di Ugo Terracciano
Il nuovo decreto sicurezza (dl 23/2026) ha sostanzialmente integrato la disciplina del porto d’armi ed oggetti atti ad offendere di cui agli artt. 4 ss della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi). L’integrazione riguarda il porto di coltelli.
Il porto di strumenti con lama affilata o appuntita superiore ai cm 8
La nuova disciplina sancisce che «Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Le aggravanti
Salvo che il porto d’arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
Le sanzioni amministrative
Dopo la condanna gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale
può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
- sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
Quindi ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Il porto di coltelli a due lame e a serramanico
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
Salvo che il porto sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:
a) da persone travisate o da più persone riunite; b) all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione (luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui sopra
Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto
Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4 -bis è commesso da un minore di anni
diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro (pagamento in misura ridotta €. 333,33).
L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
Divieto di vendita diretta ed online ai minori di strumenti atti ad offendere
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti
da punta o da taglio atti ad offendere.
Obblighi degli esercenti
Ai fini dell’osservanza del divieto, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica e, in caso di inadempimento, procede, anche d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti citati, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui trattasi, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.
Vendita non commerciale o tra privati
Il divieto di vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
Le sanzioni per la vendita a minori
La violazione del divieto di vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di violazione dell’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità (tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta), può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
Nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, di violazione dell’obbligo di richiedere il documento, è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di violazione dell’obbligo di richiedere il documento, è disposta la revoca della licenza all’esercizio dell’attività. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto sono irrogate dal prefetto con l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall’autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attività.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
Armi che non possono essere portate
Secondo l’art. 4 della legge 110/1975, salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 (porto d’armi), e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Armi improprie
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma della legge 110/1975 (Gli strumenti riproducenti armi fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona). nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.