Giustizia Ripartiva, le nuove linee guida del Ministero

Il ministero della Giustizia ha pubblicato le nuove linee guida operative destinate alle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa, accompagnate dalla circolare indirizzata ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei Comuni sedi degli Uffici di Corte di Appello.

Il documento rappresenta un riferimento unitario per accompagnare la progressiva attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto l’istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e ne ha disciplinato il funzionamento.

Come si legge nelle linee guida, l’obiettivo è quello di «offrire alle articolazioni territoriali del Dipartimento un quadro unitario di riferimento, giuridicamente fondato e operativamente orientato», evitando sovrapposizioni di competenze e favorendo il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

IL TESTO

Linee guida per le articolazioni territoriali del Dipartimento in materia di giustizia riparativa

  1. Premessa, finalità e fondamento dell’intervento.

Le presenti linee guida sono emanate, in diretta collaborazione con l’Ufficio I V della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, sentita la Direzione Generale per la Giustizia di Comunità, al fine di offrire alle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità un quadro unitario di riferimento, giuridicamente fondato e operativamente orientato, in materia di giustizia riparativa, nella delicata fase di progressiva attuazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha portato alla prima istituzione e conseguente attivazione dei Centri per la giustizia riparativa, quali articolazioni degli Enti individuati dalle Conferenze locali ai sensi degli artt. 63, 92 e 93 del medesimo decreto.

La materia presenta una struttura intrinsecamente interistituzionale, nella quale si intrecciano le attribuzioni dell’Autorità giudiziaria, degli Enti locali istitutori dei Centri, dei mediatori esperti, dei servizi territoriali del Ministero della giustizia e, nel settore minorile, del più ampio contesto educativo e di tutela che accompagna la presa i n carico del minore.

In tale quadro, l’Ufficio I V della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa del Dipartimento, nell’ambito dei compiti di diretta competenza è chiamato, tra l’altro, a svolgere una funzione di raccordo, accompagnamento, supporto interpretativo e promozione dell’uniformità applicativa in materia di giustizia riparativa.

Le presenti linee guida hanno, pertanto, la finalità di mettere a disposizione degli uffici territoriali uno strumento di orientamento che consenta di dare attuazione coerente alla riforma, di prevenire sovrapposizioni di ruoli, di favorire il corretto dialogo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti e di sostenere i l territorio in una materia nuova, complessa e in rapida evoluzione.

  1. Quadro normativo di riferimento

Come noto, i l quadro normativo di riferimento è dato, anzitutto, dalle disposizioni del Titolo IV del decreto legislativo 1 0 ottobre 2022, n. 150 che, oltre a definire la giustizia riparativa, ne individuano i principi generali e gli obiettivi, valorizzando la partecipazione volontaria e attiva delle persone coinvolte, l’equa considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, il coinvolgimento della comunità, il consenso, la riservatezza, l’equiprossimità dei mediatori e il tempo necessario allo svolgimento del programma.

L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è delineato come garantito, gratuito, non discriminatorio e limitabile solo in presenza di un concreto pericolo per i partecipanti, con previsione di accesso generalizzato a programmi – senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità – esteso ad ogni stato e grado del procedimento, alla fase esecutiva,

alla fase successiva all’esecuzione e, per i reati perseguibili a querela, anche a quella che ne precede la proposizione. I soggetti che possono partecipare ai programmi comprendono non solo vittima e autore dell’offesa, ma anche altri soggetti appartenenti alla comunità e chiunque altro vi abbia interesse.

I programmi sono garantiti da tutela di riservatezza, con previsione di specifico dovere in tal senso da parte dei mediatori e del personale dei Centri, con previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel corso del programma e la tutela del segreto del mediatore. Tali disposizioni assumono rilievo decisivo nel definire il corretto spazio conoscitivo

dei servizi territoriali del Dipartimento rispetto ai programmi in corso.

Il programma riparativo, per come delineato dagli artt. 53-58 del D.Lgs. 150/22, viene interamente costruito e gestito dal Centro – tramite mediatori esperti debitamente formati secondo le previsioni di legge ed iscritti nell’albo nazionale – ed il rapporto conclusivo con l’Autorità giudiziaria avviene attraverso la relazione del mediatore.

