DOCUMENTO INFORMATICO

La Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 32643 del 2 settembre 2026, ha fornito chiarimenti su che cosa si intenda per “documento informatico”.

La Corte ha chiarito che documento informatico si caratterizza per la sua dematerializzazione nel senso che il documento esiste indifferentemente dal supporto fisico sul quale è incorporato (hard disk, pen drive, CD o altro strumento idoneo); tale tipologia di documento può essere trasferite da un supporto ad un altro ed è, per tale motivo, particolarmente fragile in quanto il dato informatico può essere alterato sia dal suo autore, sia da altre persone.