Quando il processo sembra spostarsi dal presunto reato all’operato della polizia  

Di Roberto Puleo

In questi giorni, nell’attesa di un lieto evento familiare, mi è capitato di leggere su alcuni quotidiani nazionali online la notizia della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha assolto sei imputati accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in relazione ai fatti avvenuti nell’ottobre 2025 durante il tumultuoso arresto del gestore del Gibus Cafè, in via Tunisia, a Milano.

Più della decisione assolutoria in sé, che rientra nelle prerogative di ogni giudice quando ritenga non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, mi hanno colpito le motivazioni. Motivazioni che, per chi ha trascorso una vita nelle forze di polizia, risultano difficili da comprendere e suscitano profonda amarezza.

I giudici scrivono che gli agenti intervenuti agirono in modo “certamente rapido ed efficiente, ma anche palesemente violento”. Attribuiscono le loro ricostruzioni a una “sensazione di allarme e accerchiamento” che avrebbe impedito loro di distinguere i comportamenti dei singoli presenti e arrivano persino a ipotizzare che le lesioni riportate dagli stessi operatori possano essere conseguenza del loro stesso modo di operare, pur in assenza, secondo quanto emerge dai referti, di un’affermazione in tal senso.

È un’impostazione che lascia perplessi, soprattutto se si considera che la stessa ricostruzione contenuta nella sentenza descrive un contesto estremamente concitato: un arrestato che oppone resistenza, difficoltà nel farlo salire sul mezzo di servizio, numerose persone che circondano gli operatori, protestano, urlano, inveiscono e riprendono la scena con i telefoni cellulari.

Uno scenario operativo che qualsiasi appartenente alle forze dell’ordine conosce bene e che richiede decisioni rapide, ferme e proporzionate per ristabilire il controllo della situazione.

Nelle motivazioni si evidenzia inoltre che nessuno dei presenti fosse armato e che i loro comportamenti fossero riconducibili più a una protesta e a un intralcio che a un’aggressione coordinata. Chi ha esperienza operativa sa bene che il pericolo per un operatore non dipende esclusivamente dalla presenza di un’arma.

Un accerchiamento, un’interferenza durante un arresto o l’ostacolo all’azione di polizia possono compromettere gravemente la sicurezza degli agenti e dell’intera operazione.Ciò che sorprende maggiormente è il rischio di un progressivo ribaltamento della prospettiva.

Il processo dovrebbe accertare se gli imputati abbiano commesso o meno i reati contestati. Invece, sempre più frequentemente, si ha la sensazione che il baricentro dell’attenzione finisca per spostarsi sull’operato delle forze dell’ordine, quasi che siano esse a dover giustificare ogni singolo gesto compiuto in condizioni di forte stress operativo.

Non meno significativo è il fatto che il collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché venga valutata l’ipotesi di falsa testimonianza nei confronti dell’agente che coordinava l’intervento. Sarà naturalmente la magistratura competente a svolgere ogni valutazione, ma anche questo passaggio contribuisce ad alimentare la percezione di un crescente scrutinio nei confronti di chi opera quotidianamente per garantire l’ordine pubblico.

Da Criminologo investigatore ritengo opportuno formulare alcune considerazioni di carattere tecnico. I verbali redatti dagli operatori di polizia costituiscono la rappresentazione di quanto percepito e vissuto durante un intervento, spesso svolto in pochi secondi e in condizioni di estrema tensione. Non possono essere letti come una registrazione cinematografica della realtà, così come neppure un filmato può essere considerato, da solo, la rappresentazione completa di un evento.

Le immagini devono essere analizzate nella loro interezza, con rigorosa sequenzialità e soprattutto contestualizzate.

Una telecamera inquadra un angolo visuale limitato; il poliziotto, invece, agisce all’interno di una situazione dinamica nella quale deve prendere decisioni immediate, assumendosene ogni responsabilità.

L’attività di polizia non può essere valutata esclusivamente con il senno di poi, osservando rallentamenti, fermo immagine o pochi secondi di riprese estrapolati dal contesto. Chi interviene sul campo deve decidere nell’arco di pochi istanti, valutando rischi, minacce e sicurezza propria, dei colleghi e dei cittadini.

La magistratura svolge un ruolo fondamentale nello Stato di diritto e ha il compito di verificare la legittimità dell’azione delle forze dell’ordine quando emergano elementi concreti.

Allo stesso tempo, però, è indispensabile evitare che il controllo di legalità si trasformi, anche solo nella percezione collettiva, in una costante delegittimazione dell’azione di polizia.

Le forze dell’ordine rappresentano il primo presidio dello Stato sul territorio. Ogni loro intervento è già sottoposto a rigorosi controlli interni, disciplinari, amministrativi e giudiziari. Se ogni uso della forza necessario per vincere una resistenza viene sistematicamente letto con sospetto, il rischio è quello di generare negli operatori un pericoloso timore di agire, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza collettiva.

Sul piano strettamente giuridico, è opportuno ricordare che l’art. 337 del Codice penale tutela l’autorità dello Stato sanzionando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio. La norma non è posta a tutela della persona del poliziotto in quanto tale, ma della funzione pubblica che egli esercita nell’interesse della collettività. Parallelamente, l’art. 53 c.p. riconosce agli appartenenti alle forze dell’ordine la facoltà di ricorrere ai mezzi di coazione fisica quando ciò sia imposto dalla necessità di adempiere ai propri doveri istituzionali, sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la legittimità dell’operato di un agente non può essere valutata isolando singoli fotogrammi o singole frazioni temporali dell’intervento, ma deve essere esaminata nel suo complesso, considerando il contesto operativo, il grado di tensione, la rapidità con cui gli eventi si susseguono e le informazioni concretamente disponibili agli operatori in quel preciso momento. È un principio ormai consolidato che il giudizio sull’uso della forza non possa fondarsi esclusivamente su una ricostruzione “a posteriori”, svincolata dalle concrete condizioni nelle quali il pubblico ufficiale è stato chiamato ad agire.

Anche la Corte costituzionale ha più volte ribadito che il ricorso alla forza da parte dello Stato costituisce un potere eccezionale, strettamente subordinato ai principi di legalità, necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. Gli operatori di polizia sono pertanto chiamati a esercitare tale potere entro limiti rigorosi, ma nello stesso tempo devono poter svolgere efficacemente le funzioni che l’ordinamento affida loro per garantire la sicurezza pubblica e l’ordine democratico. L’equilibrio tra queste esigenze rappresenta uno dei cardini dello Stato di diritto e richiede valutazioni giuridiche fondate sull’intera dinamica dei fatti, evitando letture parziali o decontestualizzate.Uno Stato moderno ha bisogno di una magistratura indipendente e di forze dell’ordine autorevoli.

Le due istituzioni non devono essere poste in contrapposizione, ma operare nel rispetto dei rispettivi ruoli costituzionali. Quando questo equilibrio si incrina, non perde il poliziotto né il magistrato: perde lo Stato e, soprattutto, perdono i cittadini.