Il richiamato impianto normativo prevede poi, all’art 46, una specifica disciplina d i protezione per i minorenni, imponendo che il coinvolgimento di persone minori di età avvenga in modo adeguato alla loro personalità, alle loro esigenze e al loro superiore interesse, e che a tali programmi siano assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini.

Sempre in termini sistematici deve ricordarsi come gli artt. 47, 48 e 49 del medesimo D.Lgs 150/22 regolino il diritto all’informazione, il consenso e l’assistenza linguistica in relazione al programma riparativo. Di particolare rilievo, ai fini del presente documento, è l’art. 47, comma 2, i l quale prevedeespressamente che l’informazione sulla facoltà di accedere a i programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili venga fornita, oltre che dall’Autorità giudiziaria, dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime e da altri operatori che entrino in contatto con gli interessati. Tale informazione va fornita ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all’età e alle capacità degli stessi.

A tale quadro si affianca lart. 129-bis c.p.p., che costituisce il punto di raccordo tra i l procedimento penale e l’accesso ai programmi di giustizia riparativa. Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, tale disposizione attua il principio di delega secondo cui, quando è in corso un procedimento penale, è l’Autorità giudiziaria ad aprire l’accesso al programma, con una norma di portata generale collocata tra i

provvedimenti del giudice. La relazione illustrativa chiarisce altresì che la competenza è attribuita a chi dispone del fascicolo: il pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, i l giudice procedente dopo l’esercizio dell’azione penale.

Ne discende che, nel caso di procedimento in corso, l’accesso al programma passa, sul piano processuale, attraverso un atto dell’Autorità giudiziaria che dispone l’invio al Centro competente.

Vanno inoltre richiamati i protocolli stipulati tra Conferenze locali ed Enti locali individuati ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 150/2022, che configurano il Centro come struttura pubblica istituita e gestita dall’Ente Locale, deputata all’organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi, vincolando l’Ente al rispetto dei LEP, delle garanzie di legge e dei

principi che governano la materia.

  1. Natura e funzione dei Centri per l a giustizia riparativa

Dal quadro normativo sopra richiamato emerge che i l Centro per la giustizia riparativa è la struttura, istituita presso gli Enti che hanno sottoscritto il relativo protocollo con il Ministero della Giustizia, cui competono le attività necessarie all’organizzazione, alla gestione, all’erogazione e allo svolgimento dei programmi.

Tale dato va posto al centro di ogni ricostruzione operativa. Ne deriva che la verifica della concreta fattibilità del caso, l’informazione completa e obiettiva sul programma, la raccolta del consenso, l a gestione degli incontri preliminari, lo svolgimento del programma, la cura degli esiti riparativi e la redazione della relazione destinata all’Autorità giudiziaria costituiscono funzioni proprie del Centro, esercitate per il tramite di mediatori esperti iscritti nell’elenco ministeriale.

I servizi territoriali del Dipartimento non possono, quindi, essere configurati come soggetti sostitutivi o paralleli rispetto al Centro. Qualunque prassi finora invalsa che, di fatto, abbia attribuito agli Uffici di esecuzione penale esterna o agli Uffici dei servizi sociali minorili funzioni di attivazione tecnico-giuridica del programma, di vaglio concreto di fattibilità, di organizzazione dell’incontro o di gestione del percorso deve ritenersi in contrasto con l’impianto normativo e, quindi, inammissibile.

  1. Ruolo dei servizi territoriali del Dipartimento: distinzione tra settore adulti e settore minorile i n relazione al sistema della Giustizia riparativa

4.1. Settore adulti: Uffici di esecuzione penale esterna (VIEPE, UDEPE, ULEPE)

Nel settore adulti, gli Uffici di esecuzione penale esterna partecipano al sistema della giustizia riparativa innanzitutto garantendo la funzione informativa espressamente riconosciuta ai servizi del Ministero della Giustizia dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022 e, nei casi in cui la persona risulti già essere in carico all’Ufficio, secondo una funzione di raccordo istituzionale con il Centro e con l’Autorità giudiziaria.

I l ruolo dell’UEPE in relazione al programma di giustizia riparativa assume rilievo, in particolare, nelle ipotesi in cui la persona stia fruendo di una misura alternativa alla detenzione, sia sottoposta alla messa prova o sia destinataria di una sanzione sostitutiva che comporti presa in carico e programma di trattamento.

