[FONTE JURANEWS] Secondo la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 36948 del 21 ottobre 2026 la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti debba essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia; Dmitriy Rozhin c. Russia, n. 4265/06, § 53, 23 ottobre 2012; Kulikov c. Russia, n. 48562/06, § 37, 27 novembre 2012; Yepishin c. Russia, n. 591/07, § 65, 27 giugno 2013; Sergey Babushkin c. Russia, cit., §§ 52 – 58). La Corte EDU ha precisato come il metodo di calcolo per il computo dello spazio pro-capite riservato al detenuto debba tenere conto della superficie calpestabile di tre metri quadrati considerando gli arredi e al netto dei servizi igienici. In ogni caso, la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto deve essere sganciata dal mero calcolo metrico. Dunque, uno standard minimo inferiore ai 3 mq di superficie calpestabile per ciascun detenuto lascia presumere che le condizioni integrino un trattamento inumano e degradante. Ma si tratta pur sempre di una presunzione iuris tantum, come tale superabile (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/0 1/20 12, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/ 10/20 16, Muri e c. Croazia), tanto è vero che anche uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati può assumere rilievo nella prospettiva dell’art. 3 CEDU, se sussistono fattori di inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari).