Di Maria G. Giuliani*
Quando si parla di femmicidio, si parla molto spesso di stalking. Non tutto lo stalking si conclude col femminicidio, ma la gran parte delle vicende relative ai femminicidi sono passate per la fase persecutoria ed è per questo motivo che occorre operare fin dalle prime fasi che portano a questo tragico epilogo. Lo stalking è un’attività difficile da descrivere, a causa dell’ampia gamma di condotte che vengono utilizzate per perpetrarlo, ma anche perché spesso si fa confusione con il significato della parola derivante dall’inglese. “To stalk” significa in sostanza cacciare di nascosto, senza farsi vedere dalla preda (Cambridge University Press 2022, 2022). In questo senso, l’inclusione del reato nell’ambito penale italiano, avvenuto solo nel 2009 con il D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009 sotto alla definizione di “atti persecutori”, all’articolo 612 bis e inquadrato come reato di evento e di danno, rimane problematico se si guarda al fenomeno con l’ausilio della ricerca scientifica.
“Il termine stalking copre un’ampia gamma di comportamenti, ed è capace di causare un danno grave. In alcuni casi, può progredire in violenza fisica, talvolta con risultati tragici. Ma per molte vittime, sono spesso gli altri aspetti dello stalking che sono i più dannosi: intrusioni ripetute che rimuovono il loro senso di sicurezza, le obbligano a ripianificare le loro vite e causano danno psicologico, come il disordine da stress post-traumatico o la depressione.
La ricerca ci dice che lo stalking è per lo più ad alto rischio quando è in atto, quando è di natura intensa e quando è collegato ad una relazione violenta, e questo rapporto [Giudicare lo Stalking in Victoria, N.d.A.] dimostra che i tribunali prendono seriamente tali fattori al momento della sentenza. La ricerca ci dice anche che ci sono spesso complicati fattori psicologici che contribuiscono allo stalking, che sia una malattia psicotica, un disturbo di personalità o una disabilità cognitiva. È importante che si risponda anche a tali aspetti dello stalking.” (Presidente del Consiglio Consultivo sulle Sentenze di Victoria, Professore Emerito Arie Freiberg AM (Sentencing Advisory Council, 2022))
Il Professor Freiberg offre alla comunità scientifica, ma anche ai legislatori, una riflessione importante, e cioè i fattori psicologici che molto spesso sono il fondamento dello stalking: “una malattia psicotica, un disturbo di personalità o una disabilità cognitiva”. Per quanto riguarda i problemi psicotici e le disabilità cognitive, gli strumenti di azione tempestiva non sono molti in Italia, ma ci sono: si può parlare di Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) e di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), ma anche di test di valutazione del quoziente intellettivo, attraverso le scale standardizzate, con conseguente possibilità di lavoro sulla specificità della disabilità cognitiva dei soggetti. Per quanto concerne invece il problema dei disturbi di personalità – nel caso di specie, spesso i disturbi narcisistico, borderline e, in maniera minore, antisociale (Meloy, 1999) – che, a parte i casi più gravi, per la legge non compromettono l’esame di realtà (Kernberg, 1987) e la capacità di intendere e volere, resta aperta la questione.
Prima di arrivare a dibattere di questo, sarebbe il caso di fare un paio di premesse: in Italia, il reato di atti persecutori ha visto un inasprimento della sanzione nel corso degli anni, passando da quattro anni a sei anni e sei mesi di massimo edittale e si continuano a chiedere misure anche più aspre, senza però modificare sostanzialmente la formulazione della norma. L’inasprimento della sanzione penale viene utilizzato in due modi: quello retributivo – cioè la “punizione” della condotta illecita – perché ci si accorge che il reato ha una maggior gravità di quello identificato in prima istanza; e quello preventivo – cioè il fattore deterrente. Il concetto di deterrenza agisce, in breve e almeno secondo l’ottica della criminologia positivista, sul lato razionale del soggetto che vorrebbe ingaggiare in condotte illecite, soppesando la gravità della sanzione in relazione alla gratificazione che riceve dall’atto stesso. Questo era già stato valutato a suo tempo nel diciottesimo secolo da Cesare Beccaria (2016, or. 1764), che aveva concluso che non era tanto la severità della sanzione, ma la sua tempestività rispetto al fatto, ad essere particolarmente incidente in termini di deterrenza. Forse Beccaria aveva compreso molto meglio di quanto non si faccia oggi la natura psicologica di determinate condotte lesive.
Ma, giusto per ribadire il concetto, si potrebbe anche citare la famosa legge “Three Strikes”, che è ed è stata utilizzata in Stati come la California, per cui alla terza condanna dopo un primo reato violento contro la persona quali omicidio, omicidio con dolo d’impeto, stupro, lesioni personali aggravate, incendio doloso, sequestro di persona, furto d’auto aggravato (quando il proprietario sta occupando il veicolo, per intendersi), estorsione, ma anche per reati maggiori, come furto con scasso, rapina, furto aggravato di arma da fuoco (cioè, per un’arma che eccede il valore di 950$ (Eisner Gorin LLP, 2023)), crimini commessi con l’utilizzo di armi e la vendita di alcuni tipi di sostanze a minori, si ottiene il doppio della pena alla seconda condanna e da 25 anni all’ergastolo alla terza condanna, generalmente senza possibilità di libertà vigilata, anche solo se la prima condanna ricade nelle categorie sopra menzionate (Salcido, 2022) .
