PROVA PENALE: LE VIDEOREGISTRAZIONI DELLA P.G.

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico eseguite dalla polizia giudiziaria vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. Lo ha stabilito la Sezione Quinta della Cassazione nella sentenza n. 30349 del 5 settembre 2025. Quanto invece a quelle eseguite all’interno del domicilio è necessario distinguere – secondo la Corte – se oggetto della captazione siano comportamenti comunicativi o non comunicativi: mentre nel primo caso la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., nel secondo le operazioni di videoregistrazione non possono essere eseguite, in quanto lesive dell’art. 14 Cost. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dal citato art. 189 del codice di rito (fonte https://www.juranet.it/).