Nel sinistro il pedone ha torto solo se ha tenuto una condotta imprevedibile
La responsabilità del pedone? È ipotizzabile solo quando chi attraversa abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Questa la regola giuridica stabilita dalla Cassazione nell’ordinanza n. 20792 del 23 luglio 2025. Sempre che – aggiunge la Corte - il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza...