codice etico
Codice Etico
Art.1 Definizioni
a) “AICIS” indica l’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza;
b) Criminologo Professionista: indica il socio effettivo iscritto al registro associativo
dell’Associazione Italiana Criminologi per l’investigazione e la sicurezza, di seguito indicata con
l’acronimo AICIS;
c) Statuto: indica lo Statuto dell’AICIS;
d) “esercizio della professione” indica l’esercizio della professione di Criminologo secondo la
relativa norma UNI;
e) “Consiglio Direttivo Nazionale” indica il Consiglio DNazionale dell’AICIS;
f) “Comitato di Disciplina e Garanzia” indica il Comitato di Disciplina e Garanzia dell’AICIS;
g) “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio post-laurea
fino a quando non abbia assunto la quali fica di “professionista” in virtu della sua iscrizione nel
Registro Nazionale dei Criminologi AICIS;
h) “cliente” e il soggetto che af fida l’incarico al professionista ed e il destinatario o beneficiario
della prestazione professionale; qualora un soggetto af fidi un incarico a beneficio o nell’interesse di
terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;
i) “codice”: indica il presente Codice Di Comportamento della Professione
l) “registro associativo”: Registro Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza
AICIS.
Art.2 Contenuto del Codice
1. Il presente Codice contiene principi e doveri che il Criminologo professionista deve osservare
nell’esercizio della professione a tutela dell’af fidamento della collettivita , dei clienti e dei terzi, della
correttezza dei comportamenti nonche della qualita ed ef ficacia della prestazione professionale.
2. Il comportamento del Criminologo professionista, anche al di fuori dell’esercizio della
professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignita della stessa. Ogni condotta
che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell’attivita professionale comporta
responsabilita disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalita e gravita , la fiducia dei
terzi nella capacita del professionista di rispettare i propri doveri professionali.
3. La pubblicazione del presente codice sul sito associativo www.criminologi.aicis.com rappresenta
lo strumento di comunicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale e
dell’Assemblea Nazionale dell’AICIS e la pubblicazione sul sito vale a titolo di noti fica. Il
professionista e tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo
esime dalla responsabilita disciplinare.
4. Il Criminologo professionista, nello svolgimento dell’attivita professionale, e altresi tenuto
all’osservanza delle norme di comportamento relative allo svolgimento di determinate attivita
professionali e funzioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Le disposizioni speci fiche del presente Codice non limitano l’ambito di applicazione dei principi
generali in esso contenuti.
6. L’esercizio della professione di Criminologo è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze
e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’af fidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della
specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione del Criminologo è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria,
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art.3 Ambiti di applicazione
1. Il presente Codice si applica ai soci effettivi iscritti nel Registro Nazionale dei Criminologi, che è
il registro associativo di cui all’art. 5 dello Statuto.
2. Le norme del presente Codice si applicano altresi , ai soci sostenitori di cui all’art. 5 dello Staturto,
in quanto compatibili.
Art.4 Iscrizione al registro associativo
1. L’iscrizione al registro associativo di cui all’art. 5 dello Statuto avviene con le modalità previste
dall’apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla scorta dei requisiti
previsti dalla norma UNI sulla professione di Criminologo.
Art.5 Potesta disciplinare
1. L’inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione o
omissione comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono
violazione che da luogo all’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare, punibile con le sanzioni
previste dal presente Codice etico e comportamentale.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravita della violazione e alle conseguenze dannose
che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravita del fatto,
l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensita ovvero il grado di colpa, nonche ogni circostanza,
soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Nel valutare il comportamento oggetto di
incolpazione si deve tenere conto del comportamento complessivo del professionista, nonche
dell’eventuale danno provocato.
3. L’irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 33 sono di competenza del Comitato di
Disciplina e Garanzia contemplato dall’art. 11 dello Statuto.
Art.6 Interesse pubblico
1. Il Criminologo professionista ha il dovere e la responsabilita di agire oltre che nell’interesse del
cliente anche in quello del corretto esercizio della professione e nell’interesse pubblico.
2. Soltanto nel rispetto di tali interessi egli potra soddisfare le necessita del proprio cliente.
3. Ai fini della tutela dell’interesse pubblico e del corretto esercizio della professione, il
professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il
dovere di informare il Consiglio Direttivo Nazionale che ne informa tempestivamente il Comitato di
Disciplina e Garanzia.
