La responsabilità del pedone? È ipotizzabile solo quando chi attraversa abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Questa la regola giuridica stabilita dalla Cassazione nell’ordinanza n. 20792 del 23 luglio 2025. Sempre che – aggiunge la Corte – il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, in particolare in relazione alla necessità di regolare la velocità del mezzo fino ad assicurare la possibilità del suo completo arresto. Il caso posto all’attenzione dei giudici riguardava un cittadino che, nel rincasare dopo aver parcheggiato l’automobile lungo il marciapiede di fronte la propria abitazione, mentre si accingeva ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali, veniva travolto. La Cassazione riscontrato una responsabilità a carico del conducente investitore, perché ai sensi del comma 2 dell’art. 141 del CdS il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, l’investitore, per vincere tale presunzione, deve dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.