Statuto e
Atto costitutivo
Statuto
Art.1 Principi ispiratori
Art.2 Oggetto
L’associazione identifica, rappresenta e tutela, la figura professionale del Criminologo come delineata dalla norma UNI sulla “professione del Criminologo”.
Le competenza professionale del Criminologo per l’investigazione e la Sicurezza si fonda su specifiche tecniche e metodologie di carattere multidisciplinare e interdisciplinare improntate: allo studio della tecnica dell’investigazione e della raccolta di informazioni; allo studio degli autori di reato, delle vittime, delle modalità di esecuzione del crimine, delle condotte criminali, delle forme possibili di prevenzione e controllo, della osservazione e rieducazione di soggetti devianti o criminali e del loro reinserimento sociale; alla ricerca e formazione in tema di metodologia e riferimenti dell’investigazione privata e relativi protocolli; in tema di metodologia dell’intelligence e relativi protocolli; della metodologia dell’indagine difensiva e relativi protocolli; alla ricerca e formazione in campo tecnico penale e civile nei settori: informatica forense; genetica forense; balistica forense; identificazione forense; falso documentale; grafologia; dattiloscopia; comparazione fotografica e video; telefonia; recupero dati; analisi dei tabulati telefonici e delle celle telefoniche; bonifiche ambientali; sicurezza alimentare; sicurezza prodotti di importazione; psicologia forense; medicina legale; infortunistica stradale; infortunistica del lavoro; abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti; alla ricerca e formazione in campo sociologico, criminologico, vittimologico e della sicurezza urbana, mediazione civile, penale, commerciale e culturale; mediazione familiare; mediazione sociale e dei conflitti; allo studio della devianza giovanile; allo studio della progettazione per l’accesso a bandi di finanziamento pubblico e privato; allo studio dei progetti di sicurezza urbana e della progettazione di servizi di sicurezza per enti pubblici e privati;.
Nei predetti ambiti, il criminologo svolge attività di consulenza, progettazione, analisi e ricerca nei campi investigativo, giudiziario, penitenziario, stragiudiziale e psicosociale. Al fine di promuovere, valorizzare e certificare la professionalità dei propri iscritti secondo le normative europee, nazionali e regionali vigenti agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, l’AICIS, attraverso il registro qualificato di cui all’art. 1 del presente statuto, si propone di:
- istituire registro associativo nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” come membri di associazione professionale per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; Il registro aggregherà i professionisti, in possesso di attestazione rilasciata dall’AICIS, che svolgono o intendono svolgere l’attività economica, anche organizzata, del “criminologo per l’investigazione e la sicurezza”, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Il registro nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” sarà disciplinato con apposito regolamento, nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione – secondo i principi di autoregolazione volontaria di cui all’art. 6 della citata legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- vigilare sull’operato dei propri iscritti affinché rispettino le leggi, il codice etico ed il codice di comportamento dell’AICIS e curarne e garantirne l’aggiornamento professionale;
- svolgere informazione, formazione (anche permanente) ed aggiornamento professionale in genere nel campo investigativo, criminologico, sociologico e della sicurezza, avvalendosi di idonee strutture universitarie o centri di formazione di alto livello;
- pubblicizzare il registro nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” sui propri canali di comunicazione e portandolo a conoscenza degli Organi della Magistratura, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed autonomie locali, degli ordini professionali e di tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati;
- divulgare la cultura della sicurezza e della legalità attraverso attività di informazione rivolte alla cittadinanza e alle categorie professionali interessate;
collaborare, fornendo il proprio know-how, con Istituzioni, enti pubblici, aziende, associazioni, comitati cittadini e con qualsiasi altra forma di aggregazione sociale costituita secondo le norme di legge;
- organizzare e gestire di corsi, compresi quelli obbligatori per l’accesso al registro e per la permanenza nello stesso, congressi, seminari, convegni e ogni altra attività a contenuto scientifico, formativo, di qualificazione e riqualificazione professionale, riunioni di aggiornamento e approfondimento professionale, con qualsiasi strumento tecnologico, di carattere tecnico, fiscale, amministrativo e gestionale, in proprio e/o in collaborazione con altre strutture ed organismi e con enti privati e pubblici, usufruendo di eventuali contributi;
- svolgere ricerca, studio e sperimentazione scientifica e tecnica, raccolta e diffusione di tecniche operative, di procedure applicative e di dati, relativa archiviazione, diffusione e messa a disposizione di terzi utenti, l’assistenza agli stessi per l’uso dei materiali di cui sopra in campo criminologico, della sicurezza e della metodologia dell’investigazione;
- svolgere ricerca per la messa a punto di servizi ausiliari e strumentali per lo svolgimento delle professioni in campo socio-criminologico, investigativo e di sicurezza;
- organizzare corsi in materia di safety, security e benessere aziendale; corsi di avviamento, aggiornamento e alta formazione nell’investigazione e nella sicurezza.
