di Ugo Terracciano
Il nuovo decreto sicurezza ha apportato alcune modifiche all’art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 norma che prevede la facoltà per gli operatori di polizia di procedere a perquisizione sul posto di persone sospettate di portare armi, esplosivi o strumenti di effrazione. La norma originaria era stata emanata nel quadro della legislazione di emergenza per contrastare il fenomeno del terrorismo, introducendo una perquisizione “preventiva” diretta a scoprire determinati reati. Lo strumento si differenza della perquisizione giudiziaria diretta invece a ricercare il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti. In sintesi possiamo ire che il decreto sicurezza ha adattato la perquisizione “preventiva” rendendola uno strumento idoneo per il contrasto della violenza nelle pubbliche manifestazioni.
Vediamo qui di seguito schematicamente i presupposti secondo la nuova formulazione.
Quando è possibile procedere alla perquisizione sul posto: In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non c’è dubbio che tale condizione si verifichi nel corso di pubbliche manifestazioni, oltre che nei casi già precedentemente previsti di atteggiamenti sospetti.
Chi può procedere: Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica. Sono inclusi quindi nel novero dei soggetti legittimati anche i militari impegnati nel progetto “strade sicure”.
In quali condizioni: nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.
Come possono procedere: possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.
Chi sono i destinatari della perquisizione: Persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l’incolumità pubblica o individuale.
L’estensione al mezzo di trasporto utilizzato: Nell’ipotesi di cui trattasi la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Quali sono le formalità: Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso di perquisizione personale consegnato all’interessato.