DOCUMENTO INFORMATICO

FONTE JURA NEWS

La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 32643 del 2 settembre 2026, ha fornito chiarimenti su che cosa si intenda per “documento informatico”.

La Corte ha chiarito che documento informatico si caratterizza per la sua dematerializzazione nel senso che il documento esiste indifferentemente dal supporto fisico sul quale è incorporato (hard disk, pen drive, CD o altro strumento idoneo); tale tipologia di documento può essere trasferite da un supporto ad un altro ed è, per tale motivo, particolarmente fragile in quanto il dato informatico può essere alterato sia dal suo autore, sia da altre persone. Inoltre occorre considerare che i sistemi informatici contengono una quantità innumerevole di dati. Questi ultimi possono essere di diversa natura e circolano con facilità all’Interno del sistema, sono dematerializzati e possono essere duplicati su più supporti. La natura eterogenea dei dati contenuti in un sistema informatico comporta l’eventualità che nel corso delle indagini informatiche vengano acquisite anche informazioni “sensibili” o “supersensibili”, relative cioè alla sfera privata e intima dell’indagato. La procedura più adeguata a garantire l’integrità dei dati consiste, come è noto, nella creazione di una copia-clone dell’hard disk conforme all’originale, che viene resa non modificabile mediante appositi procedimenti. In concreto, salvo i casi in cui risulti necessario eseguire l’analisi immediata in sede di sopralluogo, il sequestro del dispositivo informatico può precedere l’attività inquirente, che si svolgerà successivamente in laboratorio ed è solitamente volta ad effettuare l’acquisizione dei dati digitali e a formare la c.d. copia forense. In particolare, il dato informatico, in quanto elemento dematerializzato e indipendente dal supporto, può essere sottoposto a sequestro a prescindere dal supporto stesso dove è incorporato. E tuttavia, una volta creata la c.d. copia originale, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato, in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l’insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa affatto l’esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia — mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini). La copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. La c.d. copia integrale è una copia servente, una copia “mezzo” e non una copia “fine”. Ne deriva che, restituito il contenitore, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro. L’avvenuta selezione delle res pertinenti impone la restituzione della copia integrateci cui trattenimento realizzerebbe, diversamente, una elusione ed uno svuotamento della portata dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. che legittima il sequestro probatorio solo delle cose “necessarie” per l’accertamento dei fatti. Ne consegue che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto.