Marocco, la grazia ai condannati per terrorismo: dove finisce la sicurezza e dove inizia la repressione del dissenso?

Di Elena Angelini*

La decisione del Re del Marocco Mohammed VI di concedere la grazia a 634 persone riapre una questione delicata sul rapporto tra sicurezza, terrorismo, dissenso politico e diritti fondamentali[1]. Tra i beneficiari figurano 15 detenuti condannati in casi di estremismo e terrorismo: nove hanno ottenuto la cancellazione della pena residua, mentre per sei è stata disposta una riduzione della pena. Secondo il Ministero della Giustizia marocchino, la decisione è arrivata dopo che questi detenuti avrebbero dichiarato il proprio impegno verso i principi e le istituzioni dello Stato, rivisto le proprie posizioni ideologiche e rinunciato all’estremismo e al terrorismo.

Le prime reazioni sui social mostrano la spaccatura prodotta dalla notizia: da una parte chi legge la grazia come un rischio per la sicurezza, dall’altra chi la interpreta come uno strumento di recupero e de-radicalizzazione. Ma emerge anche una terza domanda, suggerita dalla criminologia critica: questi individui sono terroristi o sono dissidenti? Al momento, le autorità marocchine non hanno reso pubblici, almeno nelle informazioni disponibili ad oggi, i nomi dei 15 detenuti né i dettagli delle condanne. È quindi necessario evitare una conclusione semplicistica sovrapponento terrorismo, dissenso, pericolo di recidiva e osservare la situazione nelle sue diverse sfaccettature criminologiche e sociologiche.

Cosa dice il diritto internazionale

Il diritto internazionale stabilisce che la lotta al terrorismo non può diventare uno strumento per criminalizzare il dissenso: la normativa statale deve essere chiara, precisa e prevedibile.[2]

Infatti, sebbene non esista ancora una definizione universale e vincolante di terrorismo contenuta in un’unica convenzione ONU, un riferimento fondamentale è la Risoluzione 1566 del Consiglio di Sicurezza del 2004[3], che individua come elementi centrali gli atti criminali, anche contro civili, commessi con l’intento di provocare morte o gravi lesioni, prendere ostaggi o produrre gravi danni, quando finalizzati a terrorizzare la popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o non compiere un determinato atto. Il principio fondamentale è dunque che non basta l’ideologia di una persona per trasformarla in terrorista[4]. La qualificazione deve essere collegata a condotte criminali concretamente riconducibili alla violenza terroristica e deve rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità.

Il precedente marocchino

Negli ultimi anni organizzazioni internazionali hanno indagato e documentato casi nei quali il governo marocchino avrebbe utilizzato procedimenti penali e questioni di sicurezza nazionale per la repressione del dissenso. Il caso più emblematico è quello dell’Hirak del Rif. Il leader del movimento, Nasser Zefzafi, è stato condannato a 20 anni di carcere[5]. Organizzazioni per i diritti umani hanno contestato la natura delle accuse e le garanzie del procedimento; nel 2024 diverse organizzazioni hanno chiesto al Working Group delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria di intervenire sul caso.

Nel 2018 Amnesty esaminò il processo contro 54 persone legate all’Hirak e denunciò gravi violazioni del diritto a un processo equo, compreso l’utilizzo di confessioni che sarebbero state ottenute attraverso tortura[6].

Questo non dimostra che le condanne per terrorismo in Marocco siano generalmente politiche. Dimostra però che esiste un precedente documentato di sovrapposizione tra sicurezza dello Stato, repressione del dissenso e procedimento penale.

La criminologia critica e la sociologia delle disuguaglianze

La grazia non riguarda soltanto il rapporto tra Stato e detenuto. Riguarda anche il modo in cui lo Stato distribuisce potere, vulnerabilità e possibilità di reinserimento. Perché una persona povera, marginalizzata o proveniente da un contesto di forte esclusione sociale può essere contemporaneamente sia il soggetto responsabile di un reato sia una persona soggetta a condizioni sociali problematiche, come pure potrebbe essere destinatario di una politica di reintegrazione/mediazione di comunità. Questa è una delle grandi contraddizioni delle politiche contemporanee di sicurezza: se non sono integrate a politiche sociali di inclusione ed equità agiscono solo nell’ultimo tratto in discesa che favorisce il crimine.

La questione culturale

Nel giro di pochi giorni il sovrano marocchino ha concesso altri importanti provvedimenti di clemenza: 935 persone il 19 agosto e 667 il 20 agosto, in occasione delle festività nazionali marocchine[7]. Quindi non siamo davanti a un evento isolato.

