In Gazzetta il nuovo regolamento sulle modalità del colloquio con i minori stranieri non accompagnati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 il Regolamento sulle modalità di svolgimento del colloquio col il minore straniero non accompagnato al momento dell’ingresso nelle strutture di prima accoglienza.

PREMESSA: l’art. 19bis del d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, dispone che nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell’ente locale o all’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

IL REGOLAMENTO: il nuovo Regolamento, in vigore dal 24 luglio 2024, disciplina le modalità di svolgimento del colloquio, il quale deve essere condotto secondo le seguenti modalità:

La competenza: deve essere condotto dall’assistente sociale o da uno psicologo dell’età evolutiva, ovvero da un educatore professionale socio-pedagogico o da un pedagogista.  L’operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell’interno o con le prefetture. L’operatore che conduce il colloquio e gli altri soggetti legittimati ad assistervi hanno l’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni raccolti, anche dopo che i minori hanno lasciato la struttura.

I tempi: è effettuato il prima possibile e comunque non oltre tre giorni dall’ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza.

I luoghi: l’incontro, nel pieno rispetto della sfera personale del minore, si svolge in ambienti idonei ad assicurare le migliori condizioni di ascolto, con l’adozione di ogni accorgimento necessario a mettere il minore a proprio agio, in relazione alla sua età e al suo grado di sviluppo.

L’approccio: Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l’operatore che conduce il colloquio. Ove le condizioni del minore lo richiedano, possono essere effettuate pause o interruzioni del colloquio e, se necessario, il rinvio della conclusione ad un successivo incontro.

Persone presenti: Al colloquio sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.

I contenuti: Il colloquio è diretto ad approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l’individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla realizzazione del superiore interesse del minore. E’ strutturato nelle seguenti fasi: a) informazione del minore sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l’illustrazione delle modalità di svolgimento dello stesso e delle finalità a cui è diretto; b) approfondimento della storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza, anche con riferimento alle sue aspettative future; c) ricostruzione insieme al minore dei fatti dallo stesso narrati; d) prospettazione e condivisione con il minore del progetto di accoglienza.

Ai fini dell’acquisizione delle notizie sulla storia personale e familiare del minore, delle circostanze che hanno determinato la situazione di abbandono o di allontanamento del minore stesso dalla sua famiglia e dal suo Paese di origine o di provenienza in particolare è necessario:

  1. raccogliere i dati anagrafici e verificare la possibilità di reperimento dei documenti di identità del minore;
  2. evidenziare le lingue parlate dal minore e se lo stesso appartiene ad una minoranza linguistica o etnica;
  3. ricostruire il vissuto del minore con riferimento al contesto del Paese di origine o di provenienza e al percorso scolastico seguito;
  4. ricostruire le circostanze della partenza dal suo Paese di origine o di provenienza e del viaggio effettuato, ponendo in evidenza le esperienze vissute anche durante il viaggio e dopo l’arrivo in Italia;
  5. ricostruire le relazioni familiari, affettive e amicali nel proprio Paese ed in Italia, anche con riferimento  alla  comunità etnica di appartenenza;
  6. raccogliere elementi sulla presenza di familiari in Italia o in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi, al fine di valutare la possibilità di ricongiungimento;
  7. evidenziare stati di particolare emotività o di vulnerabilità derivanti anche da violenze psichiche o fisiche o dall’essere stato vittima di tratta o altre forme di sfruttamento, nonché la presenza di bisogni specifici;
  8. rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di protezione internazionale o ad altre misure di protezione;
  9. evidenziare le aspettative del minore in relazione al suo percorso di accoglienza.

La conclusione del colloquio: Al termine del colloquio, l’operatore, predispone, sottoscrivendola, una dettagliata relazione recante, oltre ai dati anagrafici del minore: a) le informazioni utili per la ricostruzione della storia personale del minore; b) le eventuali relazioni familiari, affettive ed amicali del minore, nonché i rapporti con la comunità etnica di riferimento; c) gli eventuali profili di vulnerabilità; d) i fatti e le circostanze che possano dar luogo all’attivazione delle forme di protezione; e) le modalità di coinvolgimento del minore nel colloquio; f) l’opinione del minore sul progetto di accoglienza prospettato.  La relazione è inserita nella cartella sociale che viene trasmessa ai servizi  sociali  del  comune  e  alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti.  Situazioni di vulnerabilità: Qualora  nel  corso  del  colloquio  emergano   situazioni   di vulnerabilità o particolari necessità  anche  sotto  il  profilo sanitario, ovvero l’esigenza di  protezione  internazionale  o  altra forma di protezione, l’operatore informa  tempestivamente   il   responsabile   della   struttura   di accoglienza ai fini dell’attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la  responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria. La privacy: il trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento del colloquio effettuato nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196, con particolare riferimento ai principi di cui all’art. 5 e alle garanzie di cui all’art.  13 del predetto Regolamento (UE). Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel titolare del trattamento dei dati della struttura di prima accoglienza. Il titolare del trattamento dei dati, a seguito di valutazione dell’impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art.  35 del Regolamento (UE), adotta, ai sensi all’art.  24, adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la verifica della corretta compilazione, la completezza, la tenuta e la tracciatura dei documenti contenuti nella cartella sociale, prevedendo altresì che tali cartelle siano custodite in locali, strutture o con dispositivi ad accesso limitato e che la trasmissione delle stesse avvenga attraverso canali sicuri.

L’IDENTIFICAZIONE DEL MINORE: Per completezza ricordiamo che l’art. 19bis del d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 disciplina anche le modalità di identificazione del minore non accompagnato.

I CASI DUBBI: Nei casi di dubbi fondati relativi all’età dichiarata dal minore l’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell’accertamento dell’età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti.

GLI ESAMI SOCIO-SANITARI: Qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa. Lo straniero è informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l’ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. L’accertamento socio-sanitario dell’età è concluso entro sessanta giorni decorrenti e deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

L’accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

PROCEDURA D’URGENZA PER ARRIVI MASSIVI: in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l’autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell’immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l’esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l’autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l’esito delle operazioni e l’indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 737 e ss del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d’urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.

ESITI DELLA PROCEDURA: Il risultato dell’accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all’esercente la responsabilità genitoriale e all’autorità giudiziaria che ha disposto l’accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL’ETA’: Il provvedimento di attribuzione dell’età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all’esercente i poteri tutelari, ove nominato. Può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell’art. 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d’urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all’identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.