La Cassazione: si a indagini difensive per il processo di revisione, ma solo su nuove prove.

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all’individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell’esecuzione deve valutare l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 17499 dell’8 maggio 2025 (Fonte Juranet) restringendo di fatto la possibilità di nuove indagini sul giudicato. In sostanza, per scagionare un soggetto già condannato in via definitiva non è consentito rilevare l’errore giudiziario, ma solo prospettare una tesi alternativa circa la responsabilità rispetto ai fatti.