Art.7 Contrassegni nei documenti
1. Il Criminologo professionista contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
2. Il Criminologo professionista è autorizzato all’utilizzo del logo dell’AICIS sui propri atti e sulle
proprie insegne.
Art.8 Integrità
1. Il Criminologo professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire
con integrita , onesta e correttezza in tutte le sue attivita e relazioni, sia di natura professionale, sia di
natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalita , ideologia politica,
sesso o classe sociale.
2. Il Criminologo professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni,
comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verita , ovvero che
contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di
evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
3. Il Criminologo professionista deve evitare di perseguire utilita non dovute e deve adempiere
regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.
4. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di
atti inerenti al mandato o alla nomina.
5. Ai Criminologi professionisti non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate
dalla legge a speci fiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti
previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
Art.9 Obiettività
1. Il Criminologo professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni
di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attivita professionale.
2. Egli dovra quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita
influenza nel suo giudizio o nella sua attivita professionale.
3. Il Criminologo professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative
del cliente e si deve pronunciare con sincerita , in totale obiettivita , evidenziando, se del caso, le
riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.
Art.10 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
1. Il Criminologo professionista e tenuto a mantenere la sua competenza ecapacita professionale al
livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello
qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e
disposizioni normative.
2. Il Criminologo professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non
ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessita della pratica e di ogni altro elemento
utile alla suddetta valutazione.
3. Il Criminologo professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo
necessari, al fine di acquisire una suf ficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.
4. Il Criminologo professionista dovra informare il cliente della necessita di avvalersi,
nell’erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente
speci fica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti
all’incarico af fidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche
qualora le circostanze richiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.
5. L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai
regolamenti emanati a norma dell’art. 4 del presente Codice dal Consiglio Direttivo Nazionale,
costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua iscrizione come socio effettivo
al Registro professionale e per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo
esonera dalle ulteriori attivita formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a
quelli di attivita prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine
di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
6. Il Criminologo professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attivita
con coscienza e diligenza, assicurando la qualita della prestazione e agire in modo diligente,
secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal
Consiglio Nazionale.
7. Nell’esercizio della sua attivita il professionista e tenuto a far si che i propri dipendenti e
collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attivita da essi
svolta.
8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le
necessita imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.
Art.11 Comportamento professionale
1. Il comportamento del Criminologo professionista deve essere consono alla dignita , all’onore, al
decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa.
2. Esso deve essere altresi conforme al dovere di lealta nello svolgimento dell’attivita professionale.
3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di volta in volta
applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della
professione e dell’Associazione Professionale alla quale appartiene.
4. Il Criminologo professionista ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a
lui inviate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato di Disciplina e Garanzia.
5. Il Criminologo professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro
con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione.
Art.12 Indipendenza
1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialita e sulle
incompatibilita previste in relazione alla natura dell’incarico af fidatogli e non deve operare in
situazioni di conflitto di interesse.
2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilita sono mutuati dai principi generali
dell’ordinamento giuridico. Inoltre, il professionista, e tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in
materia di indipendenza ed incompatibilita approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. In relazione a speci fiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed
incompatibilita maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional
Accountants emanato dall’IFAC.
4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo
libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, cosi come deve evitare
qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.
5. Il Criminologo professionista evitera parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la
mancanza di indipendenza, a tal fine, il professionista dovra essere libero da qualsiasi legame di
ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di
influenzare la sua integrita o la sua obiettivita .
Art.13 Riservatezza
1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati
personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza
delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni
ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformita alla legge.
2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per
ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.
3. Il professionista vigilera af finche il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti,
dipendenti e collaboratori.
Art.14 Criminologo professionista all'estero e Criminologo straniero in Italia
1. Il Criminologo professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio
italiano dovra applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche
vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovra applicare la
disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la
vigente normativa nazionale.
2. I soci effettivi che sono iscritti ad Associazioni o Ordini professionali di altri Paesi e che
esercitino legittimamente in Italia le attivita professionali disciplinate dalla Norma UNI sulla
Professione di Criminologo dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice.
Art.15 Esercizio della professione in cooperazione con terzi
1. Il Criminologo professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente
prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi
iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovra accertarsi che questi adottino
comportamenti improntati al reciproco rispetto.
Art.16 Responsabilità professionale
1. Il Criminologo professionista, qualora sia in possesso di polizza assicurativa per la responsabilita
professionale, deve renderne noti al cliente gli estremi e i relativi massimali.
Art.17 Collaborazione tra colleghi
1. Il Criminologo professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealta ,
considerazione, cortesia, cordialita ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia
e di considerazione la puntualita , la tempestivita e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilita del Criminologo professionista alle
sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta
all’Associazione professionale, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternita ,
paternita , af fido ovvero oggettiva dif ficolta .
2. Il professionista non puo usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento
dell’attivita professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di
colleghi o di terzi.
3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega piu anziano, il quale, con
suggerimenti e consigli, puo rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione.
4. Il Criminologo professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni
suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto
essere mossi addebiti di responsabilita disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro
altri colleghi, se i primi, sentite le giusti ficazioni dei secondi, destinatari dell’azione, abbiano
adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalita tra la condotta e il danno che si
vuole risarcito.
5. Il Criminologo professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti
ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
6. Il presente articolo siapplica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di una
societa o associazione professionale o cooperativa.
7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un Criminologo professionista deve essere correlato
a una prestazione effettivamente svolta. Non puo essere considerata come prestazione effettiva la
sola indicazione ad un cliente del nome di un collega Criminologo professionista. Sono fatti salvi i
pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi,
anche immateriali, di esso.
Art.18 Subentro ad un collega
1. Il Criminologo professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico
professionale, deve osservare procedure e formalita corrette e comportarsi con lealta . Salvo
impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista
deve rispettare le disposizioni che seguono.
2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:
a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia
manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo
senza indugio;
b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla
corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime
spettanze di quest’ultimo;
c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che
tale ammontare sia stato debitamente contestato.
3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena
collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione
in suo possesso; adoperarsi af finche il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attivita professionali il nuovo professionista dovra
rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non
arrecare pregiudizio alle attivita in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo
svolgimento e la conclusione delle attivita professionali in corso.
5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di
fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.
6. In caso di decesso di un collega, il professionista chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione
dello studio dal Presidente dell’AICIS ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giusti ficato
impedimento o altro giusti ficato motivo.
7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei
clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione
dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante
interesse economico, previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale.
9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il
collegachiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare
diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.
Art.19 Assistenza congiunta allo stesso cliente
1. I Criminologi professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di
cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente
informati sull’attivita svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune
comportamento.
2. Il Criminologo professionista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di
condotta professionale scorretta, ha il dovere di informare il Consiglio Direttivo Nazionale che ne
informa tempestivamente il Comitato di Disciplina e Garanzia.
Art. 20 Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista
1. La tutela dei giusti interessi del cliente non puo mai condurre a comportamenti che non siano
improntati a correttezza e lealta .
2. Il Criminologo professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente,
secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di
contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega.
3. Il Criminologo professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del
collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalita
tecniche di svolgimento della pratica.
4. Il Criminologo professionista, in particolare, non trae profitto dall’eventuale impedimento del
collega che assiste altro cliente; ne si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere
riservato che lo stesso gli abbia fornito.
Art. 21 Corrispondenza tra colleghi
1. Il Criminologo professionista non puo divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche
occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
2. Il Criminologo professionista non puo divulgare o registrare una conversazione, senza il
consenso del collega col quale abbia interloquito o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il
consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli
interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
Art. 22 Principi generali nei rapporti tra clienti
1. Il rapporto con il cliente e fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo
Criminologo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.
2. Il cliente e il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte
del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del
professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il
completamento dell’incarico.
3. Il Criminologo professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le
sue prestazioni professionali.
4. Al Criminologo professionista e fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di
acquisizioni di clienti o incarichi professionali.
Art. 23 Accettazione dell'incarico
1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il Criminologo professionista deve
valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice.
2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilita o meno di assumere le misure necessarie ad
impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo
deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare
l’incarico.
