Il narcotest non fornisce la prova della quantità del principio attivo contenuto (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2011) ma può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza e, dunque, per affermare la penale responsabilità, potendo il giudice attingere conoscenza da diverse fonti (ad esempio, la confessione dell’imputato), senza necessitò di disporre perizia (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019; Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013; Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013), a condizione, però, secondo la Corte (Sentenza n. 25586 dell’11 luglio 2025) che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez.6, n. 40044 del 29/09/2022).