Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo alla direttiva che potenzia il supporto e la tutela delle vittime di reato. Le nuove norme aggiornano la direttiva Ue 2012/29. Con la nuova normativa sarà più facile denunciare i crimini subiti, ottenere informazioni dettagliate sui propri diritti e di fruire di una rete di assistenza ampia e strutturata a livello europeo. Saranno introdotti anche protocolli più stringenti per garantire la privacy delle vittime e standard di protezione specifici per i minorenni. Tra le misure previste l’introduzione di una linea di assistenza rapida attraverso un numero ad hoc (116006) valido in tutta Europa, che fornirà agli utenti sostegno emotivo e indicazioni sui servizi di supporto disponibili. Spetterà invece agli Stati membri l’onere di abilitare l’uso di canali telematici per sporgere denuncia: le vittime dovranno essere messe nelle condizioni di poter denunciare i crimini online e allegare le prove in formato digitale. L’uso di questi strumenti dovrà essere garantito anche a soggetti con libertà limitata, come cittadini di paesi terzi ospitati in strutture d’accoglienza, o che vivono in strutture d’assistenza (come anziani e persone con disabilità). Under 18 e vittime di violenza sessuale saranno titolari di una salvaguardia potenziata: i primi potranno fare affidamento a servizi di sostegno psicologico e amministrativo, visite mediche e alla possibilità di videoregistrare le testimonianze; per la seconda categoria, invece, dovrà essere agevolata la fruizione di contraccezione d’emergenza, test per infezioni sessualmente trasmissibili e accesso all’aborto. La direttiva prevede inoltre assistenza legale gratis a chi non può sostenere il costo di un avvocato e risarcimenti più veloci: alle vittime di reati intenzionali violenti, ad esempio, gli Stati Ue – in determinati casi – potranno anticipare il risarcimento dovuto (e non ottenuto), per poi recuperare la somma dal colpevole. La direttiva sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale europea a luglio e gli Stati membri avranno 24 mesi dall’entrata in vigore per recepirla nella loro legislazione nazionale.