In tali casi, infatti lUEPE ha una relazione istituzionale già attiva con la persona e con il relativo percorso di trattamento, con la conseguenza che l’esistenza del programma d i giustizia riparativa non può restare del tutto esterna o sconosciuta all’Ufficio, risultando centrale in capo ad esso una specifica funzione propulsiva, informativa e di orientamento rispetto alla possibilità di accesso al programma, anche fornendo all’A.G. competente notizie utili ad assumere le deliberazioni in punto di “invio” dell’indagato/imputato/condannato al programma di giustizia riparativa.

I n considerazione poi della precipua funzione istituzionale dell’UEPE l’informazione circa l’attivazione o l’esito del programma riparativo potrà essere debitamente riportata nelle relazioni periodiche destinate all’Autorità giudiziaria competente, qualora ritenuto opportuno al fine di valorizzare il percorso trattamentale complessivo del soggetto e del suo processo di

responsabilizzazione.

Resta fermo, tuttavia, che, anche in tali ipotesi, l’UEPE non gestisce il programma di giustizia riparativa, non ne conosce i contenuti riservati e non si sostituisce in alcun modo al Centro. La sua funzione resta quella di informazione, raccordo, accompagnamento istituzionale e coordinamento con il percorso i n esecuzione penale esterna, nei limiti consentiti dalla legge.

4.2. Settore minorile: l’Ufficio dei Servizi Sociali Minorili (USSM)

Nel settore minorile, il rapporto tra i servizi del Dipartimento e il procedimento penale è strutturalmente più intenso. Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in ogni stato e grado del procedimento l’Autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, oltre che dei servizi di assistenza degli enti locali. Ne consegue che, nel procedimento penale minorile, i servizi minorili sono sempre istituzionalmente “in relazione” con ogni aspetto della gestione del minore che abbia fatto ingresso nel circuito penale, ivi compreso l’eventuale programma di giustizia riparativa.

In tale prospettiva quindi gli stessi servizi potranno “proporre” al minore ed alla stessa Autorità Giudiziaria di valutare la possibilità di un invio al Centro di Giustizia Riparativa del minore seguito, laddove tale possibilità sia confacente a l percorso d i presa in carico con l o stesso avviato, salvi ovviamente i presupposti che legittimino il concreto invio da parte dell’A.G. competente e la successiva verifica di concreta fattibilità del programma a cura dei mediatori competenti.

Ciò comporta che il raccordo tra Centro e USSM, pur nel pieno rispetto della riservatezza del programma, debba essere considerato strutturalmente necessario. La specificità minorile impone, infatti, di collocare i l programma di giustizia riparativa nel più ampio contesto del progetto educativo, del sostegno al minore, del rapporto con la famiglia, del superiore interesse del minorenne e dell’eventuale tutela di vittime minorenni o vulnerabili.

Ciò non significa attribuire agli USSM una funzione di gestione del programma, ma riconoscere come la specificità minorile imponga una più attenta integrazione istituzionale, sempre nel rispetto del ruolo proprio del Centro e della riservatezza del percorso ma nella chiara consapevolezza di quello che è il ruolo precipuo dei servizi minorili in ogni fase del procedimento.

4.3. Necessità della notizia istituzionale a UEPE ed USSM dell’invio al Centro

In relazione ad entrambe le ipotesi immediatamente sopra analizzate, quando la persona interessata a l programma di giustizia riparativa sia già in carico ai Servizi della giustizia, la coerenza della presa in carico richiede che i servizi territoriali del Ministero della Giustizia non rimangano ignari dell’esistenza del programma in corso.

Si ritiene pertanto opportuno che, ove la persona sia già formalmente in carico a UEPE o USSM, il servizio venga posto a conoscenza dell’esistenza del programma di giustizia riparativa in atto, almeno nei suoi dati istituzionalmente essenziali.

Tale conoscenza dovrà riguardare l’avvenuto invio o l’avvenuta attivazione del percorso, l’identificazione del Centro competente e, nei limiti compatibili con la disciplina di settore, lo stato di pendenza o di conclusione del programma.

Resta invece ferma la piena operatività degli artt. 50, 51 e 52 del d.lgs. n. 150/2022 per quanto riguarda i contenuti del programma, le dichiarazioni rese, le valutazioni espresse e ogni informazione coperta da speciale regime di riservatezza. Si tratta, dunque, di una notizia istituzionale minima, necessaria per assicurare il raccordo del caso, non di un coinvolgimento dei servizi nel merito del programma.

