Le Sezioni Unite: “la difesa può presentare nuove prove anche nell’appello cautelare”

La difesa può presentare nuove prove anche nel giudizio di appello cautelare. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Cassazione con la decisione n. 15403 del 12 aprile 2024. La questione è stata in passato oggetto di decisioni contrastanti. Alla base della decisione la vicenda di un soggetto colpito dalla misura cautelare detentiva in carcere per il reato di associazione mafiosa. L’uomo chiedeva di prendere in considerare le dichiarazioni fatte successivamente dall’operante della polizia giudiziaria secondo le quali nel corso dell’attività di captazione non era emersa alcuna intercettazione con gli altri esponenti del sodalizio mafioso. Tuttavia, il Tribunale di Catanzaro aveva escluso “in forza del principio devolutivo” di poter considerare “gli elementi nuovi e sopravvenuti che la difesa ha prodotto all’udienza di discussione”, successivamente dunque all’adozione del provvedimento appellato. Per le Sezioni Unite, se la “scarna disciplina” della materia non consente di definire in modo autonomo i poteri cognitivi del giudice dell’appello, è necessario fare riferimento ai principi che governano le misure cautelari, cioè all’art. 13 Cost, sulla inviolabilità della libertà personale, e all’art. 27, principio di non colpevolezza. Considerato che i provvedimenti cautelari sono per natura provvisori, solo così potendosi conciliare col principio di non colpevolezza, e che “vengono adottati prescindendo da un accertamento pieno ed in contradditorio degli elementi che li giustificano”, è evidente che la “funzione di garanzia assolta dalla menzionata presunzione verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla previsione di meccanismi di fissità e non revocabilità delle cautele qualora, nel corso della loro esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne hanno legittimato l’adozione”.