di Roberto Colasanti
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni rappresentano uno degli strumenti più penetranti dell’indagine penale contemporanea. La loro diffusione è strettamente connessa alla crescente complessità dei fenomeni criminali e alla necessità di acquisire elementi di prova difficilmente acquisibili in maniera diversa. Tuttavia, la loro centralità investigativa non può essere disgiunta da una riflessione critica sulle condizioni di legittimità e attendibilità. Dal punto di vista difensivo, le intercettazioni non costituiscono una prova immediata del fatto, bensì un dato mediato, soggetto a molteplici livelli di elaborazione tecnica e interpretativa. Il quadro normativo è delineato dagli artt. 266 e ss. c.p.p., che subordinano l’autorizzazione alle intercettazioni alla sussistenza di gravi indizi di reato e alla loro indispensabilità ai fini delle indagini. Sul piano sistematico, la giurisprudenza qualifica le intercettazioni come mezzi di ricerca della prova, distinguendole dai mezzi di prova in senso stretto. Tale qualificazione implica che il contenuto captato non assume automaticamente valore probatorio, ma deve essere sottoposto al vaglio critico del giudice secondo il principio del libero convincimento. L’art. 271 c.p.p. attribuisce alla difesa lo strumento dell’inutilizzabilità, che consente di contestare l’ingresso nel processo delle captazioni illegittimamente acquisite. La giurisprudenza di legittimità impone che il decreto autorizzativo del GIP contenga una motivazione effettiva circa la sussistenza dei presupposti normativi. Tuttavia, nella prassi si riscontrano sovente: motivazioni standardizzate; richiami meramente recettizi alla richiesta del pubblico ministero; assenza di valutazione autonoma del giudice che possono risultare rilevanti in assenza di una concreta verifica dei presupposti. Ancora più attenzione va rivolta alle proroghe, di frequente caratterizzate da formule stereotipate e prive di aggiornamento fattuale. Un ambito particolarmente problematico riguarda l’utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello originario per cui la giurisprudenza ha adottato un orientamento restrittivo, richiedendo una connessione sostanziale tra i procedimenti e la ricorrenza dei presupposti di legge anche nel procedimento “ricevente”. In tale contesto, la difesa può efficacemente eccepire l’inutilizzabilità in presenza di un uso improprio delle captazioni. L’introduzione del captatore informatico ha ampliato le potenzialità investigative, ma ha anche posto nuove questioni in relazione alla modalità di acquisizione dei dati, alla tracciabilità delle operazioni e all’integrità dei supporti digitali. La difesa è chiamata a verificare la catena di custodia digitale e la coerenza dei dati tecnici, potendo emergere incongruenze significative. Un principio consolidato è il primato dell’audio rispetto alla trascrizione. Le trascrizioni, infatti, rappresentano una rielaborazione interpretativa influenzata dalla qualità del segnale, dalla presenza di rumori e dall’uso di dialetti o linguaggi criptici. La difesa deve quindi procedere al riascolto diretto delle registrazioni, verificando eventuali differenze tra audio e trascrizione. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 22471/2015, Sebbar) hanno chiarito che “l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Fonti: CED Cassazione, 2015)” Ciò comporta, per la difesa, l’onere di dimostrare: il travisamento del contenuto oppure l’incompatibilità logica dell’interpretazione accolta. Le intercettazioni non documentano la realtà dei fatti, ma la loro rappresentazione linguistica. Gli interlocutori possono mentire o millantare, costruire narrazioni autoassolutorie ovvero adottare strategie depistanti. Da ciò discende la necessità di una valutazione contestuale e supportata da riscontri esterni. In questo scenario complesso si inserisce il ruolo del consulente criminologo, figura non espressamente tipizzata dal codice di rito, ma sempre più rilevante nella prassi difensiva. Il consulente criminologo può contribuire ad analizzare le dinamiche relazionali tra gli interlocutori; individuare schemi comunicativi tipici, quali il linguaggio criptico, ironico e performativo; valutare la plausibilità comportamentale delle dichiarazioni intercettate; evidenziare eventuali indicatori di comunicazione strategica o depistante. Particolare rilievo assume lo studio delle conversazioni, nelle quali il messaggio è orientato verso un destinatario esterno, ad esempio gli inquirenti. Il criminologo può individuare indici quali: spiegazioni eccessivamente articolate o l’introduzione di elementi non pertinenti con la richiesta dell’interlocutore. Il contributo del criminologo non si traduce in una prova diretta, ma in un supporto interpretativo, idoneo ad evidenziare alternative plausibili all’interpretazione accusatoria; rafforzare la tesi difensiva sul piano logico; mettere in crisi la pretesa univocità del significato attribuito alle conversazioni. La giurisprudenza ribadisce che il contenuto delle intercettazioni deve essere verificato attraverso elementi esterni. Pedinamenti, dati tecnici, documenti e testimonianze assumono un ruolo decisivo nel confermare o smentire l’interpretazione delle conversazioni. In assenza di riscontri, l’attribuzione di un significato penalmente rilevante a frasi ambigue può risultare incompatibile con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Una strategia difensiva efficace richiede l’acquisizione integrale del materiale captativo, la verifica sistematica di decreti e proroghe, l’analisi tecnico-forense dei supporti, il riascolto degli audio, la costruzione di interpretazioni alternative fondate su dati oggettivi. Particolarmente utile è l’elaborazione di schemi comparativi tra interpretazione accusatoria e interpretazioni alternative. Le intercettazioni rappresentano uno strumento investigativo di grande efficacia, ma anche un ambito ad alta complessità interpretativa. Il loro valore probatorio non può essere dato per presupposto, ma deve essere verificato attraverso: il controllo di legittimità procedurale; l’analisi tecnica del dato; la valutazione critica del contenuto. In tale contesto, il contributo interdisciplinare — e in particolare quello criminologico — assume un ruolo sempre più rilevante nel garantire il rispetto delle garanzie difensive e la corretta formazione del convincimento del giudice.
Col. CC (ris) Dott. Roberto Colasanti, presidente AICIS per la città metropolitana di Roma, CTU Criminologico presso il Tribunale di Roma, amministratore unico della società di consulenze forensi Colbel Consulting Network srl