I descritti contenuti informativi – che, per offrire la dovuta garanzia di certezza dei tempi di trasmissione, assicurando i massimi livelli di sicurezza e riservatezza nella trasmissione dei dati d i cui trattasi, dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) – ben potranno essere forniti dal Centro per la Giustizia Riparativa, e segnatamente dai mediatori che hanno in carico lo svolgimento dei programmi, nell’ambito di

proficui rapporti istituzionali volti alla positiva valorizzazione dell’intervento riparativo nell’ambito della presa in carico dell’autore dell’offesa.

  1. Invio ex art. 129-bis c.p.p. e distinzione tra “invio” e “informazione”

Un punto che merita di essere chiarito con assoluta nettezza riguarda il significato tecnico dell’invio di cui all’art. 129-bis c.p.p.

Alla luce del dato normativo e della relazione illustrativa, si deve ritenere che, quando vi sia un procedimento penale in corso, l’invio ex art. 129-bis c.p.p. sia l’atto con cui l’Autorità giudiziaria competente dispone il passaggio del caso al Centro per la giustizia riparativa. L’invio processualmente rilevante, dunque, si configura nel rapporto diretto tra Autorità giudiziaria e Centro.

L’invio, pertanto, sarà effettuato direttamente dall’Autorità giudiziaria agli indirizzi dei Centri già comunicati dal Dipartimento agli uffici giudiziari del distretto.

La richiesta dell’indagato/imputato/condannato o della vittima è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale all’Autorità giudiziaria, che decide se disporre l’invio, valutando utilità del programma e assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.

Da tale assetto discende che né i difensori, né i servizi territoriali del Dipartimento effettuano, in senso tecnico, l’invio previsto dall’art. 129-bis c.p.p.

I difensori possono promuovere l’istanza; i servizi territoriali possono informare, accompagnare e raccordare istituzionalmente, nonché proporre all’A.G., nell’ambito delle funzioni di competenza, di valutare la percorribilità dei programmi di giustizia riparativa, m a l’invio che rileva sul piano processuale è e deve rimanere riferito all’Autorità giudiziaria e al Centro.

Ciò non esclude che, sul piano organizzativo, abbiano luogo comunicazioni per conoscenza ai servizi territoriali, specie quando la persona interessata sia già in carico agli stessi.

Tali comunicazioni, tuttavia, non trasformano UEPE o USSM in soggetti invianti, né li rendono partecipi del programma in senso proprio.

  1. Centro di riferimento e criterio di competenza nei distretti con pluralità d i Centri

La disciplina vigente fa riferimento, all’art. 129-bis c.p.p., al Centro per la giustizia riparativa “di riferimento”, senza tuttavia predeterminare in dettaglio il criterio di riparto degli invii nei distretti in cui siano stati istituiti più Centri.

In assenza di una diversa regolazione territoriale espressa e condivisa, deve ritenersi che tutti i Centri istituiti nel medesimo distretto siano astrattamente competenti sull’intero distretto, secondo l’impostazione seguita nella fase di prima attuazione.

Ciò posto, e coerentemente con la natura della giustizia riparativa quale giustizia di prossimità, il criterio ordinario di individuazione del Centro di riferimento va individuato, di regola, nella prossimità territoriale rispetto all’ufficio giudiziario inviante. Il criterio territoriale costituisce pertanto la regola ordinaria di prima individuazione del Centro.

Tale criterio può tuttavia essere derogato in presenza di ragioni specifiche di carattere funzionale, organizzativo o di adeguatezza al caso concreto. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo esigenze di tutela di soggetti minorenni o vulnerabili, migliore accessibilità logistica, presenza di prassi o competenze specifiche maturate da un Centro, esigenze di equilibrio dei carichi o ulteriori profili che rendano preferibile l’invio a un diverso Centro del medesimo distretto.

Nei distretti in cui risultino istituiti più Centri per la giustizia riparativa, è favorita, in via prioritaria, la definizione di intese operative tra i Centri medesimi, volte a disciplinare, in modo chiaro e condiviso, la distribuzione della competenza e dei flussi, secondo criteri territoriali e funzionali coerenti con il quadro normativo, con le esigenze di accessibilità al servizio e con la

tutela dei partecipanti.

