In tema di responsabilità medica, la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l’obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la diagnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento – nella indicazione di priorità degli interventi e degli accertamenti diagnostici – sull’ordine degli interventi dei medici del pronto soccorso) attribuito dalla procedura del “triage”, di competenza infermieristica. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – nella sentenza n. 15654 del 30 aprile 2026