a cura di di Deborah Bottino
Criminalità e devianza, seppur rappresentano elementi differenti, si intersecano e talvolta si sovrappongono. Le motivazioni alla base della criminalità e della devianza non sono di facile individuazione, molti autori provenienti da diverse discipline hanno provato a dare delle spiegazioni con teorie uni fattoriali e multifattoriali, ricercando le ragioni insite a volte nelle contraddizioni della società, a volte nelle personalità abnormi, a volte nel dato biologico. Nel campo della criminologia, il paradigma biologico [Lombroso] si incentra sulla simmetria causale-lineare fra caratteristiche somatiche, psichiche e sociali dell’individuo delinquente il suo patrimonio genetico. Il paradigma sociologico ricorre alla disamina delle strutture sociali e delle influenze ambientali per spiegare causalmente l’azione deviante. Ormai, nell’ambito delle scienze umane e in particolare nelle discipline psicopedagogiche, la spiegazione deterministica del comportamento ha lasciato il posto a una spiegazione di tipo finalistico, essendo la condotta umana orientata verso un obiettivo, caldeggiato da spinte motivazioniste e decisionali. Si è, dunque, passati da un modello esplicativo di tipo “causale-lineare” per abbracciarne uno di tipo teleologico ed ermeneutico (relativo alla ricerca di significato dei vari eventi: educativi, psicologici, sociali, ecc.) e soprattutto l’analisi dei meccanismi volti a neutralizzare le conseguenze negative. (1)
Lo studio e l’analisi della criminalità, che trovano l’apice nelle scienze criminali, sono un contributo necessario sia in chiave repressiva ma prevalentemente in chiave preventiva. I consociati che hanno intenzionalmente scelto (o piuttosto subito) il processo di socializzazione chiedono che il bisogno di sicurezza sia garantito e proprio la vasta gamma di scienze criminologiche si impegna a cercare soluzioni applicabili. La criminologia in Italia è purtroppo vittima di un processo confusionario causato, dapprima da una sempre più massiccia presenza di criminologi (o sedicenti tali) nel show business che implica il cosiddetto “effetto CSI” [Monica Robbers, 2008], concernente il modo in cui alcune serie TV crime di successo abbiano modificato la percezione del senso comune verso l’ambito delle indagini, innalzando le aspettative sui risultati e sulla qualità delle indagini. Fornendo, inoltre, conoscenze sempre più specifiche nel campo scientifico forense. Spingendo le persone a un insano interesse verso il crimine e alla fame di conoscenza delle vite private dei soggetti coinvolti nelle indagini, quali vittime e offender, che sembrerebbero quasi sovrapponibili ai VIP. Questo conduce, inevitabilmente, al processo di spettacolarizzazione del dolore, un processo che si caratterizza per il non racconto, il non narrare con l’intento di esplicare una relazione di aiuto ma piuttosto un modo tetro di fare audience sul dolore degli altri. La morte diventa la protagonista dello showbiz, circondata da opinionisti che sviscerano l’intimo di una tragedia, con gli occhi e le orecchie degli spettatori bramosi di sapere di più, di vedere di più, di ricercare quei segreti nascosti, occultati nelle vite della vittima o dell’offender, che allora possono spiegare la mostruosità che si cela dietro il crimine, o la banalità del male [Hannah Arendt]. Dal processo di spettacolarizzazione si passa a una fase diversa, risultato dell’inondazione d’informazioni provenienti dalla web society che ha variato il sistema di valori e il modo di affrontare il dolore, l’anestetizzazione al dolore. Si diventa assuefatti da certe immagini che assumono la durata di pochi secondi, il tempo di “swappare” al prossimo contenuto, una registrazione mnemonica breve che si esaurisce nellaperdita di significato del dolore, di una società sempre più abituata al dolore e dedita al “delirio narcisistico d’individualità e di edonismo”. (2)
Questa spasmodica presenza di criminologi nelle trasmissioni televisive contribuisce a generare maggiore confusione sulla figura, non protetta da un albo professionale, al pari degli avvocati o degli psicologici, che ne definisca il campo d’azione o il percorso di studi. Molti sostengono sia una specializzazione post-laurea di psichiatria, altri di psicologia, altri ancora di giurisprudenza, dimenticando che, però, esistono lauree specifiche nel campo delle scienze criminologiche che hanno come substrato di partenza sociologico ma si caratterizza per essere multidisciplinare. Come riporta l’enciclopedia “Wikipedia” nella pagina in inglese: “Criminology (from Latin crimen,
"accusation", and Ancient Greek -λογία, -logia, from λόγος logos meaning: "word, reason") is the interdisciplinary study of crime and deviant behaviour. Criminology is a multidisciplinary field in
both the behavioural and social sciences, …” (3)
La criminologia è uno studio interdisciplinare del crimine e del comportamento deviante. La criminologia è un campo multidisciplinare delle scienze comportamentali e sociali, che si avvale principalmente delle ricerche di sociologi e politologi ecc. Come si piò ben apprendere dalla definizione la criminologia non è una materia che proviene da un solo campo di studio ma la sua particolarità è la complessa intersezione di diverse discipline che risultano vicendevolmente necessarie per il suo sviluppo costante. Sicuramente c’è la necessità di porre rimedio alla
confusione sulla figura professionale e soprattutto sulla sovrapposizione con il criminalista, quest’ultima figura dotata di differenti competenze. È inoltre necessario definire i campi dove la criminologia, nel sistema italiano, trova realmente spazio e quanto in realtà la stessa sia notevolmente bistrattata rispetto ad altre discipline che trovano posizioni più definite.
Il ruolo del criminologo nelle indagini
In primis è necessario operare una distinzione tra due figure che spesso vengono costantemente confuse o sovrapposte: il criminologo e il criminalista. Il primo è sostanzialmente una figura professionale esperta della fenomenologia criminale che può provenire da differenti ambiti di studio e di ricerca e che ha come obiettivo quello di analizzare proprio le dinamiche criminali principalmente in ambito preventivo. La seconda figura è un esperto tecnico dell'investigazione criminale che utilizza il sapere e le metodologie delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, nonché la tecnologia, ai fini dell’accertamento del reato e del suo autore, analizzando propriamente la scena criminis con atti di sopralluogo e repertamento. Durante la fase delle indagini, il criminologo esperto non trova spazio così come, invece, accade nell’ambito statunitense. Negli Stati Uniti nei casi quali omicidi, violenze sessuali o altre tipologie di crimini violenti che appaiono di difficile soluzione, talvolta gli investigatori richiedono la consulenza di un criminologo. Quest’ultimo analizza la scena del crimine, i rapporti di polizia e
attraverso la comparazione per analogia con altri casi passati, tenta di tracciare un profilo dell’offender per fornire una certa pista da seguire e ridurre la lista dei sospetti. Spesso questo genere di analisi e consulenza viene applicata ai casi dove sembrerebbe siano opera di un singolo omicida, i cosiddetti serial killer. In Italia, solitamente, all’interno del team investigativo è già presente, all’interno delle forze dell’ordine, un operatore con specifica expertise criminologica o psicologica.
Le indagini difensive
Recentemente la professione del criminologo investigativo ha acquisito maggiore spazio nell’ambito delle indagini difensive. Gli avvocati difensori possono svolgere indagini per difendere i loro assistiti, necessitando però di una figura specifica, l’investigatore privato sul, dotato di licenza per investigazioni private, ai sensi dell’art. 222 disp. Att. e dell’art. 327 del codice di rito, che ha la possibilità di accogliere nel suo team esperti criminologi, psicologici e forensi.
I consulenti tecnici di ufficio e i consulenti tecnici di parte La sigla CTU indica il Consulente Tecnico d’Ufficio, un professionista esperto che assiste il giudice fornendo competenze tecniche specifiche, secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.
Il giudice, dopo aver formulato quesiti chiari e pertinenti, nomina il CTU affinché risponda mediante una relazione tecnica dettagliata.
La consulenza tecnica si rende necessaria poiché il giudice non possiede competenze specialistiche in tutti i settori e può quindi avvalersi di esperti in ambiti quali psicologia, ingegneria, medicina, biologia, chimica, grafologia e altri. La criminologia può essere oggetto di consulenza solo entro limiti che non riguardino l’accertamento della tendenza a delinquere, della recidiva o della pericolosità sociale. I consulenti sono iscritti in appositi albi presso i Tribunali; tuttavia, non tutte le professioni sono organizzate in Ordini o Collegi riconosciuti dalla legge. È il caso dei criminologi, essenzialmente una professione recente e molto confusionaria sul dato squisitamente accademico.
