(Provvedimento 13 novembre 2024 n. 681)
Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento di grande rilevanza riguardante il trattamento dei dati personali dei minori. Il caso specifico si concentra sulla pubblicazione di una foto di un minore infraquattordicenne su un social network, avvenuta senza il consenso della madre.
Il principio di liceità del trattamento dei dati personali
Il Garante ha stabilito che “la pubblicazione di immagini di minori sui social network richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso del minore”, come previsto dall’art. 320 del Codice Civile. Questo principio è fondamentale per garantire la tutela dei dati personali dei minori e per evitare che siano esposti a rischi di violazione della loro privacy, come sancito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).
Il caso in questione
Nel caso in questione, il padre aveva pubblicato la foto del figlio infraquattordicenne senza il consenso della madre, violando così il principio di liceità del trattamento dei dati personali. La madre aveva già richiesto al padre di rimuovere la foto, ma lui aveva rifiutato. Il Garante ha quindi disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, come previsto dall’art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679.
La giurisprudenza
La giurisprudenza italiana ha già affrontato casi simili, come ad esempio la sentenza del Tribunale Rieti del 17.10.2022 n. 443, che ha stabilito che “la pubblicazione di immagini di minori sui social network richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso del minore, in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione e che ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l’immagine del soggetto minore”. Altri tribunali, come il Tribunale Trani, il Tribunale Mantova e il Tribunale Ravenna, hanno confermato questo principio.
Le conseguenze della violazione dei diritti dei minori
Il Garante ha anche ammonito il padre per le violazioni accertate e ha invitato lui a comunicare quali iniziative siano state intraprese per dare completa attuazione al provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza della tutela dei dati personali dei minori e le conseguenze della violazione dei loro diritti, come sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
La redazione AICIS
Francesco Paolo Iacovelli