di Mauro Ziani*
Esiste un’età in cui lo Stato ti considera ancora indispensabile per produrre ricchezza, ma incapace di esprimere un giudizio. È la contraddizione di un sistema che, da un lato, sposta in avanti le lancette del ritiro dal lavoro e, dall’altro, le blocca inesorabilmente quando si tratta di esercitare una funzione civica di rango costituzionale.
Mentre la normativa vigente, figlia della “Riforma Fornero[1]” e dei successivi adeguamenti ex legge n. 122/2010[2], ha innalzato l’età pensionabile a ben oltre i 67 anni — in virtù di un’aspettativa di vita sempre più lunga e di una permanenza efficiente nelle rispettive posizioni occupazionali[3] — la giustizia resta prigioniera di un anacronismo normativo che sa di presa in giro. Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 287 del 1951, infatti, l’ufficio di “giudice popolare” è precluso a chiunque abbia superato il 65°anno d’età[4].
Il risultato è una distorsione strutturale incomprensibile: un chirurgo può operare d’urgenza, un ingegnere può eseguire delicati collaudi strutturali, un alto dirigente può gestire situazioni di crisi internazionale fino a quasi 68 anni[5], ma per lo Stato quegli stessi cittadini perdono la capacità di discernimento necessaria per far parte di una Corte d’Assise o d’Assise d’Appello il giorno dopo il 65° compleanno. Come noto, in queste sedi si giudicano i reati più gravi, quali l’omicidio volontario; casi estremamente complessi, spesso oggetto di aspre censure da parte dell’opinione pubblica e della Suprema Corte di Cassazione per vizi logici o motivazionali. In simili contesti, privare il collegio della massima esperienza disponibile è un controsenso irrazionale. Peraltro, la legge parifica i giudici popolari ai magistrati ordinari nelle funzioni deliberative, ma non nella dignità anagrafica, dato che questi ultimi restano in servizio fino a 70 anni.[6]
Si tratta di una miopia normativa che ci isola nel panorama internazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, non esiste un limite d’età a livello federale per servire in una giuria (Jury Selection and Service Act); al contrario, i cittadini “senior” sono spesso i più presenti e apprezzati per il loro equilibrio. Nel Regno Unito, il “Criminal Justice Act” ha progressivamente innalzato il limite per i giurati prima a 70 e poi a 75 anni, proprio per allinearsi all’invecchiamento “attivo” della popolazione. In Germania, la legge sull’ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz) stabilisce che non debbano essere scelti come giudici popolari (Schöffen) coloro che hanno superato i 70 anni al momento dell’inizio del mandato. In Spagna, per la “Ley del Jurado” i cittadini che hanno più di 65 anni possono scegliere di non prestare servizio quali giudici popolari (causa di scusa), ma se desiderano partecipare e sono in salute, lo Stato non glielo impedisce. Persino in Francia, la soglia d’età per i “jurés” è stata armonizzata per garantire che la composizione delle Corti d’Assise rifletta la realtà anagrafica della società. L’Italia, invece, preferisce amputare la giuria della sua componente più esperta. Questa “scadenza” civile appare ancora più irragionevole se confrontata con gli altri attori che animano il processo. I magistrati togati, come detto, restano in servizio fino ai 70 anni; avvocati, periti e consulenti tecnici non incontrano alcun limite di anzianità, venendo anzi scelti proprio per quel bagaglio di esperienza che solo decenni di attività possono garantire[7].
Ci troviamo dunque di fronte a una “gerarchia della lucidità mentale” arbitraria e discriminatoria. Lo Stato utilizza la biologia e le statistiche sull’allungamento della vita come clava per posticipare il diritto alla pensione, ma le ignora completamente quando si tratta di riconoscere ai cittadini più “adulti” il diritto-dovere di partecipare all’amministrazione della giustizia. L’originaria “ratio” del limite d’età tuttora vigente risiede in una visione del vigore fisico e mentale figlia degli anni ’50 del secolo scorso. All’epoca della stesura della legge 287, la soglia dei 65 anni era considerata una linea di demarcazione naturale oltre la quale si riteneva che il cittadino dovesse entrare in una fase di “assoluto riposo”. Gli atti preparatori, infatti, riflettono l’idea che l’impegno richiesto in una Corte d’Assise — spesso caratterizzato da lunghe udienze, stress emotivo e necessità di mantenere alta la concentrazione su dettagli tecnici — potesse risultare eccessivamente gravoso per chi veniva considerato, secondo la scienza medica di quel periodo, già in età avanzata.
Oggi, con l’allungamento della vita media e il miglioramento delle condizioni cognitive, quella soglia appare come un fossile legislativo. Escludere la componente più matura e formata della società dalle giurie popolari non è solo un’offesa alla coerenza del sistema, ma una ferita alla rappresentatività di una giustizia che si professa esercitata in nome del popolo, ma che del popolo decide di scartare, senza appello, la parte più saggia e ancora pienamente affidabile.
* Mauro Ziani: Criminologo Qualificato; Colonnello dell’Arma dei Carabinieri (ris); Veterano della Difesa; Veterano delle Missioni Internazionali
NOTE:
[1]Decreto-Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.
[2] Legge di conversione del decreto n. 78/2010 denominato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
[3] Si veda, a completamento del quadro precettistico, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) che, pur non modificando i requisiti strutturali d’accesso al pensionamento, conferma per il triennio di pertinenza gli stanziamenti necessari a sostenere il sistema previdenziale basato su parametri di vecchiaia e anzianità in progressivo aumento, consolidando di fatto l’allungamento dell’impegno lavorativo.
[4] La legge 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto che il requisito dell’età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.
[5] E oltre, se si considerano anche le “finestre mobili”.
[6] D.Lgs. 160/2006.
[7] Lo Stato concede “libertà anagrafica” a chi difende e a chi analizza “tecnicamente” il reato (periti/consulenti tecnici), ma la nega a chi rappresenta la sovranità popolare nel giudizio.