Tali intese, che questo Dipartimento guarda con favore e intende sostenere nell’ambito delle proprie funzioni di coordinamento e monitoraggio, sono finalizzate ad assicurare uniformit° applicativa, ordinato riparto dei carichi, prossimità del servizio e migliore funzionalità complessiva del sistema nel singolo distretto.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di assicurare la collaborazione tra i Centri per la giustizia riparativa, qualora i partecipanti al programma si trovino o siano stabilmente radicati in ambiti territoriali differenti, ovvero quando esigenze logistiche, organizzative o di tutela rendano opportuno il coinvolgimento di più Centri.

In tali ipotesi, il Centro inizialmente investito della richiesta cura il necessario raccordo con il Centro territorialmente più prossimo all’altro partecipante, al fine di favorire l’effettiva partecipazione al programma, garantire adeguate condizioni di riservatezza, sicurezza e neutralità, nonché assicurare la continuità e la correttezza metodologica del percorso riparativo.

  1. Rapporto tra programma di giustizia riparativa e programma trattamentale o educativo

Il programma di giustizia riparativa mantiene una propria autonomia strutturale e funzionale. Esso non coincide con il programma trattamentale né con il progetto educativo individualizzato, e non può essere degradato a mero segmento esecutivo di questi ultimi.

Tuttavia, quando la persona è già i n carico ai servizi del Dipartimento, la partecipazione a u n programma di giustizia riparativa può e deve essere letta anche in rapporto al complessivo percorso individuale, nei limiti consentiti dalla legge.

In tale prospettiva, appare ammissibile che l’esistenza del programma o del percorso riparativo venga considerata nel quadro del programma trattamentale o del progetto educativo, non già come contenuto imposto o prescritto, ma come elemento del percorso complessivo della persona, suscettibile di raccordarsi con le finalità di responsabilizzazione, reintegrazione sociale e ricostruzione dei legami con la comunità che la riforma stessa valorizza. Tale inserimento deve tuttavia avvenire con cautele precise. I n primo luogo, la partecipazione al programma di giustizia riparativa resta volontaria e assistita da specifiche garanzie, sicché non può essere trasformata in mero adempimento burocratico né in obbligo imposto da

soggetti terzi.

In tale prospettiva, i servizi dipartimentali ben potranno fornire elementi valutativi alle AA.GG. nell’ambito delle azioni propulsive di competenza in relazione alla presa in carico, anche in considerazione della possibilità che l’A.G. possa disporre d’ufficio l’invio (che andrà poi verificato in termini di libera adesione dai mediatori di riferimento che tratteranno il caso).

In secondo luogo, la mancata effettuazione del programma, la sua interruzione o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022, non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. D i

conseguenza, neppure i servizi possono attribuire a tali evenienze una valenza automatica, peggiorativa o sanzionatoria nel proprio autonomo ambito di presa in carico, ma dovranno valutare il dato nell’ambito del mandato ai medesimi facente capo.

In terzo luogo, il servizio potrà tener conto dell’esistenza del percorso solo nei limiti consentiti dalla riservatezza, e dunque senza pretendere conoscenza del contenuto degli incontri o delle dichiarazioni rese.

  1. Partecipazione delle articolazioni territoriali a tavoli, incontri, iniziative ed eventi.

La materia della giustizia riparativa, per sua natura, genera sul territorio momenti di confronto, iniziative pubbliche, tavoli di raccordo interistituzionale, attività formative e ipotesi di collaborazione tra diversi soggetti. Tali iniziative costituiscono una risorsa importante per la crescita del sistema favorendo una migliore conoscenza della riforma, il consolidamento delle relazioni territoriali e lo sviluppo d i buone pratiche.

Proprio per questa ragione, tuttavia, appare necessario che tali iniziative si collochino entro un quadro di conoscenza e raccordo unitario, risultando il servizio di Giustizia Riparativa esercitato nell’ambito di un Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero della Giustizia e finanziato da fondi ministeriali.

Ogni iniziativa in materia di giustizia riparativa che coinvolga uffici o servizi dipendenti del Dipartimento, o che presenti possibili riflessi sul piano istituzionale, organizzativo o dei rapporti con Autorità giudiziarie, Enti locali, Centri, Università o altri soggetti del territorio, dovrà essere

preventivamente portata a conoscenza dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa quando dall’iniziativa possano derivare non meri apporti ricognitivi o descrittivi, ma l’espressione di indirizzi, posizioni programmatiche, impegni organizzativi o comunque determinazioni suscettibili di impegnare, anche indirettamente, l’Amministrazione.