3. Il Criminologo professionista che accetta un incarico deve assicurare la speci fica competenza
richiesta e anche un’adeguata organizzazione dello studio.
4. Il Criminologo professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico informa il cliente dei
rispettivi diritti e doveri nonche gli da notizia della esistenza de lCodice etico e di Comportamento
della Professione.
Art. 24 Esecuzione dell'incarico
1. Il Criminologo professionista svolge la propria attivita a favore del cliente in liberta , autonomia e
indipendenza.
2. Il Criminologo professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che
regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso e svolto.
3. Il Criminologo professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicita e
chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico af fidatogli.
4. Il Criminologo professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente
il cliente sugli avvenimenti essenziali.
5. Il Criminologo professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessita , dai limiti
dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e
svolgere tutte le attivita confacenti allo scopo concordato con il cliente.
6. Il Criminologo professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire
interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico
– professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrita o indipendenza.
Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di speci fiche funzioni
professionali.
Art. 25 Rinuncia all'incarico
1. Il Criminologo professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua liberta di giudizio, condizionare
il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese
sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od
obiettivita .
2. Il Criminologo professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta
o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con speci fica competenza, a
causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per dif ficolta della pratica,
deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o af fiancato da altro
professionista.
4. Nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente;
laddove questi fosse irreperibile, il professionista e tenuto a comunicare la rinuncia al mandato
mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere
proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e
comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta noti fica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro
professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non e responsabile per la
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che
dovessero pervenirgli.
5. Il Criminologo professionista e in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo
rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando
questi ne faccia richiesta. Il professionista puo trattenere copia della documentazione, senza il
consenso della parte assistita, solo quando cio sia necessario ai fini della documentabilita dei propri
adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto pagamento
integrale.
Art. 26 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
1. Il Criminologo professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie
patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.
2. Il Criminologo professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare
con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della
corretta contabilita .
3. Il Criminologo professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi,
deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito.
4. In caso di deposito fiduciario, il Criminologo professionista, e tenuto a richiedere al cliente
istruzioni scritte e attenervisi.
5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli e tenuto a
mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.
Art. 27 Compenso professionale
1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza
dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla dif ficolta della prestazione,
tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali,
derivati al cliente.
2. Lamisura del compenso e pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale
con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
3. Il compenso puo essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in
percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale.
4. In nessun caso il compenso richiesto dal Criminologo professionista puo essere manifestamente
sproporzionato all’attivita svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilita delle spese sostenute
e degli acconti ricevuti ed e tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle
somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le
prestazioni svolte.
5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che
partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
6. E’fatto divieto di ritenere idocumenti e gli atti ricevuti dal clientea causa del mancato pagamento
degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.
Art. 28 Rapporti con i collaboratori
1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo
tale da consentire il miglior svolgimento dell’attivita professionale.
2. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che
esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
3. Il collaboratore deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello
studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione.
4. Il rapporto di collaborazione non determina alcun rapporto di lavoro subordinato.
Art. 29 Remunerazione dei dipendenti
1. Nei rapporti con i dipendenti il professionista e tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del
lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle quali fiche previste
Art. 30 Rapporti con i pubblici uffici
1. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica
amministrazione, il Criminologo professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni,
senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignita professionale e all’insegna del
reciproco rispetto.
2. Il Criminologo professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarita con i
soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, ne sottolineare, ne vantare tale circostanza al
fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attivita professionale.
Art. 31 Rapporti con la stampa
1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Criminologo professionista, in
particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare
cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle
disposizioni del presente Codice.
Art. 32 Rapporti con altre professioni
1. Il Criminologo professionista, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti
in altre associazioni o albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della
salvaguardia delle speci fiche competenze.
Art. 33 Utilizzo di cariche pubbliche
1. Il Criminologo professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da
far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per se
o per altri.
Art. 34 Informazione, pubblicità, informativa
1. La pubblicita informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attivita professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, e libera.
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a
criteri di buon gusto e all’immagine della professione.
3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.
4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio
consenso.
5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano
fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare,
nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro
fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.
8. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, puo
renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
9. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, il socio effettivo puo utilizzare il logo dell’AICISdi
cui all’art. 4 dello Statuto.