Per le professioni non regolamentate esistono le norme UNI, emanate da enti privati, che definiscono standard a tutela dei consumatori. Per i Criminologi è stata introdotta nel 2020 la Norma UNI 11873/2020, promossa dall’ AICIS – Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza Il CTP (Consulente Tecnico di Parte) è il professionista nominato dalle parti e non dal giudice, con il compito di affiancare o contestare il parere del CTU. Vigila inoltre sul corretto svolgimento delle operazioni peritali a tutela degli interessi della parte che lo ha incaricato. Ognuna delle parti ha la facoltà di nominare un proprio consulente sulla base del suo expertise e della sua professionalità. Il ruolo del criminologo nella fase del processo Nella fase processuale il ruolo del criminologo non trova spazio. Questo è motivato da una scelta specifica del legislatore che ha ritenuto di configurare il divieto assoluto di perizia criminologica, ritenendo che una tale indagine potesse inficiare e influenzare la discrezionalità del Giudice e ledere i diritti dell’imputato prima che la sentenza sia stata pronunciata. (4)
Il ruolo dei criminologi durante l’esecuzione delle pene: Esperto ex art. 80
Il prof. Gian Luigi Ponti definisce il mestiere di criminologo una professione non semplice e non facile. La domanda da cui bisogna partire per definire i campi di azione del criminologo è sostanzialmente “Cosa fa un criminologo?” Negli ultimi anni si è assistito a uno sviluppo maggiore di questa disciplina, con annessa crescita di professionisti formati in ottica accademica da diversi percorsi e da diversi substrati disciplinari. Molti sono i ragazzi e le ragazze affascinati dal mondo criminologico ma tanta è la confusione sulla pragmaticità del mestiere. Tale disordine mentale non esiste per altre figure come l’avvocato o il medico, che hanno spazi ben definiti. Nell’immaginario collettivo il criminologo è una sorta di investigatore della psiche impegnato nella ricerca di pericolosi serial killer, altre volte un esperto di scienze forensi che vive costantemente sulla scena del crimine, o ancora un consulente stretto delle forze dell’ordine. Niente di tutto ciò, almeno nel nostro Paese. Molto spesso la criminologia, più che essere una professione, è piuttosto una specializzazione aggiunta a soggetti che già hanno un mestiere. Psicologi, psichiatri, avvocati, sociologi, giudici ordinari od onorari, funzionari presso le forze di polizia. Altri lavorano come
educatori presso strutture, comunità o centri di aiuto o victim support. Sicuramente l’unica cosa certa è che gli attrezzi del mestiere del criminologo, proveniente da diverse aeree, sono gli stessi: il colloquio e la perizia. (5)
Requisito necessario per effettuare il colloquio criminologico e la relativa perizia è la sentenza definitiva. In ossequio, al divieto di perizia criminologica33 e valutando gli obiettivi della perizia in disamina la condanna deve essere necessariamente passata in giudicato per poter definire le modalità di esecuzione della pena. In questa fase, il criminologo trova uno spazio concreto poiché la sua expertise è impiegata per una valutazione sulla possibile recidiva del soggetto quando lo stesso possa chiedere di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione, oggi misure di comunità. La condanna definitiva è un passaggio fondamentale e non va sottovalutata definitiva, soprattutto in un contesto in cui i processi sembrano celebrarsi nei media e sui social anziché nelle aule di giustizia. Il processo, invece, deve svolgersi nelle sedi competenti, dove la prova si forma nel dibattimento e viene valutata in modo oggettivo, libero da opinioni ed emozioni. Tuttavia, l’esposizione mediatica di alcuni casi può generare una “giustizia delle emozioni”, spingendo l’opinione pubblica a desiderare pene esemplari, nonostante la funzione principale della sanzione sia rieducativa. (6)
L’articolo 80 della Legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario: L’esperto
Il colloquio criminologico differisce da quello clinico-psicologico perché ha scopi valutativi, non terapeutici, e viene richiesto dall’autorità giudiziaria o penitenziaria, non dal soggetto stesso. Non implica necessariamente che il soggetto sia in sofferenza o motivato al cambiamento. La legge 345/1975 prevede che l’amministrazione penitenziaria si avvalga di esperti per osservare scientificamente la personalità dei condannati e definire un trattamento rieducativo individuale, rispettoso della dignità della persona e mirato al reinserimento sociale. La valutazione del criminologo, nella fase di esecuzione della pena servirà per stilare il programma di trattamento
individualizzato oppure consegnare informazioni al Magistrato di Sorveglianza per consentirgli di
avere il parere di un esperto per decidere sull’applicazione delle misure alternative.
1 Giampiero Sartarelli, Pedagogia penitenziaria e della devianza: Osservazione della personalità ed elementi del
trattamento, Nuova edizione, Carrocci editore, Roma, 2021;
2 Deborah Maddalena Bottino, Il dolore e il lutto al tempo dei social network. dal processo di spettacolarizzazione al
processo di anestetizzazione del dolore, AICIS, 24 Marzo 2020, https://criminologiaicis.it/il-dolore-e-il-lutto-al-tempo-
dei-social-network-dal-processo-di-spettacolarizzazione-al-processo-di-anestetizzazione-del-dolore/
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Criminology
4 Per approfondimenti https://criminologiaicis.it/news/il-divieto-di-perizia-criminologica/
5 Ortis Pellizzer, Il divieto di perizia psicologica, in Psicologia Giuridica – Fondazione di Guglielmo Gullotta di Psicologia
Forense e della Comunicazione
6 Fiandaca Giovanni, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione delle leggi