Il divieto di perizia criminologica

Il nostro codice di procedura penale prevede la possibilità di eseguire la perizia psichiatrica sul soggetto imputato (e non solo) laddove sia necessario determinare l’assenza o la diminuzione della capacità di intendere e di volere in ossequio all’art. 89 c.p.. Non si esprime altrettanto positivamente in merito ad un’altra forma di perizia, la cosiddetta perizia criminologica.