Art. 35 Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle
norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere
deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non
commetta altre infrazioni.
b) censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di
responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a
ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
c) sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dalla carica di socio
effettivo e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando
non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
d) radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Registro dei soci effettivi ed è inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o
registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a) fino alla sospensione dalla carica di socio effettivo per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione
dell’avvertimento;
b) fino sospensione dalla carica di socio effettivo non superiore a un anno, nel caso sia prevista la
sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dalla carica di socio effettivo non superiore a tre anni, nel caso sia prevista
la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dalla carica di socio
effettivo da uno a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a) all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dalla carica di socio effettivo fino
a un anno;
c) alla sospensione dalla carica di socio effettivo fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione
dalla carica di socio effettivo da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere
di sanzione disciplinare.
Art. 36 Procedura di irrogazione delle sanzioni
1. I fatti di interesse disciplinare sono comunicati al Presidente dell’Associazione che ne investe il
Comitato di Disciplina e Garanzia di cui all’art. 11 dello Statuto.
2. Ogni socio ha il dovere, a sua volta sanzionato, di comunicare fatti di rilievo disciplinare al
Presidente. I fatti di rilievo disciplinare possono essere acquisiti altresì da qualsiasi fonte esterna
all’associazione.
3. Ricevuta la notizia di un fatto di possibile rilevanza disciplinare il Presidente, sentito il Consiglio
Direttivo Nazionale, ne informa per iscritto, con apposito rapporto, il Presidente del Comitato di
Disciplina e Garanzia con una sintetica descrizione acritica corredata dall’eventuale
documentazione necessaria.
4. Ricevuto il rapporto di cui al comma 3, il Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia, se
ritiene che i fatti riportati possano assumere rilevanza disciplinare, invia entro 20 giorni al socio
incolpato con raccomandata a/r una contestazione nella quale descrive sinteticamente l’addebito,
indica la possibile sanzione correlata e informa l’incolpato dei propri diritti di difesa.
5. Il socio incolpato ha diritto:
a) di accedere a tutti gli atti istruttori relativi alla sua incolpazione ed estrarne copia;
b) di far pervenire al Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia proprie memorie difensive,
documenti e testimonianze scritte entro 30 giorni dalla data della noti fica dell’atto di incolpazione;
c) chiedere che vengano ascoltati testimoni qualora questi si dichiarino disponibili a comparire;
d) di farsi difendere da un avvocato di fiducia o da altro socio effettivo.
Art. 37 Fase della decisione
1. Trascorsi 10 giorni dal termine utile a presentare le memorie difensive il Presidente del Comitato
di Disciplina e Garanzia convoca l’incolpato perché compaia dinnanzi al Comitato di Disciplina e
Garanzia per svolgere le sue eventuali ulteriori difese. All’audizione partecipa l’avvocato di fiducia
o il socio indicato dall’incolpato ed in difetto della nomina del difensore, un socio incaricato
d’uf ficio della difesa dal Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia.
2. Dell’audizione viene redatto un sommario verbale contenente l’incolpazione, le argomentazioni
difensive e la decisione finale che viene presa a maggioranza.
3. Salvo che per l’ipotesi di radiazione del socio effettivo, la sanzione è irrogata con atto del
Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia, noti ficato all’interessato e al Presidente
dell’Associazione.
4. Nel caso in cui il Comitato di Disciplina e Garanzia abbia deciso di irrigare la sanzione della
radiazione del socio effettivo, la sanzione è irrogata su deliberazione del Consiglio Direttivo previo
parere obbligatorio del Presidente del Comitato Scientifico.
Art. 38 Impugnazione del provvedimento sanzionatorio
1. le sanzioni disciplinari previste dall’art. 00, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere
impugnate dall’interessato, con atto e memorie scritte, davanti al Consiglio Direttivo Nazionale
entro 20 giorni dalla noti fica del provvedimento. L’impugnativa non ha effetto sospensivo, salvo
quanto previsto dal successivo comma 3 per la radiazione.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera secondo le maggioranze previste dall’art. 8 dello
Statuto.
3. In caso di ricorso avverso la sanzione della radiazione, il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone
la decisione all’Assemblea Nazionale la quale delibera secondo le maggioranze stabilite dall’art. 7
dello Statuto.