Le misure di “prevenzione” nei confronti del minore dopo l’entrata in vigore del dl 24 febbraio 2026, n. 23.

L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.