La Corte UE: E’ legittima la ricognizione di persona anche se l’indagato è vestito in modo diverso dagli altri

La Corte di Strasburgo (sentenza 5 marzo 2024, ric. n. 60569/09, Leka c. Albania) si è pronunciata in merito alle modalità della ricognizione personale (il cosiddetto confronto all’americana), dichiarando legittimo l’atto benché il ricorrente fosse effettivamente vestito in modo diverso rispetto agli altri soggetti coinvolti nel confronto. La Corte ha escluso che tale circostanza possa integrare un fattore di iniquità complessiva del procedimento, alla luce delle seguenti considerazioni: gli abiti non erano rilevanti in questo caso; la vittima aveva riconosciuto il ricorrente dal volto; prima della ricognizione, la vittima aveva reso una descrizione fisica dettagliata del suo aggressore e compatibile col figura del ricorrente, il pertinente risultato probatorio era corroborato da altri elementi, in primis quelli ottenuti dalla sorveglianza segreta. 

LA SENTENZA

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione), 5 marzo 2024, ric. n. 60569/09, Leka c. Albania

Oggetto: articolo 6 della Convenzione (equo processo) – aspetto penale – riqualificazione giuridica dell’imputazione in appello, alla luce di elementi fattuali già presenti nella richiesta di rinvio a giudizio – modalità eque per condurre la ricognizione di persone – dichiarazioni predibattimentali confessorie, assistenza dell’avvocato, presupposti del gratuito patrocinio ma mancata lettura del pertinente diritto prima dell’interrogatorio.

A.S. e P.S., fratelli, venivano aggrediti; il primo decedeva, il secondo, pur ferito, sopravviveva. La polizia rinveniva tre bossoli sulla scena del crimine e, sulle vesti di A.S., un biglietto col numero del ricorrente.

Il ricorrente, interrogato dalla polizia, dichiarava di non conoscere i due fratelli. La polizia, mediante sorveglianza segreta, captava una conversazione tra il ricorrente e il fratello, N.L., in cui il primo affermava di aver ucciso A.S. e di aver preso un pedalò per gettare la pistola in mare.

Una volta arrestato, il ricorrente veniva informato dei propri diritti (tra cui quello di rimanere in silenzio e di essere assistito da un avvocato) e interrogato dai pubblici ministeri. Il ricorrente dichiarava di voler rilasciare una dichiarazione senza avvocato: confermava di conoscere i due fratelli, di essersi accordato con A.S. per uno scambio di valute ma di aver progettato di ottenere denaro senza alcuno scambio e, in tal senso, aveva portato con sé una pistola; durante l’incontro, sparava ad A.S. e a P.S.; sul luogo accorreva il fratello del ricorrente che chiamava l’ambulanza per A.S., invano. Il ricorrente veniva dunque sottoposto a ricognizione (identity parade) da parte di P.S. che identificava nel primo la persona che gli aveva sparato; infine, veniva nuovamente interrogato dai pubblici ministeri, confermando la volontà di posticipare la nomina di un avvocato, e confessava come essersi liberato della pistola.

L’autorità giudiziaria nominava un avvocato con gratuito patrocinio e accusava il ricorrente dell’omicidio di A.S., del tentato omicidio di P.S. e  del possesso illegale di armi da fuoco; l’imputazione descriveva la premeditazione del ricorrente circa la sottrazione del denaro di A.S. Sottoposto a esame, il ricorrente ritrattava parzialmente la propria versione dei fatti, dichiarando che i due fratelli avevano un debito nei suoi confronti, che A.S. l’aveva minacciato con una pistola e che quindi lui si era difeso; il tribunale di primo grado condannava il ricorrente alla pena dell’ergastolo, valutati i risultati dei sopralluoghi, i rapporti autoptici, la perizia balistica, i dati telefonici, le dichiarazioni di P.S., del fratello del ricorrente e di un altro soggetto che confermava parte della testimonianza di P.S., nonché in base alle  prime confessioni rese dal ricorrente al pubblico ministero, ritenendo non attendibili quelle rese nel processo.

In appello, assistito da un nuovo avvocato, il ricorrente lamentava la violazione del diritto all’assistenza tecnica in fase di indagine e la costrizione subita per rendere le dichiarazioni al pubblico ministero. La Corte di Appello condannava il ricorrente per “tentata rapina con morte” di A.S. e per tentato omicidio di P.S., nonché per possesso illegale di armi; la sentenza non menzionava né la ricognizione di persone né la confessione fatta dal ricorrente al pubblico ministero. La riqualificazione dei fatti da “omicidio” a “tentata rapina con morte” si basava sull’intento primario e premeditato del ricorrente di appropriarsi del denaro di A.S. La sentenza diveniva definitiva.

Dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il ricorrente lamentava l’iniquità del procedimento in relazione alla riqualificazione in appello, alla limitazione del diritto all’assistenza tecnica, all’utilizzo di dichiarazioni rilasciate senza la presenza del difensore, alle modalità di svolgimento della ricognizione.

