Due detenuti si mettono d’accordo tra loro e accusano l’agente della Penitenziaria di molestie omosessuali. L’Amministrazione, sulla base delle lamentele, lo sottopone a una visita psichiatrica per verificarne la presunta omosessualità, la quale (asseritamente) avrebbe potuto comprometterne l’idoneità al servizio venendo parificata ad un disturbo della personalità. Per inciso, le accuse di avances da parte dell’agente sono poi risultate non veritiere. Ecco la disavventura che ha portato un servitore dello Stato a dover ricorrere alla giustizia amministrativa per chiedere che il torto subito venisse riparato. E il Tar Piemonte, sentenza n. 353/2024, accogliendo il ricorso dell’agente ha condannato il Ministero della Giustizia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Per il Tribunale la condotta tenuta dall’amministrazione è “illecita e foriera, per il ricorrente, di un danno non patrimoniale risarcibile”. Sotto il profilo dell’evento di danno rileva l’aver sottoposto il ricorrente ad un colloquio medico e, successivamente, ad un accertamento psichiatrico presso la C.M.O., per “fare chiarezza sulla personalità” in assenza di elementi concreti che consentissero di ritenere anche solo possibile che il ricorrente fosse affetto da un disturbo della personalità. Si è trattato di una decisione “arbitraria e priva di un valido supporto giuridico, oltreché tecnico-scientifico, atteso che l’amministrazione indebitamente ha operato una sovrapposizione tra l’orientamento sessuale del ricorrente e la necessità di ‘fare chiarezza sulla personalità’ sul versante psichiatrico, operando un’illegittima inferenza tra la presunta omosessualità dell’Agente Scelto e l’esistenza di un disturbo della personalità”. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la condotta dell’amministrazione deve ritenersi quantomeno connotata da colpa.