Letti: l’art. 2 dello statuto associativo che, tra gli scopi istituzionali, si propone di “istituire registro associativo nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” come membri di associazione professionale per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; Il registro aggregherà i professionisti, in possesso di attestazione rilasciata dall’AICIS, che svolgono o intendono svolgere l’attività economica, anche organizzata, del “criminologo per l’investigazione e la sicurezza”, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Il registro nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” sarà disciplinato con apposito regolamento, nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione – secondo i principi di autoregolazione volontaria di cui all’art. 6 della citata legge 14 gennaio 2013, n. 4;
L’art. 5 dello statuto associativo – nel testo modificato in data odierna – che tra le altre cose recita: “Assumono la qualifica di socio effettivo i soggetti in possesso dell’Attestazione prevista dalla legge n. 4 del 2013 o la Certificazione UNI sul Criminologo. I soci effettivi accedono al Registro Associativo Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza”. I soci fondatori assumono di diritto la qualifica di socio effettivo e sono iscritti di diritto nel registro associativo dei criminologi. L’iscrizione al registro comporta l’obbligo degli iscritti all’aggiornamento professionale costante e pertanto, con il regolamento di cui all’art. 2 del presente statuto, si procederà alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo;
Considerato: che il citato art. 2 Stat. AICIS prevede che l’istituzione del Registro Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza sia deliberata con apposito regolamento;
ART. 6 (OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA)
Forlì, 17 novembre 2016
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Il Presidente
Ugo Terracciano
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