Palermo, 20/09/2025
A cura di Roberto Puleo
Premessa – Il caso Resinovich
La morte di Liliana Resinovich ha rappresentato, per l’opinione pubblica e per il dibattito investigativo, un caso emblematico delle criticità del sistema giudiziario italiano. A oltre tre anni dalla scomparsa, l’iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati per omicidio aggravato segna una svolta tardiva, che solleva interrogativi non solo sulla gestione del singolo procedimento, ma anche sulle modalità con cui vengono condotte le indagini preliminari in Italia.
Dal punto di vista criminologico, la vicenda mostra come la lentezza investigativa e la crescente dipendenza da consulenze tecnico-scientifiche possano compromettere l’efficacia dell’accertamento, spostando il baricentro dell’indagine dalla tempestività alla certificazione ex post.
Il ruolo della Polizia Giudiziaria
Ai sensi dell’art. 55 c.p.p., la Polizia Giudiziaria ha il compito di “prevenire e reprimere i reati, raccogliere le notizie di reato e compiere, anche di propria iniziativa, gli atti necessari per assicurare le fonti di “prova”¹. Tale disposizione assegna alla P.G. una funzione non meramente esecutiva, ma proattiva, che la rende soggetto centrale nell’accertamento penale.
La sua attività si articola in due dimensioni fondamentali:
- autonoma, quando procede di iniziativa nella fase delle indagini preliminari, segnalando senza ritardo le notizie di reato al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.);
- delegata, quando opera su specifico incarico del pubblico ministero o del giudice (art. 370 c.p.p.).
La P.G., dunque, non è soltanto il “braccio operativo” della magistratura, ma il custode delle golden hours dell’indagine, durante le quali si raccolgono elementi spesso irripetibili. L’eccessiva subordinazione alla consulenza tecnica esterna, come emerso nel caso Resinovich, rischia di depotenziare questo ruolo, riducendo l’investigatore a mero esecutore di atti istruiti da altri.
Scienza forense e criminologia
L’evoluzione delle tecniche investigative ha reso indispensabile il ricorso alla scienza forense: analisi genetiche, tossicologiche, medico-legali sono oggi imprescindibili per garantire la validità probatoria². Tuttavia, il prevalere della componente scientifica a scapito di quella investigativa rischia di determinare uno squilibrio metodologico.
Il caso Resinovich dimostra come la dipendenza esclusiva da consulenti esterni possa produrre ritardi significativi: solo l’intervento di esperti ha consentito di ipotizzare l’omicidio, quando l’intuito investigativo aveva già suggerito sospetti fondati.
In criminologia si distingue tra:
- reattività investigativa, basata sull’attesa della prova scientifica;
- proattività, fondata sulla capacità di raccogliere elementi empirici immediati³.
Un approccio equilibrato richiede complementarità tra scienza e indagine classica: osservazione del contesto, escussione di testimoni, interpretazione del linguaggio verbale e non verbale.
In particolare, l’analisi del comportamento di Visintin, con le sue contraddizioni rilevate anche in pubblico, costituisce un campo di applicazione delle teorie di Paul Ekman sul linguaggio non verbale e sulle microespressioni⁴. Questi strumenti non forniscono prove dirette, ma rappresentano indicatori preziosi da integrare con altri elementi investigativi.
La separazione delle carriere dei magistrati: riflessi sull’investigazione
Il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati – giudicanti e requirenti – costituisce una delle riforme più discusse del nostro tempo. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la terzietà del giudice, ponendo un confine netto tra chi accusa e chi decide⁵.
Tuttavia, dal punto di vista processuale e criminologico, la riforma non incide sul vero squilibrio strutturale: il pubblico ministero dispone dell’apparato investigativo statale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), mentre la difesa ha accesso solo a investigatori privati, con poteri ridotti e risorse spesso limitate⁶.
La conseguenza è che, anche in un sistema formalmente più garantista, il principio di parità delle armi (art. 111 Cost.) rischia di rimanere compromesso. In questo contesto, la figura della Polizia Giudiziaria diventa ancora più centrale: la sua professionalità, indipendenza e imparzialità rappresentano le uniche garanzie di un accertamento obiettivo e di un processo realmente equilibrato.
Conclusioni
Il caso Resinovich evidenzia i limiti di un sistema investigativo che ha progressivamente sostituito l’intuito e l’esperienza dell’investigatore con la certificazione scientifica, sacrificando tempestività ed efficacia. La criminologia invita a un’integrazione equilibrata: l’investigatore deve restare protagonista delle prime fasi, affiancato ma non sostituito dal consulente tecnico.
Parallelamente, il dibattito sulla separazione delle carriere dimostra che ogni riforma della magistratura deve necessariamente accompagnarsi a un rafforzamento della Polizia Giudiziaria, vero garante di un processo equo e di un accertamento non inquinato da logiche politiche o mediatiche.
Solo la sintesi tra indagine classica, scienza forense e professionalità della P.G. potrà garantire che casi come quello di Liliana Resinovich non diventino simboli di giustizia mancata, ma esempi di rigore investigativo e rispetto dello Stato di diritto.
Bibliografia essenziale
1 – Art. 55 c.p.p. – Compiti della polizia giudiziaria.
2 – V. G. Di Paolo, Manuale di medicina legale, Milano, 2020, p. 312.
3 – F. Stella, Giustizia e modernità, Milano, 2001, p. 87.
4 – P. Ekman, I volti della menzogna, Giunti, 2009.
5 – A. Pugiotto, Separazione delle carriere e indipendenza della magistratura, in Questione Giustizia, 2023.
6 – G. Illuminati, Il pubblico ministero nel processo accusatorio, Bologna, 2015, p. 142.
Roberto Puleo, Criminologo Qualificato AICIS