di Ugo Terracciano
Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ha previsto alcune misure urgenti a tutela di particolari luoghi individuabili dai Comuni e dal prefetto. Detti luoghi sono così definiti:
Le infrastrutture di trasporto: – Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
Possono essere allontanati anche i soggetti che, nei predetti luoghi, commettono i seguenti illeciti: ubriachezza manifesta, atti contrari alla pubblica decenza, commercio su area pubblica senza autorizzazione, attività di parcheggiatore abusivo, bagarinaggio. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per le citate condotte illecite.
A tali condotte il d.l. 23/2026 ha aggiunto quella di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza.
Luoghi indicati dai regolamenti comunali:- I regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni relative all’allontanamento.
Luoghi indicati dal Prefetto: – Il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art. 604-ter del codice penale (discriminazione o odio raziale) oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al DPR 309/1990 (Detenzione e spaccio di stupefacenti), o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere), i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. I tali casi gli organi accertatori ordinano l’allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione amministrativa.
Le zone di cui trattasi sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.
Per le violazioni amministrative, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli artt. 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
La procedura di allontanamento: – L’ordine di allontanamento, è rivolto per iscritto dall’organo accertatore, individuato ai sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza). In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l’efficacia trascorse quarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
Il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari: – Il coinvolgimento dei servizi socio-sanitari è ovviamente finalizzato ad un intervento a favore del soggetto allontanato quando questi versi in condizioni di indigenza. Il coinvolgimento del questore è invece finalizzato all’emanazione dei provvedimenti conseguenti.
Il ruolo del questore: – Infatti, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
Nelle ipotesi di allontanamento dalle zone “rosse” determinate dal prefetto la durata del divieto di accesso non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto stesso. La durata del divieto disposto dal questore non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.
Nelle ipotesi di violazione del provvedimento prefettizio, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto.
Altre ipotesi di allontanamento disposto dal questore: – Il questore può disporre il divieto di accesso anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi di interdizione.
Il divieto di accesso può essere disposto, altresì:
- nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui sopra, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,
- per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma (È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino) e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 (chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere).
- per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, (porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere) commessi nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica, qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
- nelle ipotesi di reati concernenti le armi, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l’espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l’individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario.
La sanzione per l’inosservanza del provvedimento del questore: – Il contravventore al divieto è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. Il contravventore di inottemperanza all’allontanamento dalle zone “rosse” prefettizie è punito con l’arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
I soggetti minorenni: – i provvedimenti di allontanamento possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.