Il fermo di sicurezza, dopo il dl n. 23/2026

di Ugo Terracciano

Il dl n. 23/2026 nel dettare nuove norme sulla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ha integrato la disciplina contenuta nel decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Il particolare il dl n. 23 ha integrato la disciplina del “fermo per identificazione”. Si tratta di un fermo di prevenzione effettuato nei confronti di chi rifiuti di declinare le proprie generalità o sia sospettato di averle dichiarate falsamente.

L’istituto non va confuso con quello previsto dall’art. 349 del codice penale, norma che obbliga la polizia giudiziaria all’identificazione di specifici soggetti del procedimento penale ovvero l’indagato e la persona informata dei fatti.

Qui di seguito descriviamo sommariamente cosa prevede la citata legge n. 191/1978.

Chi può operare: Gli ufficiali e gli agenti di polizia

Con quali facoltà: Possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d’identità da essa esibiti.

Quali sono gli adempimenti: Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.

Le novità del dl 23/2026: l’accompagnamento di persone che mettono in pericolo le pubbliche manifestazioni.

Chi può procedere: gli ufficiali e gli agenti di polizia

Con quali facoltà: possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 (possesso di armi proprie e improprie) o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

Quando possono farlo: Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica,

Le formalità: Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.