Solo se il materiale rispecchia i canoni di proporzionalità rispetto al reato per cui si sta procedendo il giudice può emettere un provvedimento di sequestro dello smartphone e autorizzare la visione dei messaggi, filmati e foto. Con sentenza n. 15010/26, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato un tema molto sentito in sede di legittimità: il limite tra il potere investigativo dello Stato e il diritto alla riservatezza dei dati contenuti nei dispositivi mobili. In particolare il caso riguarda il sequestro di uno smartphone nell’ambito di un’inchiesta per traffico di stupefacenti coordinata dalla Procura di Roma. Un punto fondamentale della sentenza riguarda il modo in cui i dati digitali possono essere acquisiti. La Corte ha puntualizzato che il sequestro non può avere una valenza “esplorativa”. In altre parole, la polizia non può copiare indiscriminatamente l’intero contenuto di un telefono sperando di trovarvi notizie di reato.
Ci deve essere:
– un target mirato: la ricerca è stata circoscritta a messaggi di testo, audio e video scambiati tra gli indagati.
– un filtro tecnologico: è stato imposto l’utilizzo di specifiche “parole chiave” per estrapolare solo i dati rilevanti ai fini dell’indagine.
– un contenuto specifico: l’analisi si è concentrata su documenti attestanti consegne
La condanna