L’AICIS potrà inoltre esercitare l’attività di consulenza su materie non coperte da riserva di legge nonché la operare la diffusione di materiale didattico ed informativo, sotto qualunque forma tecnologica. A tal fine l’AICIS potrà curare e contribuire alla pubblicazione di riviste specializzate riguardanti le materie criminologiche, sociali, economiche, giuridiche, tributarie, amministrative e delle politiche per la sicurezza e per la prevenzione.
Gli elenchi recanti i nominativi e le qualifiche degli iscritti all’Associazione sono resi pubblici ai fini della corretta individuazione del Professionista da parte delle Istituzioni, delle Autorità e dei soggetti privati.
(articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.3 Sede legale
La sede legale dell’associazione culturale è: Forlì, via Cignani, n. 19, cap. 47121. I Soci Fondatori dell’Associazione AICIS, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione, sono membri di diritto al Consiglio Direttivo Nazionale e, in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Vicepresidente Nazionale. Sono altresì istituite almeno altre due sedi territoriali in Regioni diverse. (articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.4 Simbolo
Il simbolo dell’Associazione AICIS – raffigurato nell’allegato 1) in allegato, che costituisce parte integrante del presente statuto – appartiene al patrimonio dell’Associazione e, per tale ragione, il Consiglio Direttivo è delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche.
Art.5 Iscrizione
Possono iscriversi o aderire all’Associazione, assumendo la qualifica di socio sostenitore, i laureati in scienze criminologiche, in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia o in discipline di ordine giuridico, filosofico, economico, sociologico, tecnico, medico, antropologico e psicologico e alte lauree di afferenti alla materia criminologica. Possono altresì assumere la qualifica di soci sostenitori coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per la certificazione UNI sul Criminologo e sul Security Manager, nonché gli investigatori privati, i security manager, gli appartenenti alle forze di polizia in servizio o meno e tutte le altre persone ritenute meritevoli e di dimostrata esperienza in campo criminologico che ne condividano il fine e lo Statuto.
Assumono la qualifica di socio effettivo i soggetti in possesso dell’Attestazione prevista dalla legge n. 4 del 2013 o la Certificazione UNI sul Criminologo. I soci effettivi accedono al Registro Associativo Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza”.
I soci fondatori assumono di diritto la qualifica di socio effettivo e sono iscritti di diritto nel registro associativo dei criminologi. L’iscrizione al registro comporta l’obbligo degli iscritti all’aggiornamento professionale costante e pertanto, con il regolamento di cui all’art. 2 del presente statuto, si procederà alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo.
