Valido l’impedimento che non permette di presentarsi all’udienza se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute

Ai fini del legittimo impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, non possono assumere rilievo patologie, anche gravi e fastidiose, che tuttavia consentirebbero all’interessato di presentarsi in udienza.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza nr. 24603 del 4 luglio 2025 (cfr. Sez. 6, n. 4284/2013; Sez. 5, n. 44845/2013). L’art. 420-ter cod. proc. pen., ricorda la Corte, nel disciplinare le conseguenze dell’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, prevede che la patologia che costituisce impedimento legittimo sia, dunque, soltanto quella che impedisce fisicamente all’interessato di presentarsi all’udienza se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014; Sez. 6, n. 11678 del 19/03/2012), situazione cui la giurisprudenza ha assimilato quella che comporti la possibilità di presentarsi in udienza senza consentire, però, una partecipazione vigile e attiva (Sez. 6, n. 43885 del 05/11/2008; Sez. 6, n. 12836 del 04/02/2005).

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