L’efficacia di questa legge, varata nel 1994, è dibattuta a tutt’oggi. C’è stata una diminuzione statistica generale dei crimini (Interrogating Justice, 2021; Vitiello, 2002), ma va tuttavia considerato se questa diminuzione si deve all’effetto deterrente, che è la ratio fondante di questa misura, o semplicemente al fatto che condanne di questo tipo prevengono le recidive del medio-breve termine, perché i soggetti sono in carcere. Senza contare che, davanti ad un terzo reato, magari non violento, si rischia di sollecitare violenza per evitare di lasciare testimoni. Ma il problema di fondo è un altro: il reato violento ha cause che poco hanno a che fare con l’impiego di una razionalità da parte dei soggetti che li agiscono (Jacquin, 2023). Anzi.
Quando si parla di disturbo narcisistico, per esempio, i soggetti hanno una difficoltà oggettiva nel comprendere il concetto di responsabilità e quindi di conseguenza delle proprie azioni (Greenwald, 1980). Lo stesso vale per il disturbo antisociale, in cui l’irresponsabilità è una delle basi del disturbo (De Brito & S.H., 2009). Entrambe le strutture personologiche, in un certo senso, ragionano in termini di impunità (Perry, 2013). Nel caso del disturbo borderline invece, i soggetti, che hanno pochissima capacità di controllare le proprie emozioni, reagiscono impulsivamente nel momento in cui una irrazionale angoscia abbandonica li pervade, per averne sollievo il più immediatamente possibile (Sebastian, Jacob, Lieb, & Tuescher, 2013) e questo porta più facilmente a delitti con dolo d’impeto.
In presenza di questi fattori, che sono noti e acclarati, il concetto di deterrenza, ma anche quello della sanzione in sé e per sé attraverso l’inasprimento della pena, ha poco valore, se inquadrato in una tempistica che lascia ampio spazio alla soddisfazione dei propri bisogni strutturali. Quando il bisogno da soddisfare è appunto di tipo psicologico ed è imperativo non sussiste il “rischio” che avvenga il bilanciamento tra pro e contro prospettato così ottimisticamente dalla scuola positivista.
Per questo motivo, forse si dovrebbero valutare altre strade, partendo proprio dal concetto di gratificazione, che potrebbe essere l’unico bilanciamento che gli autori del reato di stalking potrebbero “mettere in conto”. Tagliare i tempi in cui si “beneficia” di questa gratificazione dei propri bisogni potrebbe essere un punto da dibattere, sia in termini scientifici, sia in termini legislativi – chiaramente questa riflessione è da intendersi come punto di discussione in ambito criminologico, ma i presupposti ci sono e sono già stati adottati in ambito di common law. Ci si può riferire nuovamente allo Stato di Victoria, per cui, nel Crimes Act, alla sezione 21A, il reato di stalking è sanzionato come reato di pura condotta: “Una persona non deve perseguitare un’altra persona” (Victoria Government, 2022). Il divieto è quello di agire le condotte persecutorie (poi delineate nei commi successivi), con dolo, anche, per come viene descritto nella norma, eventuale.
Una fattispecie di reato di questo tipo potrebbe agevolmente ridurre i tempi di intervento ed essere di più veloce accertamento, ma non solo. Quando si parla di soggetti che agiscono condotte devianti ma non sono cooperanti – come accade con i narcisisti, i borderline e gli antisociali – anche le famiglie che si trovano a fronteggiare un congiunto che attua comportamenti che allo stato di cose non costituirebbero ancora reato – proprio perché per la fattispecie italiana l’atto persecutorio si perfeziona con il danno e la querela è sporta dalla persona offesa da reato – potrebbero invece agire con grande tempestività, presentando denuncia, con il fine anche di scongiurare una responsabilità penale ben più grave per il proprio familiare. Purtroppo, oggi invece, come si può capire per esempio dalla vicenda che ha avuto per vittima Alice Scagni, le possibilità di azione preventiva delle famiglie sono praticamente inesistenti.
C’è un ulteriore punto da sollevare, nel caso si prendesse davvero in considerazione la novellazione della fattispecie penale in termini di reato di pura condotta, ed è un punto che si ritrova all’interno della maggior parte delle norme così disegnate: la scriminante per quel che riguarda il lavoro degli investigatori e degli operatori delle forze dell’ordine e del diritto, la cui attività di controllo dei soggetti è giudicata ovviamente legittima. Si ritrova infatti esplicitata nelle norme penali australiane che riguardano lo Stato di Victoria, del Territorio della Capitale Australiana, di Queensland, Tasmania e Australia Occidentale. Nel Territorio del Nord la formulazione è lievemente diversa e inserisce nella descrizione delle condotte che un soggetto è colpevole di stalking se “tenta [di seguire] o segue un querelante/una vittima senza una buona ragione o scopo” (Australian National Character Check, 2023).
Al netto di questa doverosa puntualizzazione, ridurre i tempi di azione e dare la capacità ad altri soggetti, oltre che alle vittime, di agire al fine di limitare le condotte lesive potrebbe ridurre drasticamente la gratificazione dei bisogni psicologici che sono alla base del reato di atti persecutori, ma anche spesso del femminicidio. Ciò potrebbe prevenire il danno anche in prospettiva di deterrenza e dare alla società il tempo, e quindi l’opportunità, di ragionare e auspicabilmente di sintetizzare al di fuori di quello stato di urgenza che ci troviamo a fronteggiare al presente altri e nuovi strumenti di intervento preventivo.
Bibliografia
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Beccaria, C. (2016, or. 1764). Dei delitti e delle pene. Milano: Garzanti Editore Spa.
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De Brito, S., & S.H., H. (2009). Antisocial Personality Disorder. In Personality, personality disorder and violence 42, 133-153.
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Kernberg, O. (1987). Disturbi Gravi della Personalità (2021 ed.). (S. Stefani, Trad.) Torino: Bollati Boringhieri editore.
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L’AUTRICE
Maria Giuliano Criminologo qualificato AICIS