di Ugo Terracciano
L’avviso orale
L’avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell’avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell’avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.
L’avviso orale è un istituto disciplinato dal Codice Antimafia (Decreto Legislativo n. 159/2011). È un richiamo formale fatto dal Questore a una persona ritenuta socialmente pericolosa. Il Questore comunica alla persona che: il suo comportamento è considerato a rischio di attività criminali, e la persona viene invitata a cambiare condotta e rispettare la legge. Può essere disposto quando una persona ha precedenti penali o di polizia, frequenta ambienti criminali, è sospettata di attività come spaccio, furti, violenze, truffe, ecc., mantiene comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Può essere semplice oppure aggravato. L’avviso semplice non impone obblighi immediati. Quello cosiddetto aggravato può includere divieti come non possedere armi o oggetti pericolosi, non usare determinati strumenti.
La condanna di un minore colpito da avviso orale
Se il soggetto al quale è notificato l’avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per minorenni l’applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l’applicazione del divieto.
Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l’individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta, è fatto comunque salvo l’avviso orale emesso dal questore.
Contro il decreto è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto.
L’ammonimento del minore
Prima ipotesi: Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612 (minaccia) e 635 (minaccia) del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento (vedi art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).
Ai fini dell’ammonimento il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.
Gli effetti dell’ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.
Seconda ipotesi: È applicabile la procedura di ammonimento, qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La procedura di ammonimento può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582 (lesioni), 588 (rissa), primo comma, 610 (violenza privata) e 612 (minaccia) del codice penale, quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell’ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.
Terza ipotesi (bullismo e cyberbullismo): Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), 612 (minaccia) e 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito di dati) di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, anche mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento (vedi art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni).
Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
Le sanzioni a carico dei genitori
- Nel caso in cui taluno dei reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612 (minaccia) e 635 (minaccia) del codice penale è commesso successivamente all’ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Nelle ipotesi di ammonimento, qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Nel caso in cui taluno dei reati di bullismo o cyberbullismo è commesso successivamente all’ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è il prefetto.