Non sarà invece necessaria una preventiva comunicazione nei casi di mera partecipazione informativa o ricognitiva, priva di contenuti programmatici o impegnativi per l’Amministrazione, ferma in ogni caso la necessità di un breve report sintetico da trasmettere al suddetto Ufficio, che consenta di evitare disallineamenti interpretativi e di assicurare che la partecipazione degli uffici dipartimentali avvenga in coerenza con le linee di indirizzo centrali.

Restano in ogni caso impregiudicati i dovuti profili comunicativi nei confronti delle rispettive Direzioni generali del Dipartimento in ordine alla partecipazione a tali iniziative.

  1. Protocolli, accordi e intese territoriali

La medesima logica vale per eventuali protocolli, accordi, intese o altri strumenti di collaborazione che dovessero essere predisposti o sottoscritti sul territorio in materia di giustizia riparativa.

Tali strumenti possono essere utili a disciplinare profili organizzativi e di raccordo, ma non possono né derogare al quadro normativo vigente né ridisegnare localmente il regime degli invii, il ruolo dei Centri, quello dei servizi territoriali o i l riparto delle competenze delineato dalla legge.

Per tale ragione, ogni iniziativa di questo genere dovrà essere previamente rappresentata all’Ufficio IV della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa e, ove investa profili ordinamentali, organizzativi o di rappresentanza istituzionale, opportunamente condivisa con il medesimo Ufficio, i n un’ottica di collaborazione funzionale a garantire omogeneità ed uniformità nell’erogazione del servizio sull’interno territorio nazionale.

Anche in relazione ai profili in analisi vengono fatte salve le incombenze comunicative alle rispettive Direzioni generali del Dipartimento.

10- Riservatezza, circolazione delle informazioni e limiti del raccordo

La necessità di raccordo tra servizi territoriali e Centri non può mai tradursi in una impropria circolazione delle informazioni coperte da riservatezza.

Gli artt. 50-52 del d.lgs. n. 150/2022 impongono di tenere nettamente distinto i l piano delle informazioni istituzionalmente necessarie al coordinamento del caso da quello del contenuto del programma, delle dichiarazioni rese, delle valutazioni dei mediatori e delle informazioni confidenziali emerse nel percorso.

I l principio che deve guidare i rapporti tra Centri e servizi territoriali può pertanto essere così sintetizzato: circolazione delle sole informazioni indispensabili per il corretto esercizio delle rispettive funzioni; esclusione di ogni accesso non necessario a l contenuto sostanziale del programma; pieno rispetto del segreto del mediatore e della specialità del percorso riparativo.

  1. Funzione di coordinamento, supporto e monitoraggio dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa

Le competenze attribuite all’Ufficio IV in materia di giustizia riparativa comportano non soltanto funzioni di monitoraggio e vigilanza, ma anche il mandato di coordinamento degli interventi di accompagnamento del territorio.

Gli uffici territoriali sono pertanto invitati a rappresentare al predetto Ufficio l e questioni applicative emergenti i n materia di invii, rapporti con i Centri, raccordo con l’Autorità giudiziaria, protocolli locali, iniziative territoriali, formazione, fabbisogno di mediatori e ogni altro profilo suscettibile di incidere sulla corretta attuazione del sistema, nonché – per quanto a conoscenza degli stessi – a relazionare periodicamente sull’andamento dei servizi di giustizia

riparativa sul territorio.

  1. Clausola finale

Le presenti linee guida – di cui si richiede a codesti Uffici la divulgazione a tutti i Servizi e d Uffici dipendenti – costituiscono un primo documento di orientamento operativo, suscettibile di aggiornamento e integrazione in ragione dell’evoluzione del quadro attuativo, delle questioni emergenti nella prassi, del confronto con i servizi territoriali e delle ulteriori determinazioni che

saranno assunte a livello dipartimentale e ministeriale.

Si coglie l’occasione per rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le articolazioni territoriali del Dipartimento per l’impegno, la disponibilità e il prezioso contributo sin qui assicurati nella fase di progressiva attuazione della riforma della giustizia riparativa.

Il lavoro svolto nei territori, in un contesto normativo nuovo e complesso, sta offrendo un apporto particolarmente rilevante ai fini della costruzione di un sistema effettivo, coerente e rispettoso delle garanzie di legge, e costituisce elemento essenziale per il buon esito del percorso in atto.

Il Capo Dipartimento

Antonio Sangermano