L’iscrizione comporta l’accettazione dello statuto ed il versamento delle quote individuali annuali. Può essere prevista una apposita quota aggiuntiva per il socio effettivo in ragione della sua iscrizione al registro associativo nazionale dei criminologi per l’investigazione e la sicurezza. La domanda di iscrizione individuale deve essere presentata presso la sede dell’associazione, anche attraverso il sito ufficiale internet dell’Associazione o l’indirizzo di posta elettronica. Le domande di adesione tramite le eventuali articolazioni territoriali devono essere inoltrate al Presidente Nazionale che la sottopone all’approvazione del primo consiglio nazionale utile. Tutti gli iscritti o le associazioni aderenti concorrono, esprimendo la propria opinione nelle assemblee dell’Associazione, alla elaborazione delle linee programmatiche ed alla elezione dei propri dirigenti, e sono impegnati ad attenersi alle decisioni democraticamente assunte dalla maggioranza. Il diritto di voto degli iscritti è esercitato negli organismi di cui fanno parte. La qualità di iscritto all‘Associazione si perde in caso di: • dimissioni; • mancato rinnovo dell’adesione • espulsione sancita, in via definitiva, dal Comitato Disciplinare e di Garanzia. La perdita della qualità di iscritto comporta automaticamente anche la perdita dell’eventuale iscrizione al Registro Associativo nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza”. Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata e/o e-mail alla sede nazionale. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Soci Onorari personalità illustri, per meriti particolari o perché occupino posizione di rilievo in settori o attività che interessano gli scopi dell’Associazione. I Soci Onorari possano partecipare all’Assemblea e al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. (articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.6 Organizzazione
Sono organi dell’Associazione: l‘Assemblea di tutti i soci; il Consiglio Direttivo Nazionale; il Presidente Nazionale; il Vice Presidente Nazionale; il Tesoriere Nazionale; il Revisore dei Conti; il Comitato di Disciplina e di Garanzia. Il Comitato Scientifico
Art.7 L’Assemblea
L’assemblea di tutti i membri è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Tutti gli associati saranno formalmente convocati dai competenti organi dell’Associazione e avvertiti degli argomenti sui quali essi devono manifestare la loro volontà.
Art.8 Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da: i Soci Fondatori, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Presidente del Comitato Scientifico e fino a sette membri eletti dall’Assemblea. Il consiglio resta in carica per 5 (cinque anni); E’ di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale: deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per Statuto, all’Assemblea; approvare, entro il 31 maggio, il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Nazionale; approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; approvare le iscrizioni dei soci sostenitori ed effettivi; deliberare l’espulsione del socio sancita dal Comitato Disciplinare e di Garanzia; stabilire le quote associative; gestire il patrimonio di cui all’art.13; nominare il Presidente ed i tre membri del Comitato di Disciplina e Garanzia; nominare il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico. Il Revisore dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e relaziona sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale. Egli, in accordo con il Vicepresidente Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale, ne definisce l’ordine del giorno e lo presiede. Il membro eletto al Consiglio che, senza giustificato motivo, risulti assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Nazionale vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con il voto favorevole della maggioranza ai sensi dell’art. 21 C.C.. (articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.9 Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è garante dell’unità dell’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente resta in carica per 5 (cinque) anni; Il Presidente: • ha la rappresentanza legale dell’Associazione; • ha la disponibilità del simbolo, ivi compresa la facoltà di delega ad altri soggetti per gli usi legali del medesimo simbolo; • è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale sottoscrive contratti o atti unilaterali in genere in nome e per conto dell’associazione; sottoscrive i mandati da pagamento a qualsiasi titolo in nome e per conto dell’associazione. Il Presidente, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale e di impedimento del Vicepresidente Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale. Il Presidente Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all’art. 3 del presente Statuto.