La grazia è anche una pratica rituale del potere monarchico. Il sovrano si presenta contemporaneamente come garante dell’ordine e come colui che può concedere misericordia. Lo fanno i re così come lo possono fare e lo fanno i Presidenti delle repubbliche democratiche[8]. In determinate fasi di transizione (dopo anni di piombo o conflitti interni), la clemenza o la mitezza della pena possano servire alla riconciliazione nazionale e alla chiusura definitiva di un periodo di eccezionale conflitto sociale.

La frase più importante della vicenda

C’è poi un elemento particolarmente significativo nella comunicazione ufficiale marocchina: la grazia viene collegata non soltanto alla rinuncia alla violenza, ma anche alla revisione delle posizioni ideologiche e alla riaffermazione dell’adesione ai principi e alle istituzioni nazionali[9]. Dal punto di vista criminologico questo apre una questione delicata.

La de-radicalizzazione dall’attività terroristica consiste nell’abbandono della violenza oppure si tratta di de-radicalizzazione tout-cout e dell’abbandono del dissenso? Se si tratta della prima ipotesi, siamo davanti a una possibile politica di reinserimento e prevenzione della recidiva terroristica. Se invece la libertà viene simbolicamente associata alla rinuncia a determinate idee politiche, emerge un problema diverso: quello della trasformazione della pena e della clemenza in strumenti di controllo ideologico. Per questo, prima di parlare di “terroristi liberati” o, all’opposto, di “prigionieri politici liberati”, occorre conoscere i singoli casi.

Conclusioni

La grazia concessa da Mohammed VI può quindi essere letta contemporaneamente come atto di clemenza, strumento di reinserimento e manifestazione del potere monarchico. Ma può essere valutata correttamente soltanto verificando le singole condanne. La questione centrale, in definitiva, è questa: uno Stato democratico deve certamente poter combattere il terrorismo, ma deve essere altrettanto rigoroso nel distinguere la violenza terroristica dal dissenso politico.

Perché quando le due categorie vengono confuse, la politica di sicurezza rischia di produrre proprio ciò che dovrebbe evitare: criminalizzare il conflitto politico e alimentare il senso di ingiustizia. Ed è forse questa la lezione criminologica più importante della vicenda marocchina: la sicurezza non si misura soltanto dalla capacità di neutralizzare chi usa la violenza, ma anche dalla capacità dello Stato di non trasformare chi dissente in un nemico.

Elena Angelini, Criminologa Qualificata AICIS

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NOTE:

La professione criminologica e di sicurezza applica conoscenze, esperienza, storia, e non può mai esercitarsi nel vuoto. Conoscere i contesti, la storia, la politica internazione e le dinamiche di esclusione sociale serve proprio a comprendere e a prevenire il terrorismo.

[1] Ricorrenza per la nascita di Maometto, re del Marocco grazia 634 condannati. Tra i beneficiari anche 15 ex terroristi che hanno ripudiato l’estremismo https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/08/25/ricorrenza-per-la-nascita-di-maometto-re-del-marocco-grazia-634-condannati_2e7ce25f-652f-4558-af67-91ff62f478dc.html

[2] Defining ‘Terrorism’ in National Criminal Legislation: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-03/ohchr-guidance-note-defining-terrorism-in-national-legislation.pdf

[3] Resolution 1566 (2004) / adopted by the Security Council at its 5053rd meeting, on 8 October 2004

https://digitallibrary.un.org/record/532676?v=pdf

[4] The Definition of Terrorist Acts and International Human Rights https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/terrorism/sr/activities/2026-03-12-sr-ct-definition-remarks.pdf

[5] Liberiamo Nasser! 20 anni di carcere per una protesta https://www.amnesty.it/appelli/liberiamo-nasser/

[6] Morocco: Hirak El-Rif appeal must deliver justice after deeply flawed trial

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/morocco-hirak-el-rif-appeal-must-deliver-justice-after-deeply-flawed-trial-2/

[7] Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple: Grâce Royale au profit de 935 personnes https://snrtnews.com/fr/article/anniversaire-de-la-revolution-du-roi-et-du-peuple-grace-royale-au-profit-de-935-personnes

[8] Panizzari scarcerato. Una grazia anti-ergastolo

https://ilmanifesto.it/archivio/1998021519

[9] Eid Al Mawlid: King Mohammed VI Grants Royal Pardon to 634 People

https://www.moroccoworldnews.com/2026/08/335946/eid-al-mawlid-king-mohammed-vi-grants-royal-pardon-to-634-people/