In merito alle modalità della ricognizione, benché il ricorrente fosse effettivamente vestito in modo diverso rispetto agli altri soggetti coinvolti nel confronto, la Corte esclude che tale circostanza possa integrare un fattore di iniquità complessiva del procedimento, alla luce delle seguenti considerazioni: gli abiti non erano rilevanti in questo caso; P.S. aveva riconosciuto il ricorrente dal volto; prima della ricognizione, P.S. aveva reso una descrizione fisica dettagliata del suo aggressore e compatibile col figura del ricorrente; la sentenza della Corte di appello non menzionava la ricognizione ai fini della condanna; il pertinente risultato probatorio era corroborato da altri elementi, in primis quelli ottenuti dalla sorveglianza segreta.

Con riguardo alla riqualificazione giuridica (reclassification), la Corte richiama i principi già sviluppati nella propria giurisprudenza (Pélissier e Sassi c. Francia, [GC], n. 25444/94; Sipavičius c. Lituania, no. 49093/99): le lettere (a) e (b) dell’art. 6 § 3, relativi, rispettivamente, al diritto di essere informato dell’accusa e al diritto di difesa, sono collegati, nel senso che la conoscibilità dell’accusa è un prerequisito della difesa e dell’equità del procedimento; ne discende il diritto di informazioni esatte e complete circa i fatti e la qualificazione giuridica dei medesimi.

In ragione del suddetto collegamento, la riqualificazione non determina iniquità se l’imputato ha avuto sufficiente opportunità di difendersi; d’altronde, tale esigenza non ricorre qualora gli elementi costitutivi del reato originario già contemplassero quelli del reato riqualificato, ovvero quando la riqualificazione fosse sufficientemente prevedibile perché fondata elementi contenuti nell’imputazione.

Nel caso di specie, sebbene il reato di omicidio e il reato di “rapina con morte” presentino elementi costitutivi diversi, la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio già menzionava i profili fattuali sussumibili nella “rapina con morte”.

Infine, in ordine al diritto di accesso a un avvocato, la Corte ne ribadisce l’importanza soprattutto in fase pre-processuale, stante la vulnerabilità degli indagati sotto custodia, il rischio di coercizione e maltrattamenti da parte della polizia (Beuze c. Belgio, [GC], n. 71409/10; Salduz c. Turchia [GC], no. 36391/02); inoltre, il diritto all’assistenza legale, così come quello a rimanere in silenzio, dà attuazione al privilegio contro l’autoincriminazione.

Al fine di vagliare l’equità del procedimento in ipotesi di confessione rilasciata al pubblico ministero senza la presenza dell’avvocato, la Corte richiama un test particolarmente dettagliato, comprensivo delle seguenti domande: (a) il ricorrente aveva diritto all’assistenza legale gratuita? (b) il ricorrente aveva rinunciato, in modo espresso e consapevole, all’assistenza legale durante gli interrogatori in sede d’indagine? (c) vi erano ragioni imperative per limitare l’accesso a un avvocato? (d) alla luce dei diversi fattori esaminati, l’equità complessiva risulta compromessa? Ai fini dell’ultima parte del test, la Corte valuta: (d1) la vulnerabilità del ricorrente; (d2) le circostanze di raccolta delle prove; (d3) l’opportunità di contestare la prova e il suo utilizzo; (d4) il peso attribuito alla prova contestata ai fini della condanna e il peso di eventuali altre prove a carico; (d5) l’interesse pubblico sotteso all’indagine, in forza della gravità dei reati contestati.

Nel caso di specie, la Corte riteneva l’equità complessiva del processo, sottolineando l’incidenza dei singoli fattori di iniquità. Il primo dato rilevante è che il ricorrente ha fruito del gratuito patrocinio in fase processuale, ma non è chiaro perché tale diritto non sia stato garantito in fase investigativa, e tale mancanza può sicuramente rappresentare un fattore di iniquità determinante alla luce della gravità delle accuse mosse contro il ricorrente. Anche il diritto a un avvocato può essere oggetto di rinuncia, purché espressa e consapevole; tuttavia, gli interrogatori sono stati preceduti dalla lettura dei diritti al silenzio e all’assistenza dell’avvocato e non del gratuito patrocinio. La Corte non ravvisa circostanze eccezionali per giustificare la mancanza del difensore. Ai fini della valutazione complessiva: il ricorrente non sembrava versare in una situazione di fragilità o inabilità; il ricorrente è stato ripetutamente informato del diritto all’assistenza legale e vi ha rinunciato, scegliendo di non rimanere in silenzio; manca qualsiasi indizio circa l’esistenza di costrizione o maltrattamenti per la raccolta della confessione; durante il processo, il ricorrente ha potuto contestare il valore delle dichiarazioni predibattimentali e cambiare versione; i giudici hanno vagliato la diversa versione motivandone in modo ragionevole l’inattendibilità; l’indagine penale non è iniziata grazie alla confessione del ricorrente, piuttosto grazie alle dichiarazioni di un testimone oculare, P.S., nonché grazie ai risultati della sorveglianza segreta; la Corte di Appello non ha fatto affidamento sulla confessione per affermare la colpevolezza del ricorrente; reati che coinvolgono la morte di persone implicano un forte interesse pubblico all’azione penale.