Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, n. 6240 del 14 febbraio 2025
Dagli atti processuali alla pronuncia della Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna dell’imputato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p., “Oltraggio a pubblico ufficiale”) e per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, D.Lgs. 285/1992 (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”), relativa al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. La Corte d’Appello di Ancona, pur dichiarando prescritto il reato contravvenzionale e revocando la relativa sanzione amministrativa, ha confermato la condanna per il reato di oltraggio. A quest’ultima era stata applicata la sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento del danno alle parti civili. Il ricorrente ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni di natura processuale e sostanziale. Da un lato, ha lamentato violazioni procedurali riguardanti le notifiche e la gestione delle prove; dall’altro, ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dallo stesso art. 341-bis c.p. e l’eccessività della pena, inclusa la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del risarcimento.
Lettura giuridica e implicazioni criminologiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo come le censure difensive fossero infondante o prive di incidenza rilevante sull’esito del giudizio. Sul piano processuale, ha ribadito che, in caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza in aula è sufficiente a garantire la conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato e del difensore. Quanto alla revoca dell’audizione di un teste della parte civile, la Corte ha evidenziato che la stessa parte aveva successivamente rinunciato all’esame, e che il testimone non era stato inserito nella lista della difesa dell’imputato. Sul piano sostanziale, ha riaffermato il principio secondo cui la presenza di più persone, requisito del reato di oltraggio, deve essere valutata in relazione alla percezione sociale dell’offesa e non in termini meramente numerici. Ha inoltre chiarito che la causa di non punibilità prevista dal secondo comma dell’art. 341-bis c.p. può operare solo in presenza di un comportamento illegittimo e provocatorio del pubblico ufficiale, tale da suscitare una reazione immediata e istintiva dell’agente, circostanza che nel caso concreto non è stata ravvisata.
Sul fronte sanzionatorio, la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendolo giustificato dalla gravità del fatto e dall’intensità del dolo. Parimenti, è stata ritenuta legittima la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, strumento che risponde alla funzione compensativa e riparatoria della pena nei confronti della vittima. Anche la liquidazione del danno morale è stata ritenuta equa e conforme ai principi giurisprudenziali, in quanto fondata su una valutazione discrezionale del giudice di merito. Questa decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, riaffermando la centralità della tutela della funzione pubblica e il bilanciamento tra repressione del reato e garanzie difensive.
Dal punto di vista criminologico, la pronuncia conferma la necessità di garantire la tutela della funzione pubblica da condotte che ne minano l’autorevolezza e il rispetto. Il reato di oltraggio assume una valenza non solo giuridica ma anche sociale, in quanto incide sulla percezione dell’autorità e sull’ordine pubblico. La subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, inoltre, evidenzia il crescente orientamento della giurisprudenza nel riconoscere un ruolo riparatorio alla pena, integrando il concetto di giustizia con quello di responsabilità individuale. Questo approccio si inserisce in una prospettiva più ampia, che vede nel diritto penale non solo uno strumento di repressione, ma anche un mezzo per ristabilire gli equilibri compromessi dal reato, bilanciando la tutela dell’interesse collettivo con quella della vittima e dell’imputato.

Fonte della sentenza https://juranews.it/docs/juranet/2967923

