Il sequestro probatorio di uno smartphone non può trasformarsi in un accesso indiscriminato all’intera vita digitale dell’indagato. Lo ha ribadito la Cassazione penale con la sentenza 16495/2026 affermando che il pubblico ministero, quando dispone l’acquisizione di dati informatici contenuti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, deve indicare in modo preciso quali informazioni siano realmente pertinenti all’accertamento del fatto e, soprattutto, deve delimitare il periodo temporale entro cui tali dati devono essere ricercati. Dunque, occorre spiegare perché sia necessario acquisire quei dati e perché il sacrificio della riservatezza sia proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, non essendo sufficiente richiamare genericamente esigenze investigative o sostenere che il dispositivo possa contenere elementi utili.
Questione di privacy: il telefono cellulare custodisce la parte più intima della persona: relazioni, immagini, comunicazioni, spostamenti, abitudini e frammenti della vita quotidiana, pertanto la copia integrale dei dati, eseguita senza limiti chiari, equivale a una forma di esplorazione totale incompatibile con le garanzie fondamentali.
Il Caso: Nel corso di un procedimento erano stati sequestrati tre smartphone, dispositivi che erano stati successivamente restituiti dopo l’estrazione di una copia forense completa dell’intero contenuto digitale. La legittimità del provvedimento era stata contestata dalla difesa sostenendo che l’acquisizione era avvenuta senza alcuna delimitazione concreta dei dati rilevanti e senza l’indicazione di un arco temporale collegato ai fatti oggetto di indagine. Insomma, gli inquirenti avevano conservato indiscriminatamente l’intero patrimonio informativo custodito nei telefoni, comprendendo anche dati estranei alle contestazioni. Il tribunale del riesame, ritenendo sufficiente il richiamo alle esigenze investigative e valorizzando la restituzione materiale dei dispositivi aveva confermato il sequestro. Di qui il ricorso in Cassazione che al contrario ha ritenuto fondato il ricorso, osservando che la restituzione fisica del telefono non elimina il pregiudizio derivante dalla permanenza delle copie integrali dei dati nelle mani dell’autorità investigativa. Circa la perimetrazione temporale, la Corte ha chiarito che non si tratta di un dettaglio tecnico o di una formalità procedurale, ma di un elemento essenziale per impedire che l’acquisizione dei dati degeneri in una ricerca indiscriminata. Delimitare temporalmente i dati significa circoscrivere l’invasione investigativa ai soli segmenti di vita digitale realmente collegati al fatto contestato. In mancanza di tale delimitazione, il rischio è quello di consentire all’autorità di accedere a conversazioni, fotografie, documenti e informazioni personali del tutto estranei all’indagine.