Art.10 Il Vice Presidente Nazionale
Il Vicepresidente Nazionale rappresenta legalmente l’Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Vice Presidente resta in carica per 5 (cinque) anni; Il Vicepresidente Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all’art. 3 del presente Statuto. Ha funzioni di supporto al Presidente Nazionale ed esegue nei confronti di tutti gli organi dell’Associazione. Resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha eletto. Le deleghe e Lui conferite decadono all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
Art.11 Il Comitato Disciplinare e di Garanzia
Con apposito regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale saranno emanati il Codice etico, il Codice di comportamento e disciplinare dell’AICIS. Il Codice disciplinare conterrà: a) la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni dei citai codici etico e di comportamento; b) l’iter dell’istruttoria da seguire nel procedimento disciplinare; c) le garanzie riconosciute all’incolpato idonee a consentirgli la partecipazione al procedimento sanzionatorio e la più ampia facoltà di discolpa; d) i modi per impugnare il provvedimento; Il Comitato, composto dal suo Presidente e da tre membri tutti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, è l’unico organo che, a norma del regolamento di cui al comma precedente: a) può assumere provvedimenti di espulsione dall’Associazione nei confronti dei membri; b) su proposta deliberata dal comitato direttivo, acquisito il parere obbligatorio del Presidente del Comitato Scientifico, può assumere il provvedimento della cancellazione del socio dal registro dei Criminologi istituito ai sensi della legge n. 4/2013. Il comitato resta in carica per 5 (cinque) anni. (articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.12 Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico è l’organo di supervisione dell’attività di ricerca e di formazione. Esso costituisce struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 40 membri indicati dal Presidente del Comitato Scientifico tra le figure rappresentative delle diverse discipline e scienze o degli ambiti di riferimento del criminologo per l’investigazione e la sicurezza. L’ammissione al Comitato Scientifico è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I membri, se non già associati, assumono di diritto la qualifica di Socio Onorario. Il Comitato garantisce la qualità della ricerca e dei programmi di formazione e attesta i curricula degli associati che chiedano di entrare a far parte del registro associativo nazionale di “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” garantendone l’alto livello di preparazione in materia. L’accesso al registro nazionale di “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” è subordinato all’attestazione rilasciata dal Comitato Scientifico. La predetta attestazione e la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. L’elenco degli iscritti al registro associativo nazionale di “criminologi per l’investigaione e la sicurezza” è aggiornato annualmente. Il Comitato Scientifico costituisce comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali dei professionisti iscritti al registro nazionale di “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” . Per l’esercizio di tale specifica funzione possono essere ammessi a partecipare al Comitato, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In questo caso, tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. (articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.13 Finanze e patrimonio
L’Associazione non persegue fini di lucro. Il patrimonio disponibile è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali e dei contributi volontari a sostegno del volontariato, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provente previsto dalle leggi vigenti. Ogni singola entrata dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta provenienza. L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2017. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti all’approvazione annuale dell’assemblea.
Art.14 Il tesoriere Nazionale
Al Tesoriere Nazionale compete la responsabilità amministrativa ed economico-finanziaria dell’Associazione. Il Tesoriere, in ogni momento, può essere revocato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Tesoriere resta in carica per 5 (cinque anni); Le principali attribuzioni del Tesoriere sono: 1. la gestione della contabilità, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; 2. la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti all’Associazione; 3. la gestione dei conti correnti e il deposito titoli bancari e postali; 4. ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Art.15 Revisore dei Conti
È data facoltà al Consiglio nazionale di nominare un Revisore dei Conti, il quale se nominato dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore controlla l’amministrazione e la contabilità dell’Associazione. Il Revisore esamina il bilancio consuntivo, esprimendo il proprio parere in merito e relazionando al Consiglio Direttivo. Il Revisore, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia al Consiglio Direttivo, perché quest’ultimo possa adottare gli opportuni provvedimenti. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna all’Associazione. Il Revisore dei Conti decade ad ogni scadenza del Consiglio Nazionale.
Art.16 Strutture regionali
Il Consiglio Nazionale può valutare la possibilità di creare strutture regionali ricalcando il modello nazionale o con forme organizzative ritenute adatte al perseguimento degli obiettivi.
Art.17 Riforma dello Statuto
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. (articolo modificato con delibera assembleare n. 1 del 17.11.2016)
Art.18 Organizzazione all’estero dell’Associazione
Negli Stati esteri possono essere costituite sezioni distaccate dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede, di volta in volta, ad inserire organicamente tali sezioni distaccate nella struttura dell’Associazione in base ad apposito regolamento.
Art.19 Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del Consiglio Direttivo Nazionale. I beni dell’Associazione saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile. Forlì, 24 ottobre 2016