L’Equilibrio del Triangolo Giurisdizionale: Ruoli, Prova Scientifica e il Nodo della Separazione delle Carriere

Di Carmen Iunco

A cura di Carmen Iunco, Giurista e Criminologa

  1. Introduzione: L’Architettura del Giusto Processo

Il processo penale italiano, improntato al modello accusatorio e scolpito nell’art. 111 della Costituzione, non è una mera sequenza di atti procedurali, ma un complesso ecosistema di pesi e contrappesi. In questo scenario, le figure del Pubblico Ministero e del Giudice operano in una dialettica che la dottrina definisce “triangolare”.Tuttavia, con l’irruzione massiccia della prova scientifica e l’attuale dibattito referendario sulla separazione delle carriere, tale equilibrio è sottoposto a una revisione non solo normativa, ma anche epistemologica e psicologico-giuridica.

  1. Il Pubblico Ministero: Tra “Parte Pubblica” e Rischio di Confirmation Bias

Il Pubblico Ministero (PM) riveste una posizione ibrida: pur essendo la parte che esercita l’azione penale, l’art. 358 c.p.p. lo obbliga a svolgere accertamenti anche su fatti a favore della persona sottoposta alle indagini.

Sotto il profilo criminologico, la sfida principale per il PM è il superamento del pregiudizio di conferma (confirmation bias). Quale dominus della fase investigativa, il PM seleziona esperti e quesiti peritali; egli deve agire come primo filtro contro la “scienza spazzatura” (junk science), evitando che una tesi investigativa suggestiva si trasformi in una verità processuale granitica prima ancora del vaglio dibattimentale.

  1. La Separazione delle Carriere: Un Nodo Epistemologico e Costituzionale

Il tema della separazione delle carriere, oggi al centro del dibattito referendario, investe direttamente la struttura cognitiva del processo. Da un punto di vista tecnico-scientifico, la riforma mira a recidere l’osmosi professionale tra chi accusa e chi giudica per garantire una terzietà assoluta.

  • La Terzietà Psicologica: La condivisione di un unico organo di autogoverno (CSM) e di un medesimo percorso di carriera può generare, anche inconsciamente, una “vicinanza istituzionale” tra Giudice e PM. La separazione punta a eliminare il cosiddetto prosecution bias, garantendo che il Giudice percepisca il PM come una parte al pari del difensore.
  • La Parità delle Armi: In un sistema accusatorio puro, la distinzione organica rafforzerebbe il ruolo del difensore e del suo CTP, ponendoli su un piano di reale equidistanza rispetto al decisore, evitando che il fascicolo del PM goda di una sorta di “presunzione di autorevolezza” derivante dall’appartenenza allo stesso ordine giudiziario del Giudice.
  1. Il Giudice: “Custode del Metodo” e Parametro BARD

Il superamento del dogma del Iudex peritus peritorum ha ridefinito il magistrato come “Custode del Metodo Scientifico” (v. Sent. Cozzini, Cass. Pen. n. 43786/2010). Indipendentemente dalla carriera di appartenenza, il Giudice non deve validare il merito della scienza, ma il metodo, verificando:

  1. La testabilità e la falsificabilità della teoria;
  2. Il tasso di errore noto o potenziale;
  3. Il consenso della comunità scientifica.

Il Giudice applica il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio (BARD- Beyond Any Reasonable Doubt), operando una sintesi critica che neutralizza eventuali derive emozionali o mediatiche del processo.

  1. Il CTP Criminologo: Garanzia di Contraddittorio Tecnico

In questo assetto il Consulente Tecnico di Parte (CTP) emerge come figura chiave per l’effettività del contraddittorio, specialmente in ambiti complessi come la Bloodstain Pattern Analysis, le neuroscienze o le audizioni protette.

  • Investigazioni Difensive (ex art. 327-bis c.p.p.): Il CTP analizza la scena del crimine ricercando variabili criminogenetiche o vittimologiche trascurate dall’accusa.
  • Controllo dell’Errore Metodologico: Se il PM o il Perito d’ufficio utilizzano tecniche suggestive (es. nell’intervista cognitiva ai minori), il CTP ha il compito di rilevare l’inquinamento del dato, permettendo al Giudice di escludere prove tecnicamente inficiate.
  • Contro-esame Tecnico: Fornisce al legale gli strumenti per decostruire le conclusioni avverse, garantendo che la “verità scientifica” entri in aula come ipotesi confutabile e non come dogma.

Conclusioni

La qualità della giustizia penale risiede nella capacità di mantenere distanze critiche nette. Se la separazione delle carriere rappresenta la possibile evoluzione strutturale verso un’imparzialità anche “apparente”, il rigore del metodo scientifico e il ruolo del Criminologo come CTP rappresentano la garanzia sostanziale. Solo una reale parità delle armi, supportata da elevate competenze extragiuridiche, può assicurare che il processo penale sia un luogo di ricerca della verità e non un mero esercizio di potere punitivo.