
In particolare, i giudici di piazza Cavour aditi dal ricorrente alla condanna d’appello, sono stati chiamati anche per dipanare il dubbio attinente all’esistenza o meno di concorso formale nella responsabilità per la commissione da un lato del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui dall’art. 452 quaterdecies c.p. (nuovo ecodelitto a seguito dell’entrata in vigore della Legge 68/2015) (1), dall’altro del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (erroneamente denominato testo unico ambientale!).
In realtà si tratta di un’ulteriore conferma del principio in base al quale è da escludersi in maniera categorica l’esistenza di un rapporto di specialità tra le due tipologie di reato (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39076 del 3 dicembre 2021) (2). Si riportano di seguito i testi dei due reati:
a) art. 452 quaterdecies c.p.:
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
b) art. 256 del D. lgs 152/’06:
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Una prima distinzione, tra l’altro fondamentale, tra le due fattispecie criminose attiene alla ratio legis. Mentre nel delitto ambientale l’indirizzo giuscriminalistico del legislatore attiene al contrasto delle alterazioni del circuito di smaltimento di rifiuti realizzate molto spesso dalla criminalità organizzata, motivo per cui è un reato che dal 2010 rientra nella competenza della Direzione Distrettuale Antimafia ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis c.p.p.; nella fattispecie contravvenzionale attiene prevalentemente al principio di responsabilità condivisa in materia di gestione di rifiuti. Il legislatore ha in quest’ultimo caso delineato un sistema di autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni per coloro che effettuino attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non tralasciando coloro che svolgono anche un servizio di consegna e/o ritiro dei rifiuti da una società. E da cui fa discendere l’obbligazione dell’iscrizione all’albo gestori ambientali.
Ulteriore e non trascurabile differenza riguarda la tipologia dei reati. Nel primo si tratta di un delitto, nel secondo di una contravvenzione. Peraltro, in presenza di attività proprie della criminalità organizzata, per la quale trovano applicazione l’associazione a delinquere, semplice (art. 416 c.p.) o di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), la Corte di Cassazione ritiene applicabile il concorso tra il reato associativo e il traffico organizzato di rifiuti in quanto trattasi, anche in questo caso, di fattispecie diverse, distinguibili per gli interessi tutelati ovvero ordine pubblico uno e ambiente e pubblica incolumità l’altro; per il numero di soggetti richiesti ai fini dell’integrazione dei due reati; e per il modo di atteggiarsi del dolo che nel reato associativo si concretizza anche nella realizzazione di un indeterminato programma criminoso che nel delitto ambientale de qua deve assumere i caratteri del dolo specifico volto al perseguimento dell’ingiusto profitto – «Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto … omissis …», identificabile con un generale abbattimento dei costi (D. Villani, 2023). (3)
Con la sentenza de qua, la Corte di Cassazione ha riaffermato sic et simpliciter che non sussiste mai rapporto di specialità qualora siano concretamente accertati gli elementi essenziali dell’ecodelitto (ex art. 452 quaterdecies c.p.), cioè allestimento di mezzi e di attività organizzate e continuative; congiuntamente all’elemento formale del reato ex art. 256 D. lgs 152/’06 (contravvenzionale!) per la mancanza dell’atto autorizzativo all’esercizio dell’attività di gestione di rifiuti.
Tutti elementi che necessitano di essere acquisiti probatoriamente già nella fase delle indagini preliminari, per essere poi confermati nelle sedi dibattimentali. Non a caso è la stessa Cassazione a confermare quanto tali elementi siano stati ampiamenti dimostrati così consentendo di configurare tra le due fattispecie criminose citate il concorso formale ex art. 81, comma 1, c.p.
NOTE:
1 G. Amendola, Diritto penale ambientale. Compendio pratico aria, acqua, rifiuti, rumore, Pacini Giuridica, 2022.
2 «In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l’allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l’elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione».
L’AUTORE
Cristian Rovito è un criminologo qualificato AICIS, sociologo del crimine, giurista, consulente ed esperto ambientale, operatore di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Scrive per diverse riviste specializzate di settore, giornali, magazine e blog.
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