Il Pubblico Ministero non può ispezionare il cellulare se il Tribunale del riesame ne ha ordinato la restituzione.

E’ illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati.