Decreto Sicurezza 2025: cosa cambia davvero?
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Quando si parla di sicurezza in Italia, il dibattito si scalda rapidamente: da un lato chi denuncia un’emergenza costante, dall’altro chi invita alla cautela e a un’analisi più ponderata. In questo quadro complesso e sfaccettato, chi osserva con la lente della criminologia — lontano dalle semplificazioni mediatiche — sa che ogni intervento normativo deve essere valutato con rigore, inserito nel suo contesto sociale e analizzato per comprenderne gli effetti reali sulla società e sulle dinamiche criminali.
Il Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, noto come Decreto Sicurezza 2025, convertito in legge con la legge 48/2025 il 4 giugno 2025, rappresenta una svolta strategica nella politica di sicurezza nazionale, segnando un cambio di paradigma: dalla reazione alla prevenzione strutturale e multilivello. Non si tratta solo di rafforzare il contrasto a criminalità organizzata e terrorismo, ma di ridefinire il perimetro di azione preventiva dello Stato, ampliandone gli strumenti giuridici e operativi per intercettare minacce nella loro fase embrionale.
L’impianto normativo si fonda su tre pilastri essenziali:
- Anticipazione del pericolo, attraverso il rafforzamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (es. artt. 1, 4, 5 e 8 del decreto), in linea con l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione (si veda Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 11114/2022) e con la giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra libertà individuali e sicurezza collettiva.
- Controllo capillare dei circuiti economici e logistici, con misure innovative su veicoli a noleggio, contratti di rete, e flussi finanziari (artt. 2, 3 e 6), che s’innestano sul sistema delle white list e degli obblighi di tracciabilità previsti dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
- Proiezione internazionale della risposta repressiva, come previsto all’art. 7, in linea con le indicazioni dell’EU Security Union Strategy 2020-2025 e della Convenzione di Varsavia sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Il decreto non modifica soltanto norme: trasforma l’approccio dello Stato alla criminalità contemporanea, che oggi si muove con sofisticazione finanziaria, flessibilità operativa e relazioni transnazionali. L’introduzione del nuovo reato di preparazione terroristica (art. 270-quinquies.3 c.p.), le forme anticipate di sequestro (ex art. 321 comma 2 c.p.p. e art. 5 del decreto) e la possibilità di revocare la cittadinanza (art. 9) confermano un orientamento che privilegia l’azione tempestiva e mirata, spesso prima che il danno si compia.
Se applicate con rigore, coordinamento interistituzionale e competenza investigativa, queste misure possono incidere profondamente sulla capacità di radicamento e operatività delle mafie, delle reti terroristiche e dei soggetti ad alta pericolosità sociale. La sfida ora sarà nella fase attuativa: servono linee guida operative, formazione continua, rafforzamento delle intelligence territoriali e giudiziarie.
In definitiva, il tempo dell’intervento reattivo è finito. Lo Stato sceglie di giocare d’anticipo, con strumenti che, se governati nel rispetto dei principi costituzionali, possono restituire fiducia nelle istituzioni e rendere più sicuri i territori.
In quest’articolo, esploreremo le novità più rilevanti, mettendo in luce le innovazioni introdotte, gli strumenti che saranno messi a disposizione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie, e le possibili ripercussioni sul rapporto tra criminalità e territorio. Un’analisi approfondita, pensata per chi desidera andare oltre le apparenze e comprendere come si sta evolvendo la strategia italiana nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali.
Art. 1 – Terrorismo: punita anche la preparazione
Nel contrasto al terrorismo contemporaneo, attendere che un piano criminale si traduca in azione equivale troppo spesso a intervenire fuori tempo massimo. Con l’articolo 1 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, il legislatore anticipa il momento dell’intervento repressivo, codificando un nuovo strumento penale: l’art. 270-quinquies.3 c.p., che introduce il reato di preparazione con finalità di terrorismo.
1. Una soglia anticipata di punibilità
Il nuovo articolo colpisce condotte materiali apparentemente neutrali ma pericolose nella loro connessione funzionale con finalità terroristiche:
- Procurarsi sostanze, strumenti o materiali;
- Detenere armi, esplosivi, agenti chimici, biologici, radiologici;
- Fabbricare o trasportare tali mezzi;
- Il tutto senza dover dimostrare l’imminenza o l’attuazione concreta di un attentato.
Ciò che rileva è l’intenzionalità terroristica, desumibile da contesti, legami, dichiarazioni, documentazione, contatti con reti estremiste o dinamiche di radicalizzazione.
La punibilità non è più legata all’evento, ma alla predisposizione dei mezzi idonei, valorizzando l’azione investigativa e preventiva.
2. Il ruolo dell’intelligence e del cyber-monitoraggio
Il dispositivo normativo consente agli apparati dello Stato di:
- Agire su base indiziaria concreta, rafforzando le attività di prevenzione informativa;
- Utilizzare intercettazioni, cyber-pattugliamento, tracciamento di acquisti sospetti (es. sostanze precursori di esplosivi);
- Connettere le condotte a reti internazionali di terrorismo (es. jihadismo, anarchismo insurrezionalista, eco-estremismo violento).
In questo senso, la norma dialoga con la Direttiva (UE) 2017/541, che ha introdotto a livello europeo l’obbligo per gli Stati membri di criminalizzare gli atti preparatori con finalità terroristica, inclusi addestramento, propaganda e finanziamento.
3. Manuali, istruzioni e know-how: punito anche il sapere operativo
Il decreto interviene contestualmente sull’art. 435 c.p., ampliando la sfera di punibilità per:
- Chi produce, pubblica o diffonde manuali o istruzioni per la costruzione o l’uso di strumenti di distruzione;
- Chi condivide know-how tecnico su armi o ordigni attraverso piattaforme digitali, social media, forum criptati, dark web;
- Chi partecipa a canali di formazione non convenzionale (es. tutorial, webinar chiusi) finalizzati al danneggiamento di beni pubblici o alla lesione di persone.
Tale previsione si inserisce in una realtà investigativa dove:
La radicalizzazione spesso avviene online, in spazi digitali privi di moderazione e difficili da monitorare, con accesso immediato a risorse operative.
4. Un bilanciamento tra sicurezza e garanzie
La logica del decreto è proattiva, ma attenta a evitare derive arbitrarie:
- È necessaria una valutazione rigorosa dell’intenzionalità soggettiva;
- Restano fermi i principi costituzionali di legalità, proporzionalità e libertà ideologica (artt. 13, 21, 25 Cost.);
- L’intervento si giustifica solo se supportato da elementi concreti che vadano oltre la semplice adesione ideologica o la critica all’ordine costituito.
5. Prospettive applicative: la sfida operativa
L’efficacia della norma dipenderà dalla capacità operativa e tecnica degli organi di sicurezza nel:
- Distinguere devianza ideologica da progettualità criminale;
- Utilizzare con efficacia strumenti investigativi avanzati (es. OSINT, HUMINT, SIGINT);
- Attivare task force interforze e flussi informativi verticali tra Polizia di Stato, DIGOS, Guardia di Finanza, intelligence e Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo.
Art. 2 – Veicoli a noleggio sotto controllo: tracciabilità e sicurezza
Nel panorama dei traffici criminali moderni, la mobilità veloce, anonima e temporanea è uno strumento strategico. Il noleggio di veicoli – da auto a furgoni, fino ai mezzi industriali – rappresenta da tempo un canale privilegiato per la logistica delle attività illecite, dal traffico di droga al trasporto di armi, fino agli spostamenti legati al terrorismo o alle mafie.
Con l’articolo 2 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, il legislatore introduce un sistema obbligatorio di comunicazione preventiva e in tempo reale dei dati relativi ai veicoli noleggiati, anche nei casi di subnoleggio o cambio d’intestazione temporanea.
1. Obblighi previsti dalla norma
Le società di noleggio – incluse quelle che operano via piattaforma digitale o per brevi periodi (noleggio a ore o a minuti) – dovranno:
- Comunicare in tempo reale alle autorità (Forze di Polizia, Direzione Nazionale Antimafia, Guardia di Finanza):
- Targa e numero di telaio del veicolo;
- Dati dell’intestatario temporaneo (anche persona giuridica);
- Durata, modalità e finalità del noleggio;
- Eventuali subnoleggi o trasferimenti d’uso;
- Utilizzare canali digitali sicuri e interoperabili, collegati alle banche dati interforze.
Le informazioni entreranno immediatamente nei sistemi di:
- SDI (Sistema di Indagine Interforze);
- SCNTT (Sistema Centralizzato per la Tracciabilità dei Trasporti);
- CED interforze del Ministero dell’Interno.
2. Sanzioni per omessa comunicazione
Il decreto non prevede margini di ambiguità – il mancato adempimento – sia doloso che colposo – configura reato punibile con:
- Sanzioni penali in caso di omissione reiterata o volontaria (ex nuovo comma art. 650-bis c.p.);
- Sanzioni amministrative pecuniarie progressive, calcolate in base al numero di noleggi non comunicati;
- Sospensione temporanea dell’autorizzazione all’attività per gli operatori recidivi.
Si tratta, quindi, non di un mero obbligo documentale, ma di un presidio giuridico attivo, che rende il settore del noleggio un attore obbligato della sicurezza nazionale.
3. Finalità investigative e intelligence predittiva
Questa misura rafforza le capacità delle autorità in quattro ambiti chiave:
- Tracciabilità logistica – ogni veicolo noleggiato diventa una possibile traccia investigativa mobile, utile per:
- monitorare trasporti sospetti;
- ricostruire itinerari del crimine;
- intervenire su veicoli potenzialmente usati in azioni terroristiche o mafiose;
- Individuazione di comportamenti anomali:
- veicoli che compaiono in luoghi sensibili (obiettivi istituzionali, aeroporti, porti);
- noleggi ricorrenti con documenti contraffatti;
- intestazioni a soggetti prestanome (fenomeno dell’“intestazione fittizia” di cui all’art. 12-quinquies D.L. 306/1992);
- Integrazione con il monitoraggio cyber:
- incrocio dati con le piattaforme di pagamento elettronico;
- analisi predittiva mediante algoritmi AI su flussi di noleggio;
- Prevenzione operativa:
- attivazione immediata di alert interforze in caso di noleggio sospetto;
- possibilità di sequestro preventivo del veicolo in presenza di elementi sintomatici di uso illecito (ex art. 321 c.p.p.).
4. Verso una mobilità sicura e cooperativa
Il decreto s’inserisce in una strategia più ampia, che mira a:
- Responsabilizzare gli operatori economici del settore mobilità – anche quelli legati all’economia digitale (es. car sharing, rent-a-car online);
- Creare un ecosistema di mobilità trasparente, dove ogni veicolo in movimento sia potenzialmente tracciabile in caso di reato;
- Prevenire l’uso distorto delle tecnologie smart, sfruttate oggi da organizzazioni criminali che usano carte clonate, profili falsi e app spoofate per aggirare i controlli.
In sintesi: cosa cambia
| Prima | Dopo il D.L. 48/2025 |
| Il veicolo noleggiato era poco tracciato se non durante un’indagine post-evento | Ogni noleggio è subito comunicato alle autorità, anche nel caso di sublocazione |
| Gli operatori non erano responsabili per usi illeciti, salvo casi estremi | Le società rispondono penalmente e amministrativamente per omissioni o negligenze |
| Le banche dati non erano sempre aggiornate in tempo reale | I dati confluiscono in sistemi integrati per il monitoraggio predittivo |
Art. 3 – Antimafia nei contratti di rete: chiusura dei varchi normativi e tutela del tessuto produttivo
Nel contesto economico contemporaneo, i contratti di rete rappresentano uno strumento privilegiato per la cooperazione tra imprese, in particolare tra PMI. Consentono forme di collaborazione flessibili, spesso orientate all’innovazione, all’internazionalizzazione o alla gestione condivisa di progetti complessi. Tuttavia, questa stessa elasticità giuridico-organizzativa può prestarsi a manovre elusive e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
Con l’articolo 3 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, il legislatore compie un passo significativo: l’estensione dell’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia anche ai contratti di rete d’impresa, colmando un’importante lacuna normativa.
1. Il contesto: contratti di rete e vulnerabilità giuridica
- Definizione: Il contratto di rete (disciplinato dall’art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009) consente a più imprese di collaborare senza fondersi, conservando la propria autonomia giuridica.
- Problema: Fino ad oggi, l’assenza di soggettività giuridica autonoma della rete in molti casi ha impedito che venissero applicati controlli antimafia diretti.
- Effetto – La rete poteva diventare una “zona grigia”, sfruttata da soggetti collegati ad ambienti mafiosi per:
- partecipare a gare pubbliche;
- accedere a fondi e incentivi;
- entrare in filiere produttive senza esporre la propria posizione.
Il rischio era concreto: un’impresa interdetta o sospetta poteva rientrare nel sistema economico attraverso il “paravento” della rete.
2. La novità normativa: estensione esplicita del controllo
L’art. 3 del D.L. 48/2025 stabilisce che:
- L’intero aggregato imprenditoriale costituito in forma di rete è soggetto agli obblighi di:
- informazione antimafia (ex art. 91, D.Lgs. 159/2011);
- comunicazione antimafia (ex art. 89, D.Lgs. 159/2011);
- Il controllo non si limita ai singoli contraenti, ma si estende anche:
- all’organo comune eventualmente istituito;
- alla struttura di governance della rete (es. soggetto capofila, mandatario, rappresentante unico);
- ai soggetti che, di fatto, dirigono o amministrano la rete operativa.
Questo passaggio mette fine a un punto cieco che le stesse Prefetture avevano più volte segnalato nei pareri interpretativi trasmessi al Ministero dell’Interno.
3. Meccanismo di salvaguardia economica: sospensione dell’interdittiva
Il decreto introduce anche un’importante clausola di bilanciamento, che mira a evitare effetti economici eccessivamente penalizzanti nei confronti di imprese oneste coinvolte in reti interdette per colpa di un singolo componente:
- Il Prefetto potrà sospendere temporaneamente gli effetti delle interdittive antimafia, a condizione che:
- l’impresa colpita dimostri una situazione economica critica o in fase di risanamento;
- la sospensione sia necessaria per evitare licenziamenti o danni sistemici alla produzione o all’occupazione locale;
- vi sia l’adozione immediata di misure di salvaguardia, come la rimozione del soggetto mafioso, la revoca della delega o la sostituzione del rappresentante nella rete.
Questo non indebolisce il rigore del controllo, ma introduce un principio di proporzionalità e resilienza economica, ispirato all’art. 4-bis del Codice Antimafia (misure di tutela in caso di dissociazione da contesti mafiosi).
4. Implicazioni operative e interpretative
- Le Stazioni Appaltanti dovranno:
- richiedere certificazioni antimafia per tutte le imprese appartenenti a una rete coinvolta in contratti pubblici;
- aggiornare i protocolli ANAC e le linee guida sugli affidamenti;
- Le Camere di Commercio, attraverso il Registro Imprese – sezione reti, dovranno trasmettere i dati di composizione delle reti agli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture);
- Le banche e gli intermediari finanziari, in fase di concessione del credito o accesso al Fondo Centrale di Garanzia, dovranno verificare la presenza di interdittive anche a carico di soggetti legati alla rete.
Sintesi comparativa: prima e dopo il D.L. 48/2025
| Aspetto | Prima | Dopo |
| Contratti di rete | Non soggetti a obbligo antimafia specifico | Sottoposti a obblighi documentali e verifiche ex D.Lgs. 159/2011 |
| Soggetti controllati | Solo le imprese contraenti | Anche rappresentanti di rete, organi comuni e amministratori di fatto |
| Gestione interdittiva | Immediata esclusione, anche per imprese in difficoltà | Possibilità di sospensione motivata da parte del Prefetto |
Legalità senza immobilismo, flessibilità senza opacità
Con questa disposizione, il decreto sicurezza 2025 non si limita a rafforzare il controllo antimafia, ma modella un nuovo paradigma normativo:
- La legalità non è più un ostacolo alla produzione, ma un suo presidio strutturale;
- Le imprese sane vengono protette dai riflessi indiretti delle infiltrazioni;
- Le Prefetture assumono un ruolo strategico di “regolatore equo”, capace di equilibrare prevenzione e continuità economica.
In un’economia che evolve verso forme collaborative ibride, questo intervento rappresenta una svolta necessaria: chiudere i varchi senza bloccare il sistema.
Art. 4 – Avviso orale potenziato: prevenzione mirata su soggetti ad alta pericolosità
Nel complesso sistema della prevenzione di polizia, l’avviso orale si distingue per la sua natura discreta ma incisiva: si tratta di un ammonimento formale rivolto dal Questore a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, anche in assenza di condanne penali definitive, con l’obiettivo di scoraggiare la reiterazione di condotte criminogene.
Con l’articolo 4 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, lo strumento viene sostanzialmente rafforzato, sia sul piano soggettivo (estensione dei destinatari) sia sul piano strategico (centralità dell’anticipazione del rischio).
1. Cornice giuridica: cos’è l’avviso orale
- Previsto dall’ 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), l’avviso orale è una misura di prevenzione personale non patrimoniale, adottata dal Questore.
- È rivolto a soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, che denotano una pericolosità sociale attuale.
- Non comporta limitazioni alla libertà personale, ma rappresenta un atto formale di attenzione dello Stato, notificato al soggetto con invito a cambiare condotta.
La sua efficacia è strettamente legata alla possibilità di monitorare e intervenire tempestivamente su soggetti in potenziale evoluzione criminale.
2. Le novità introdotte dal decreto: l’estensione ai reati gravi
Il nuovo decreto potenzia lo strumento sotto due aspetti principali:
- Estensione ai soggetti denunciati per reati gravi, anche in assenza di reiterazione:
- Terrorismo interno e internazionale (artt. 270 bis e ss. c.p.);
- Attività sovversive o eversive contro l’ordine democratico dello Stato (art. 283 c.p.);
- Reati in materia di armi e materiali esplosivi (L. 895/1967, artt. 2 e 4);
- Reati informatici con finalità di destabilizzazione o lesione della sicurezza pubblica (art. 615 ter c.p. e aggravanti L. 547/1993).
- Valorizzazione del principio di anticipazione del rischio:
- La misura viene utilizzata non come risposta repressiva, ma come segnale preventivo ad alto impatto simbolico.
- Il comportamento viene intercettato nella sua fase embrionale, prima che degeneri in un atto penalmente rilevante.
Questa estensione riflette un mutamento del paradigma preventivo: da strumenti orientati alla microcriminalità urbana a misure in grado di intercettare minacce sistemiche e asimmetriche, come il terrorismo, il cybercrime, le derive ideologiche e le condotte radicalizzanti.
3. Funzione operativa e valore strategico dell’avviso orale
Nonostante l’apparente debolezza coercitiva, l’avviso orale possiede un valore operativo rilevante, che si articola su più livelli:
- Segnalazione ufficiale: comunica al soggetto che è oggetto di attenzione qualificata da parte dell’apparato di sicurezza, inducendo un possibile effetto deterrente.
- Base per ulteriori misure: può fungere da presupposto per misure più restrittive, come la sorveglianza speciale o il divieto di soggiorno, in caso di persistente pericolosità.
- Tracciamento investigativo: permette alle forze dell’ordine di monitorare movimenti, frequentazioni e cambi di condotta, facilitando l’intervento rapido in caso di escalation.
È uno strumento “a bassa intensità repressiva” ma ad alta intensità informativa, che si innesta in un contesto di intelligence preventiva e mappatura del rischio individuale.
4. Il bilanciamento con le garanzie: prevenzione e proporzionalità
Il potenziamento dell’avviso orale non elude il principio di legalità né i diritti fondamentali:
- La misura resta sottoposta a verifica giurisdizionale indiretta, in caso di ricorso o impugnazione di atti conseguenti.
- Gli elementi su cui si fonda devono essere concreti, attuali e gravi, pur non costituendo necessariamente reato.
- La nuova formulazione rafforza il principio di proporzionalità: maggiore è la gravità potenziale della minaccia, minore può essere la soglia di intervento anticipato.
In tal modo si realizza una forma di “diritto penale della prevenzione”, che interviene prima del danno, mantenendo però una struttura garantista.
Confronto: avviso orale – prima e dopo il D.L. 48/2025
| Elemento | Prima del decreto | Dopo il decreto |
| Destinatari principali | Autori di reati comuni o seriali (microcriminalità, risse, furti, ecc.) | Anche denunciati per reati gravi (terrorismo, cybercrime, armi) |
| Presupposti | Condotta abituale e pericolosa | Anche episodi singoli di eccezionale gravità |
| Finalità prevalente | Deterrenza su devianza urbana | Prevenzione strategica su soggetti ad alto rischio |
| Interconnessione con altri strumenti | Sorveglianza speciale | Sorveglianza speciale + intelligence investigativa + protocolli antiterrorismo |
Prospettive operative e riflessioni di sistema
L’avviso orale potenziato si colloca oggi al crocevia tra prevenzione, intelligence e gestione del rischio:
- Strumento adatto non solo a soggetti marginali, ma anche a profili ideologicamente motivati, cyberattivisti radicali, soggetti isolati con tendenze sovversive;
- Inseribile in un sistema multilivello di prevenzione che coinvolge:
- I.G.O.S., per la mappatura delle minacce interne;
- N.A.I.P.I.C., per i reati informatici;
- Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la valutazione integrata del rischio.
Il decreto affina così la cassetta degli attrezzi della prevenzione, allineandola alle nuove morfologie del pericolo.
Governare il rischio, non inseguirlo
In conclusione, con questo intervento normativo l’avviso orale cambia pelle: da misura marginale e residuale, diventa uno strumento cardine dell’intelligence preventiva.
Il legislatore riconosce che la sicurezza non è più solo questione di fatti accaduti, ma di traiettorie possibili da intercettare e deviare per tempo.
Art. 5 – Sequestri patrimoniali anticipati: colpire il capitale prima che diventi impunità
Nel contrasto alle organizzazioni criminali e alle minacce eversive, la strategia più incisiva non sempre passa dall’arresto delle persone, ma dal congelamento delle risorse. Il nuovo decreto rafforza questa logica, estendendo la possibilità di sequestro e confisca preventiva anche nei confronti di soggetti non ancora condannati, ma indagati o denunciati per reati gravi e connotati da alta pericolosità sociale.
È un cambio di paradigma operativo: non serve più attendere il giudizio penale definitivo per intervenire sui patrimoni sospetti. È sufficiente che vi siano indizi gravi, precisi e concordanti, a tutela della sicurezza pubblica e della tenuta dell’ordine economico. Il sequestro anticipato si configura dunque come strumento di interdizione preventiva, in grado di paralizzare le leve finanziarie che alimentano attività criminali, dall’infiltrazione economica al finanziamento del terrorismo.
L’efficacia di questa misura sta nella sua capacità di aggredire la ricchezza sospetta nel momento della sua massima vulnerabilità, prima che venga dispersa, reimpiegata o occultata attraverso complesse operazioni di riciclaggio. Così facendo, lo Stato mira al cuore del potere criminale: la sua forza economica, che garantisce continuità operativa, consenso sociale e capacità corruttiva.
Pur nella sua natura anticipatoria, la misura conserva un impianto garantista: l’autorità giudiziaria resta il perno della decisione, chiamata a verificare la sussistenza di un quadro indiziario solido e coerente. Ma il segnale che emerge è inequivocabile: l’aggressione patrimoniale diventa un’arma primaria, non subordinata ai tempi, spesso lunghi, dell’accertamento penale.
In questa prospettiva, il decreto non si limita a potenziare una misura esistente: ridefinisce la postura dello Stato nella lotta alla criminalità patrimoniale, affermando che la prevenzione economica è giustizia in tempo reale.
Art. 6 – Imprese sotto osservazione: stretta integrata contro le infiltrazioni economiche
La criminalità organizzata non si accontenta più di operare nei margini del sistema: investe, assume, partecipa alle gare d’appalto, entra nei consigli di amministrazione. Si insinua con intelligenza nei meccanismi dell’economia legale, mimetizzandosi tra le imprese virtuose, approfittando di ogni zona d’ombra, di ogni lentezza, di ogni vuoto di controllo. In questo scenario, il nuovo Decreto Sicurezza sceglie una via chiara: alzare la guardia prima che l’illegalità si trasformi in consuetudine.
La norma introduce un meccanismo rafforzato di vigilanza preventiva sulle imprese considerate a rischio di infiltrazione, fondato su un’alleanza operativa tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Tre colonne portanti dello Stato che ora condividono dati, incrociano informazioni, leggono i segnali deboli dell’irregolarità, prima che si trasformino in tracce evidenti di contaminazione criminale.
Il cambio di passo è netto: non si guarda più solo alla repressione ex post, ma si punta sull’anticipazione dell’allarme. Ciò significa intercettare indicatori che, presi singolarmente, potrebbero sembrare irrilevanti, ma che insieme tracciano una traiettoria preoccupante: assunzioni sospette, subappalti ricorrenti sempre agli stessi soggetti, strutture societarie complesse senza motivazioni economiche chiare, relazioni personali o commerciali con soggetti già attenzionati dalle forze dell’ordine.
La forza della misura sta nel suo approccio multilivello e sinergico. Ogni ente coinvolto ha accesso a banche dati incrociate e profili di rischio aggiornati, che permettono di costruire un quadro dettagliato e dinamico della realtà imprenditoriale. L’impresa non è più osservata solo nella sua superficie – licenze, bilanci, adempimenti – ma nella sua profondità: nei legami, nelle condotte, nella coerenza tra forma e sostanza.
Questo sistema non si limita a “scovare i cattivi”: difende i buoni. Tutela chi lavora nel rispetto delle regole, chi crea occupazione onesta, chi investe nel territorio. Perché ogni azienda pulita che soccombe sotto la concorrenza sleale delle economie criminali è una sconfitta dello Stato. Il nuovo impianto normativo, dunque, non vuole solo controllare, ma proteggere: le imprese sane, i lavoratori regolari, la trasparenza del mercato.
In definitiva, il messaggio che emerge è chiaro: l’economia è un fronte di legalità, e lo Stato non può più permettersi di restare in ritardo. Dove c’è fragilità, le mafie entrano. Dove c’è vigilanza condivisa, arretrano. Questo è il senso profondo della norma: non inseguire il crimine, ma sbarrargli la strada prima che diventi sistema.
Art. 7 – Cooperazione internazionale: la rete si estende oltreconfine
Il crimine organizzato ha una geografia tutta sua. È una mappa fluida, senza frontiere, dove i confini giuridici nazionali valgono poco e i capitali illeciti si muovono in tempo reale, attraversando banche, paradisi fiscali, fondi d’investimento e reti societarie opache. È proprio su questo terreno che il nuovo Decreto Sicurezza interviene con forza, trasformando la cooperazione internazionale da principio teorico a strumento operativo.
L’articolo in questione rafforza gli strumenti di collaborazione transnazionale, puntando a rendere più rapidi, efficaci e sincronizzati gli interventi contro i patrimoni mafiosi e terroristici. La priorità è una: seguire il denaro ovunque esso vada, e bloccarlo prima che si disperda.
Tre leve principali di intervento:
- Scambio informativo potenziato: canali più diretti, frequenti e protetti per condividere dati giudiziari, finanziari e investigativi con le autorità estere.
- Accordi multilaterali e bilaterali rafforzati: maggiore adesione e attuazione concreta di intese con Paesi UE ed extra-UE, per interventi rapidi su beni localizzati oltreconfine.
- Snellimento delle rogatorie internazionali: ampliamento delle tipologie di reato per cui è possibile avviare richieste di cooperazione immediata, con riduzione dei tempi burocratici.
Evoluzione degli strumenti di cooperazione
| Prima del Decreto | Dopo il Decreto Sicurezza |
| Scambi lenti e frammentati tra autorità giudiziarie | Comunicazioni integrate e tempestive tra intelligence finanziarie |
| Rogatorie spesso limitate a reati gravi e a procedimenti penali in fase avanzata | Estensione alle fasi iniziali di indagine e a reati economico-finanziari emergenti |
| Partecipazione passiva a trattati multilaterali | Ruolo attivo nei tavoli decisionali e operativi internazionali |
| Difficoltà nel congelamento di asset in Paesi terzi | Maggiori strumenti giuridici per bloccare, sequestrare e confiscare beni in tempi rapidi |
In un sistema globale dove le mafie investono in criptovalute, comprano hotel a Dubai e aziende agricole nell’Europa dell’Est, non si può restare imbrigliati nei tempi lunghi della burocrazia o nei limiti territoriali delle giurisdizioni. Serve una visione condivisa, una rete che non si ferma alle frontiere, un linguaggio investigativo comune.
Questo è il cuore della riforma: trasformare il principio di cooperazione in una pratica quotidiana, inserendo le procure italiane, le forze di polizia e le autorità finanziarie in un ecosistema internazionale più interoperabile e reattivo. Le mafie si adattano in tempo reale, lo Stato deve rispondere con la stessa velocità e intelligenza operativa.
Perché in fin dei conti, colpire il denaro significa colpire il potere. E il potere criminale non è più solo nelle pistole, ma nei portafogli, nei conti, nelle transazioni che viaggiano a miglia al secondo.
Art. 8 – Prevenzione con garanzie: rigore sì, ma sotto controllo
Nel delicato equilibrio tra sicurezza e libertà, la prevenzione è uno strumento affilato. Serve a intervenire prima che il crimine si manifesti, ma proprio per questo espone a un rischio strutturale: comprimere i diritti fondamentali senza il vaglio pieno di un processo. Il nuovo impianto del Decreto Sicurezza affronta frontalmente questa tensione, introducendo una serie di garanzie procedurali rafforzate che rendono la prevenzione più giusta, più controllata, più fondata.
Il principio ispiratore è semplice quanto radicale: nessuna misura preventiva può basarsi su sospetti vaghi, generalizzazioni o automatismi investigativi. Serve concretezza, attualità, documentazione chiara. Anche in fase istruttoria, ogni provvedimento – dall’avviso orale al sequestro anticipato – dovrà passare attraverso un filtro giudiziario attivo, con obbligo di motivazione articolata, tempistiche definite per i ricorsi, e diritto alla piena conoscenza degli atti da parte del soggetto coinvolto.
Scheda analitica – Prevenzione e garanzie: prima e dopo
| Aspetto | Situazione precedente | Innovazioni introdotte dal Decreto |
| Tempistiche dei ricorsi | Variabili e talvolta indefinite | Termine certo per impugnazioni, con indicazioni procedurali più chiare |
| Motivazione delle misure | Spesso sintetica o generica | Obbligo di motivazione dettagliata e riferita a elementi specifici, documentati e attuali |
| Ruolo del giudice | Spesso limitato alla convalida formale | Vaglio attivo e sostanziale in tutte le fasi, anche nei procedimenti preventivi non penali |
| Presupposti probatori | Anche su base indiziaria ampia o storica | Richiesta di elementi concreti, pertinenti e aggiornati nel tempo |
| Tutela del destinatario | Margini di conoscenza ridotti, diritto alla difesa talvolta sacrificato | Accesso agli atti, contraddittorio rafforzato, controllo giudiziario effettivo |
Un principio di fondo: prevenzione sì, ma dentro lo Stato di diritto
La vera innovazione non è nel numero delle misure adottabili, ma nella qualità delle garanzie che le accompagnano. Il decreto non si limita ad affermare la centralità della prevenzione nel contrasto alla criminalità organizzata e alla minaccia terroristica; ne chiarisce anche i limiti e le condizioni di legittimità, riaffermando che la sicurezza pubblica non è un bene assoluto, ma un bene da tutelare secondo le regole del diritto.
In particolare:
- Si valorizza il principio di legalità in senso sostanziale, evitando derive discrezionali.
- Si sancisce che anche le misure non penali possono incidere profondamente sulla vita delle persone, e dunque devono essere pienamente giustiziabili.
- Si promuove una cultura della prevenzione sorvegliata, dove rigore ed equilibrio convivono.
In un sistema democratico maturo, la forza dello Stato non si misura solo nella capacità di agire, ma nella capacità di limitarsi secondo regole certe. Questo articolo rappresenta una delle espressioni più nitide di questa logica: prevenzione sì, ma sotto controllo – e dentro la legalità.
Art. 9 – Revoca della cittadinanza: la linea del confine
Essere cittadini non è solo un dato anagrafico: è un vincolo giuridico e un legame politico. Un patto, appunto, che si fonda sul riconoscimento reciproco tra individuo e Stato. Quando questo patto viene tradito in modo radicale – ad esempio, attraverso la partecipazione a organizzazioni terroristiche o la commissione di reati contro la sicurezza nazionale – lo Stato ha facoltà di spezzarlo.
Il nuovo decreto innova con precisione chirurgica: introduce la revoca della cittadinanza italiana per coloro che, entro dieci anni da una condanna definitiva, risultino colpevoli di gravi crimini legati al terrorismo. Ma la norma non scivola nell’arbitrio: è previsto il vincolo della doppia cittadinanza, per scongiurare ogni forma di apolidia. La misura, dunque, ha una natura sanzionatoria forte ma non disumana, né incostituzionale.
Focus comparativo – Revoca della cittadinanza: Italia ed Europa a confronto
| Paese | Revoca per reati gravi? | Condizione di doppia cittadinanza? | Reati tipici | Tempistiche |
| Italia (post-decreto) | Sì | Sì (no apolidia) | Terrorismo, crimini contro lo Stato | Entro 10 anni dalla condanna |
| Francia | Sì (dal 1998) | Sì | Terrorismo | Tempistiche variabili |
| Germania | Sì (dal 2019) | Sì | Partecipazione a milizie terroristiche | Decadimento automatico, in certi casi |
| Regno Unito | Sì | Sì (con deroghe) | “Conduct seriously prejudicial” | Nessun limite rigido |
| Paesi Bassi | Sì | Sì | Minaccia alla sicurezza nazionale | Fino a 5 anni dal rientro nel Paese |
Fonte: Elaborazione su dati OCSE, Ministeri dell’Interno nazionali, e studi comparati su cittadinanza e sicurezza (2020–2024).
Una cittadinanza sotto sorveglianza giuridica
L’intervento legislativo italiano si inserisce in un solco europeo consolidato, dove la cittadinanza diventa anche strumento di difesa democratica. Il diritto non rinuncia ai suoi valori: la revoca è possibile, ma solo quando sono rispettate due condizioni-chiave:
- Una condanna definitiva per reati estremi, che segnano una rottura sostanziale con l’appartenenza costituzionale.
- La garanzia che il soggetto possieda un’altra cittadinanza, mantenendo il vincolo del rispetto della dignità umana sancito dal diritto internazionale.
Dal simbolo alla sostanza: una misura giuridicamente sensibile
Questa non è una misura ideologica, né un automatismo repressivo. È una reazione giuridicamente fondata a condotte eccezionalmente gravi, che vanno oltre il dissenso o l’illegalità comune: aggrediscono le basi stesse del patto democratico. E lo fanno in modo da compromettere la sicurezza collettiva, alimentando reti transnazionali di radicalizzazione violenta.
Con questa norma, l’Italia afferma che la cittadinanza è un diritto sì, ma non incondizionato. È fondata su doveri reciproci, e quando questi vengono violati in modo irreparabile, lo Stato può e deve intervenire. Il tutto nel perimetro costituzionale, senza scorciatoie.
“Chi nega i valori fondanti della Repubblica, non può continuare a goderne i benefici.”
Questo è il principio guida dell’articolo, che si muove sulla linea sottile ma imprescindibile tra sicurezza, diritto e appartenenza.
Art. 10 – Difesa del domicilio e contrasto all’abusivismo: la risposta immediata dello Stato
L’Art. 10 del nuovo decreto introduce una svolta rilevante nella tutela della proprietà privata e del diritto al domicilio, riconoscendo l’urgenza di contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive con strumenti più efficaci, rapidi e proporzionati.
Un nuovo reato: l’Art. 634-bis c.p.
Nel codice penale fa il suo ingresso l’articolo 634-bis, che tipizza il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. La norma prevede pene severe per chi viola il domicilio con modalità violente o fraudolente:
È punito con la reclusione da 2 a 7 anni chi:
- occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui con violenza o minaccia;
- impedisce il rientro del legittimo proprietario o detentore;
- si appropria dell’immobile con artifizi o raggiri;
- cede a terzi l’immobile abusivamente occupato;
- coopera nell’occupazione o versa/riceve denaro per agevolarla.
Clausola premiale:
Non è punibile chi, collaborando con le autorità, favorisce l’accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l’immobile.
Procedibilità:
Il delitto è procedibile a querela, salvo che la vittima sia persona incapace per età o infermità: in tal caso si procede d’ufficio.
Procedura rapida: nasce l’Art. 321-bis c.p.p.
Accanto alla sanzione penale, il decreto interviene sul piano processuale con l’introduzione dell’art. 321-bis del codice di procedura penale, che disciplina la reintegrazione immediata nel possesso dell’immobile abusivamente occupato.
Le principali novità operative:
- Richiesta del PM:
Il pubblico ministero può chiedere al giudice un decreto motivato di reintegrazione nel possesso. - Intervento urgente della PG:
Se l’immobile è l’unica abitazione del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria:- eseguono accertamenti preliminari sull’arbitrarietà dell’occupazione;
- si recano immediatamente sul posto per verificarne l’accessibilità;
- ordinano l’immediato rilascio dell’immobile se ricorrono fondati motivi;
- in caso di resistenza, procedono al rilascio coattivo previa autorizzazione (anche orale) del PM.
- Verbalizzazione e convalida:
- La PG redige verbale dettagliato delle operazioni svolte.
- Entro 48 ore, il PM convalida il rilascio o ne dispone la restituzione al destinatario dell’ordine.
- Il giudice ha 10 giorni per emettere ordinanza di convalida.
- Inefficacia della misura:
La reintegrazione perde efficacia se non sono rispettati i termini oppure se il giudice non convalida l’azione entro il termine fissato.
In sintesi: tutela forte ma garantista
Questa nuova disciplina:
- rafforza la tutela della proprietà e del domicilio come beni giuridici fondamentali;
- distingue con rigore tra emergenza abitativa e occupazione criminale;
- consente una tutela immediata e concreta per chi subisce uno spossessamento ingiusto;
- introduce un modello di intervento tempestivo, con una filiera procedurale chiara, evitando forme di “giustizia privata” e proteggendo al tempo stesso le garanzie dell’occupante in buona fede.
La riforma si muove nella direzione di un diritto penale della prossimità, capace di intervenire laddove lo Stato è spesso percepito come assente: nel momento esatto in cui un cittadino perde ingiustamente il suo spazio vitale.
Art. 11 – Spazi pubblici sensibili e truffe aggravate: sicurezza rafforzata in aree di transito
Con l’Art. 11, il legislatore introduce un doppio intervento mirato:
- Da un lato, amplia l’elenco delle circostanze aggravanti comuni previste dall’art. 61 del Codice Penale, includendo i reati commessi in aree critiche come stazioni e convogli ferroviari o metropolitani.
- Dall’altro, modifica la disciplina della truffa aggravata, rafforzando la repressione nei casi in cui la condotta ingannevole approfitti di situazioni di particolare vulnerabilità del soggetto passivo.
1. Nuova aggravante per reati commessi in aree ferroviarie e metropolitane
Modifica all’art. 61 c.p. – Inserimento n. 11-decies
«L’avere, nei delitti non colposi contro:
– la vita,
– l’incolumità pubblica o individuale,
– la libertà personale,
– il patrimonio,
o comunque in reati lesivi del patrimonio,
commesso il fatto all’interno o nelle immediate adiacenze:
- di stazioni ferroviarie,
- metropolitane,
- o convogli per trasporto passeggeri,
costituisce circostanza aggravante. »
Effetto normativo:
Inasprimento delle pene per reati particolarmente insidiosi nelle zone di transito, in quanto:
- aumentano la percezione di insicurezza nei luoghi pubblici;
- colpiscono cittadini spesso in situazione di mobilità o vulnerabilità;
- ostacolano la fruizione sicura dei servizi pubblici.
2. Rafforzamento della repressione per il reato di truffa (Art. 640 c.p.)
Le modifiche seguono una duplice logica: semplificazione normativa e inasprimento selettivo delle pene.
a) Abrogazione del comma 2-bis
- Soppresso il comma che prevedeva un trattamento autonomo per le truffe online, ora ricondotte al regime ordinario aggravato.
b) Introduzione di una nuova ipotesi aggravata (comma 2-ter)
«Quando la truffa è commessa con abuso delle condizioni di particolare vulnerabilità della vittima (art. 61, n. 5 c.p.),
la pena è:
– reclusione da 2 a 6 anni,
– multa da 700 a 3.000 euro.»
Una precisazione:
La “vulnerabilità” può essere fisica, psicologica o socio-economica (anziani, disabili, soggetti fragili o indigenti).
c) Riformulazione delle ipotesi aggravate nel codice di procedura penale
- Viene aggiornato l’art. 266 c.p.p. per estendere la possibilità di intercettazioni anche in presenza di truffe aggravate ai danni di soggetti vulnerabili.
Schema riepilogativo delle novità – Art. 11
| Aspetto modificato | Norma di riferimento | Novità introdotta | Effetti pratici |
| Circostanze aggravanti | Art. 61 c.p. n. 11-decies | Reati in stazioni, metropolitane e convogli | Aumento della pena |
| Truffa | Art. 640 c.p. | Abrogato 2-bis, inserito 2-ter | Pene più severe se vittima è vulnerabile |
| Intercettazioni | Art. 266 c.p.p. | Estensione ai nuovi casi di truffa aggravata | Rafforzamento investigativo |
Considerazioni conclusive
L’Art. 11 rafforza la risposta dello Stato nei confronti della criminalità predatoria e opportunistica, specialmente:
- in spazi pubblici sensibili, come i trasporti,
- nei confronti di categorie deboli della popolazione.
Con ciò si conferma un trend normativo sempre più attento al contesto del reato e alla vulnerabilità del soggetto passivo, in linea con le raccomandazioni del diritto penale moderno e della tutela della sicurezza urbana.
Articoli 12, 13 e 14 – Ordine pubblico, infrastrutture strategiche e libera circolazione: il rafforzamento penale della sicurezza collettiva
Con gli articoli 12, 13 e 14, il decreto legislativo interviene su tre fronti strettamente connessi:
- il contrasto al danneggiamento durante le manifestazioni (Art. 12),
- la tutela delle infrastrutture di trasporto e della sicurezza urbana (Art. 13),
- e la garanzia della libertà di circolazione su strada e ferrovia (Art. 14).
L’intervento normativo si propone di rafforzare la risposta dello Stato contro condotte violente o pericolose che, sotto pretesti manifestativi o con fini dimostrativi, minacciano l’ordine pubblico, il patrimonio pubblico/privato e la mobilità collettiva.
Art. 12 – Danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni
L’articolo 12 modifica il terzo comma dell’art. 635 c.p. introducendo una nuova aggravante specifica in relazione al contesto delle manifestazioni pubbliche.
Nuova previsione normativa:
«Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro».
Significato pratico:
- La pena viene inasprita quando il danneggiamento di beni è accompagnato da condotte violente o intimidatorie, in particolare durante manifestazioni pubbliche, spesso degeneranti in atti vandalici.
- Si colpiscono in modo più incisivo i comportamenti che, pur partendo da un dissenso politico o sociale, sfociano in aggressioni alla persona e minacce.
Art. 13 – Sicurezza delle infrastrutture e flagranza differita
L’articolo 13 apporta modifiche sostanziali al D.L. 14/2017 (cd. Decreto Minniti) e al codice penale, mirando alla prevenzione di reati in ambito urbano e al rafforzamento delle misure cautelari nei confronti dei soggetti pericolosi.
Le modifiche introdotte:
- Estensione del DASPO urbano (art. 10 D.L. 14/2017):
- Il questore può disporre il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto anche verso chi, negli ultimi 5 anni, risulti:
- denunciato o condannato (anche non definitivamente)
- per reati contro la persona o contro il patrimonio (Libro II, Titoli XII e XIII del c.p.)
- commessi in luoghi come stazioni, aeroporti, porti, terminal urbani
- Abrogazione del comma 5 dell’art. 10:
- Viene eliminata una parte del testo normativo previgente, semplificando e razionalizzando il quadro applicativo del DASPO urbano.
- Estensione della flagranza differita (comma 6-quater):
- È inclusa la flagranza differita anche per il reato di cui all’ 583-quater c.p. (lesioni personali gravi o gravissime in occasione di manifestazioni), prevedendo l’arresto anche in assenza della flagranza diretta, tramite videoriprese o prove digitali.
- Nuova previsione sull’art. 165 c.p. – Sospensione condizionale subordinata al rispetto di divieti:
- Nei casi di condanna per reati commessi presso infrastrutture di trasporto (ferrovie, aeroporti, porti, trasporto urbano ed extraurbano), la sospensione condizionale della pena è vincolata all’osservanza di un divieto di accesso imposto dal giudice a specifici luoghi o aree.
Effetti operativi:
- Maggiore prevenzione verso soggetti recidivi o socialmente pericolosi;
- Inasprimento delle misure in presenza di condotte violente in ambito urbano;
- Rafforzamento della tutela delle infrastrutture strategiche per la mobilità nazionale.
Art. 14 – Impedimento della libera circolazione: da illecito amministrativo a reato penale
Con l’articolo 14, il legislatore interviene sull’art. 1-bis del D.lgs. 66/1948, trasformando in illecito penale ciò che era prima solamente sanzionato in via amministrativa.
Modifiche introdotte:
- Nuove modalità di blocco sanzionate penalmente:
- Si punisce chi impedisce la libera circolazione su:
- strada ordinaria
- linea ferrata
Pena prevista:
- Reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro, anche in assenza di altri reati.
- Aggravante per condotta collettiva:
- Se il blocco è compiuto da più persone riunite, la pena è elevata:
- Reclusione da sei mesi a due anni
Rilevanza pratica:
- Si reprime penalmente l’azione di chi blocca strade o binari, anche per finalità dimostrative, tutelando:
- il diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost.),
- la sicurezza pubblica e la continuità dei servizi di trasporto.
Quadro sinottico finale
| Articolo | Oggetto | Modifica principale | Impatto giuridico |
| Art. 12 | Danneggiamento | Aggravante per violenza/minaccia in manifestazioni | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni + multa |
| Art. 13 | Sicurezza trasporti / flagranza / sospensione pena | Estensione DASPO urbano, flagranza differita e vincolo alla sospensione condizionale | Maggiore prevenzione e controllo sociale |
| Art. 14 | Libera circolazione | Da sanzione amministrativa a reato penale | Reclusione fino a 2 anni per blocco collettivo di strada o ferrovia |
Questa triade normativa si inscrive in una strategia repressiva e preventiva integrata, che mira a garantire la fruibilità dello spazio pubblico, la mobilità sicura e la difesa degli interessi collettivi da derive violente e illegali.
Articolo 15 – Pena e maternità: nuove regole per proteggere i minori senza ostacolare la giustizia
L’Articolo 15 introduce importanti modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di esecuzione della pena e misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di bambini piccoli, ridefinendo i criteri di differimento della pena e della custodia cautelare.
L’obiettivo è duplice:
- Tutela della genitorialità e del benessere dei minori, in particolare nella fascia di età 0-3 anni.
- Evitare strumentalizzazioni del vincolo familiare per eludere la pena, stabilendo limiti più netti e valutazioni più rigorose.
1. Modifiche al Codice Penale
Abrogazioni (art. 146 c.p.)
Vengono abrogati:
- Il numero 1) e il numero 2) del primo comma (che prevedevano il differimento della pena per gravidanza o maternità fino ai tre anni di età del figlio).
- L’intero secondo comma, che imponeva al giudice di disporre il differimento in questi casi.
Effetto:
L’automatismo viene rimosso. Non basta più la sola condizione di gravidanza o maternità di figli fino a tre anni per ottenere il rinvio della pena. Si passa a una valutazione discrezionale, caso per caso.
Nuova formulazione dell’art. 147 c.p. (differimento obbligatorio della pena)
- Numero 3) riformulato:
“se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno”
- Nuovo numero 3-bis) introdotto:
“se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni”
Distinzione chiave:
| Età della prole | Regime applicabile |
| 0 – 12 mesi | Differimento obbligatorio |
| 13 – 36 mesi | Differimento valutato dal giudice, non più automatico |
2. Modifiche alla custodia cautelare (Codice di Procedura Penale)
Sebbene non specificato in dettaglio nel testo riportato, il decreto prevede anche un coordinamento con le norme cautelari, per evitare che il carcere preventivo si trasformi in misura sistematica nei confronti di madri di bambini piccoli.
Obiettivo normativo
Queste modifiche bilanciano:
- Il diritto del minore a ricevere cure adeguate e continuative da parte della madre nei primi anni di vita,
- Con l’esigenza di certezza della pena e di evitare abusi del sistema di rinvio per ragioni meramente opportunistiche.
In sintesi
| Prima del decreto | Dopo il decreto |
| Differimento automatico fino ai 3 anni del figlio | Differimento automatico solo fino a 1 anno, poi serve valutazione del giudice |
| Presunzione di rinvio per donne incinte | Valutazione concreta e documentata caso per caso |
| Misure cautelari spesso escluse per madri | Possibile applicazione con forme alternative al carcere |
Articolo 16 – Accattonaggio e sfruttamento: pene più severe per chi coinvolge minori e vulnerabili
L’Articolo 16 del decreto modifica l’articolo 600-octies del codice penale, rafforzando l’impianto sanzionatorio contro lo sfruttamento nell’accattonaggio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone non imputabili.
Il legislatore alza le pene, amplia la fascia di età dei soggetti tutelati e specifica meglio le condotte punibili. L’intento è contrastare più efficacemente le forme organizzate o violente di accattonaggio spesso legate a circuiti criminali.
1. Modifica dell’età del minore e aumento delle pene
- La soglia di età del minore coinvolto sale da 14 a 16 anni.
- La pena per chi impiega minori nell’accattonaggio viene inasprita:
- prima: fino a 3 anni;
- ora: da 1 a 5 anni di reclusione.
2. Riformulazione dell’intero secondo comma
Ora punisce con maggiore severità anche i soggetti coinvolti indirettamente o logisticamente nell’attività di accattonaggio:
Sono puniti con reclusione da 2 a 6 anni coloro che:
- inducono altri all’accattonaggio,
- organizzano l’accattonaggio altrui,
- se ne avvalgono a fini di profitto,
- lo favoriscono (ad esempio offrendo mezzi, ospitalità, trasporti, ecc.).
Aggravanti:
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso:
- con violenza o minaccia,
- nei confronti di un minore di 16 anni,
- nei confronti di una persona non imputabile (es. per disabilità psichica o incapacità giuridica).
3. Nuova rubrica dell’articolo 600-octies
La nuova rubrica riflette la pluralità delle condotte punite, non limitandosi all’impiego dei minori:
«Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell’accattonaggio. Induzione e costrizione all’accattonaggio»
In sintesi:
| Aspetto | Situazione precedente | Modifica introdotta |
| Età del minore tutelato | Fino a 14 anni | Estesa a fino a 16 anni |
| Pena per impiego di minori | Fino a 3 anni | Da 1 a 5 anni |
| Repressione delle condotte | Limitata | Estesa a organizzazione, favoreggiamento, induzione |
| Aggravanti | Generiche | +1/3 fino a metà se minori, violenza o soggetti fragili |
| Rubrica | “Impiego di minori…” | Espansa a tutti i reati connessi all’accattonaggio |
Una considerazione:
Questa norma si inserisce nel quadro di un contrasto deciso al sfruttamento delle fasce vulnerabili in contesti di degrado urbano e criminalità organizzata. La riformulazione sistemica dell’art. 600-octies riconosce la complessità del fenomeno, colpendo non solo l’azione materiale, ma anche le reti e i profitti dietro l’accattonaggio.
Articolo 18 – Stretta sull’uso delle infiorescenze di canapa: limiti alla filiera per evitare rischi per la sicurezza pubblica
L’articolo 18 modifica la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che regola la coltivazione della canapa in Italia, restringendo la possibilità di utilizzo delle infiorescenze (fiori) della pianta Cannabis sativa L.
L’intervento normativo mira a prevenire rischi per la sicurezza pubblica e stradale legati al potenziale uso delle infiorescenze con effetti psicotropi, anche se ottenute da varietà legali di canapa industriale.
Obiettivo normativo
- Limitare l’uso improprio delle infiorescenze, che può alterare lo stato psicofisico dell’assuntore, generando comportamenti pericolosi per sé e per altri, specie alla guida di veicoli.
- Evitare la commercializzazione di prodotti contenenti infiorescenze non destinati a fini esclusivamente industriali, scientifici o medici.
Modifiche principali alla Legge 242/2016
Articolo 1 – Finalità della legge
- Chiarezza sulla destinazione della filiera:
- Si precisa che la legge promuove la filiera industriale (e non più genericamente “agroindustriale”).
- Limite alla coltivazione:
- La coltivazione è consentita “in via esclusiva” e deve essere “comprovata” come finalizzata agli usi consentiti (industriali, scientifici, ecc.).
- Modifica alla lettera b) del comma 3:
- La finalità delle coltivazioni non può comprendere la produzione e vendita di infiorescenze della canapa, salvo che:
- siano destinate alla produzione di medicinali o preparazioni galeniche, ai sensi della normativa farmaceutica.
- siano impiegate per scopi scientifici o sperimentali.
- La finalità delle coltivazioni non può comprendere la produzione e vendita di infiorescenze della canapa, salvo che:
In sintesi: cosa cambia?
| Aspetto | Prima | Dopo la modifica |
| Oggetto della legge | Filiera agroindustriale | Filiera industriale |
| Finalità coltivazione | Generica, non esclusiva | Solo comprovate e esclusive per usi ammessi |
| Uso delle infiorescenze | Consentito anche indirettamente | Vietato, salvo per fini medici o scientifici |
| Rischi considerati | Non esplicitamente menzionati | Chiarezza su sicurezza pubblica e stradale |
E quindi?
Il legislatore introduce paletti rigorosi alla coltivazione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa, in risposta a un uso sempre più diffuso ma ambiguo di questi prodotti, potenzialmente in grado di alterare le capacità psicofisiche degli assuntori.
La nuova formulazione rafforza la funzione di prevenzione nei confronti di comportamenti a rischio, soprattutto alla guida, e limita l’interpretazione estensiva delle destinazioni d’uso della canapa.
Capo III – La tutela dei difensori dello Stato: un rinnovato baluardo normativo
Nel cuore del nuovo assetto normativo sulla sicurezza pubblica si colloca il Capo III, un intervento legislativo di forte impatto simbolico e operativo, dedicato alla tutela giuridica, operativa e funzionale delle Forze dell’Ordine, del personale militare e dei Vigili del Fuoco, nonché degli appartenenti agli organismi informativi di sicurezza. Questa sezione della legge rappresenta un’azione di riconoscimento e protezione nei confronti di coloro che, quotidianamente, si espongono al rischio nell’esercizio di funzioni pubbliche essenziali per la sicurezza dello Stato democratico.
Il legislatore, consapevole del crescente fenomeno delle aggressioni fisiche e verbali ai danni di pubblici ufficiali in servizio, e dell’aumentata esposizione mediatica e sociale di questi soggetti, ha rafforzato in modo deciso gli strumenti sanzionatori e preventivi, agendo su più fronti:
- inasprimento delle pene per reati contro pubblici ufficiali;
- potenziamento tecnologico tramite dotazioni di videosorveglianza;
- garanzie economiche e legali in caso di coinvolgimento giudiziario del personale.
Nel suo insieme, il Capo III disegna un nuovo perimetro di dignità professionale e di legittimazione istituzionale per chi serve lo Stato con divisa e responsabilità, garantendo allo stesso tempo trasparenza, tracciabilità e tutela processuale.
Articolo 19 – Inasprimento delle pene per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale
Con l’articolo 19, il legislatore modifica in senso peggiorativo gli articoli 336, 337 e 339 del Codice Penale, agendo su tre reati fondamentali:
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.),
- resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.),
- circostanze aggravanti comuni (art. 339 c.p.).
Le modifiche principali sono le seguenti:
- 336 c.p.: viene introdotto un aggravamento della pena fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- 337 c.p.: anche qui, l’aggravante si applica quando la minaccia o la violenza avviene durante un atto d’ufficio da parte di agenti delle Forze dell’Ordine.
- 339 c.p.: si estende l’aggravante anche ai casi in cui la violenza o minaccia sia rivolta a impedire la realizzazione di infrastrutture strategiche, come energia, trasporti e telecomunicazioni.
Questo intervento evidenzia una volontà repressiva chiara: proteggere l’autorità dello Stato in tutte le sue manifestazioni operative, garantendo la sicurezza e la continuità dei servizi pubblici essenziali.
Articolo 20 – Repressione rafforzata per le lesioni agli operatori di sicurezza
L’articolo 20 interviene sull’articolo 583-quater del Codice Penale, rendendo più severe le pene per chi arreca lesioni personali agli operatori delle Forze dell’Ordine durante o a causa del servizio.
Modifiche salienti:
- Aumento delle pene detentive:
- Reclusione da 2 a 5 anni per lesioni semplici,
- 4-10 anni per lesioni gravi,
- 8-16 anni per lesioni gravissime.
- Estensione soggettiva della tutela: la norma si applica anche al personale sanitario o socio-sanitario e a chi svolge attività ausiliarie funzionali, rafforzando la tutela delle professioni d’aiuto.
Questa estensione introduce un modello di solidarietà giuridica, che protegge non solo le forze coercitive dello Stato, ma anche chi opera nei servizi essenziali di cura e assistenza.
Articolo 21 – Videosorveglianza individuale: tecnologia e trasparenza al servizio della sicurezza
L’articolo 21 introduce la possibilità per gli operatori delle Forze di polizia di essere dotati di body-cam, ossia dispositivi indossabili per la registrazione delle attività operative.
Contenuto rilevante:
- Ambiti di utilizzo:
- mantenimento dell’ordine pubblico,
- controllo del territorio,
- vigilanza di siti sensibili,
- servizi ferroviari e sui treni.
- Videosorveglianza anche in ambienti detentivi, per una maggiore tutela degli operatori e dei detenuti stessi.
- Finanziamento progressivo triennale (2025-2027):
- circa 23 milioni di euro complessivi, suddivisi tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria.
Questo articolo rafforza la trasparenza operativa, garantendo una tutela reciproca tra operatore e cittadino, riducendo le zone grigie nei casi di contenzioso.
Articolo 22 – Tutela legale e patrocinio per gli operatori sotto indagine
L’articolo 22 rappresenta un punto di svolta nella tutela giuridica del personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Quando un operatore viene coinvolto in un procedimento penale per fatti legati al servizio, lo Stato può rimborsare, entro il limite di 10.000 euro per fase processuale, le spese legali sostenute per affidarsi a un avvocato di fiducia.
Aspetti chiave:
- La somma può essere anticipata su richiesta, compatibilmente con il bilancio dell’amministrazione.
- Salvaguardia da rivalsa: se il procedimento si conclude con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), il rimborso non è revocato, salvo dolo o grave negligenza accertata in sede disciplinare.
- Applicazione estesa anche alle cause civili e amministrative per responsabilità connessa all’attività di servizio.
- Finanziamento previsto: 000 euro annui dal 2025.
Questo meccanismo rappresenta un riconoscimento concreto del rischio giuridico a cui è esposto il personale in uniforme, promuovendo serenità operativa e fiducia nel sistema di tutela istituzionale.
Riassumendo:
Il Capo III si configura come una risposta integrata e articolata alle nuove sfide che coinvolgono la sicurezza pubblica e l’incolumità di chi ne è garante. In un contesto sempre più complesso e conflittuale, il legislatore sceglie di tutelare, valorizzare e accompagnare le figure professionali che, ogni giorno, presidiano la legalità e l’ordine democratico. Un’architettura normativa che segna il passo verso una sicurezza moderna, protetta e trasparente, in cui lo Stato si assume la responsabilità di non lasciare soli i suoi servitori.
Articolo 24 – Inasprimento delle sanzioni per atti vandalici contro beni destinati a funzioni pubbliche
L’articolo modifica l’articolo 639 del codice penale, relativo al deturpamento e imbrattamento di cose altrui, introducendo un aggravamento specifico delle pene quando il fatto riguarda beni mobili o immobili adibiti a funzioni pubbliche, con intento lesivo dell’onore o prestigio dell’istituzione proprietaria.
Modifiche introdotte
- Comma 2: viene aggiunta una circostanza aggravante specifica, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro, se l’imbrattamento o deturpamento riguarda beni utilizzati per funzioni pubbliche, con finalità lesiva del decoro, dell’onore o del prestigio dell’ente titolare.
- Comma 3: si estende l’ambito applicativo della procedibilità d’ufficio anche al nuovo secondo periodo del comma 2, e si introduce un’ulteriore aggravante per i casi di recidiva, con pena elevata da sei mesi a tre anni di reclusione e multa fino a 12.000 euro.
Rilevanza giuridica
La norma mira a tutelare in modo più incisivo il patrimonio pubblico, in particolare quello simbolicamente connesso alle istituzioni, punendo con maggiore severità atti vandalici che non solo ledono il bene materiale, ma anche l’immagine e il decoro dell’ente pubblico. L’intenzionalità lesiva dell’onore istituzionale diventa elemento rilevante per configurare l’aggravante.
Implicazioni pratiche
- Rilevante per i reati contro la pubblica amministrazione indiretti, in cui il bene danneggiato assume un valore rappresentativo (es. edifici scolastici, municipi, mezzi pubblici, monumenti civici).
- L’inasprimento sanzionatorio e la procedibilità d’ufficio consentono una risposta penale più efficace in contesti di dissenso sociale degenerato in vandalismo, specialmente in casi con finalità dimostrativa o denigratoria verso l’autorità pubblica.
Criticità o punti di attenzione
- L’individuazione dell’elemento soggettivo (“con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro”) potrebbe creare problemi interpretativi e probatori in sede giudiziaria.
- Si può discutere sull’opportunità di differenziare le pene in funzione del destinatario istituzionale, anche per evitare sovrapposizioni con altre ipotesi di reato (es. vilipendio).
Articolo 26 – Nuove disposizioni penali per la sicurezza negli istituti penitenziari
L’articolo 26 introduce modifiche all’art. 415 c.p. (istigazione a commettere uno o più reati) e inserisce il nuovo art. 415-bis c.p., che disciplina in modo specifico il reato di rivolta carceraria, con un ampliamento del trattamento sanzionatorio e una definizione autonoma della fattispecie penale.
Modifiche introdotte
a) Art. 415 c.p. (istigazione a delinquere) – nuovo comma finale
«La pena è aumentata se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute».
- Effetto normativo: aggravante specifica nei casi in cui l’istigazione alla violenza o alla commissione di reati sia rivolta a detenuti o avvenga all’interno del contesto carcerario.
- Ratio legis: prevenire fenomeni di radicalizzazione, istigazione alla rivolta o reclutamento criminale all’interno delle carceri.
b) Introduzione dell’art. 415-bis c.p. – “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario”
Il nuovo articolo tipizza per la prima volta in modo organico la rivolta carceraria, articolandola in base a:
- modalità di partecipazione (partecipanti, promotori, armati);
- mezzi utilizzati (resistenza passiva, armi);
- conseguenze dell’azione (lesioni, morte);
- responsabilità differenziate (autori, capi, promotori).
Quadro sanzionatorio previsto:
| Fattispecie | Reclusione |
| Partecipazione alla rivolta (3+ persone, violenza, minaccia, resistenza attiva/passiva) | 1 – 5 anni |
| Promotori, organizzatori, dirigenti | 2 – 8 anni |
| Partecipazione con armi | 2 – 6 anni |
| Promozione con armi | 3 – 10 anni |
| Lesioni gravi/gravissime non volute (partecipazione) | 2 – 6 anni |
| Lesioni gravi/gravissime non volute (promotori) | 4 – 12 anni |
| Morte non voluta (partecipazione) | 7 – 15 anni |
| Morte non voluta (promotori) | 10 – 18 anni |
| Morte o lesioni plurime | Pena per violazione più grave, aumentata fino al triplo, max 20 anni |
Rilevanza giuridica
- Viene colmata una lacuna normativa: prima la rivolta penitenziaria veniva punita solo in base alla resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento o lesioni, senza una tipizzazione autonoma.
- Si dà rilievo anche alla resistenza passiva collettiva, nel caso in cui essa impedisca l’operato degli agenti penitenziari, riconoscendo il carattere perturbativo di forme organizzate di disobbedienza.
Implicazioni pratiche
- Il nuovo art. 415-bis consente di perseguire penalmente in modo specifico azioni collettive di protesta violenta nelle carceri, distinguendole da altri reati generici.
- L’aggravamento delle pene in caso di lesioni o morte anche non volute, evidenzia un’impostazione oggettiva della responsabilità e l’intento dissuasivo del legislatore.
- Favorisce l’intervento preventivo e repressivo delle autorità penitenziarie e giudiziarie nei confronti di dinamiche organizzative interne alle rivolte.
Criticità
- Potrebbero sorgere problemi di individuazione delle responsabilità individuali in contesti collettivi, specie in caso di resistenza passiva.
- Il rischio di sovrapposizione con reati già esistenti (es. resistenza, lesioni, devastazione) dovrà essere gestito con attenzione in sede interpretativa e processuale.
- La previsione di pene molto elevate anche per fatti non dolosi (es. lesioni non volute) può generare questioni di proporzionalità costituzionale.
Articolo 27 – Sicurezza nei centri di trattenimento per migranti e semplificazione delle procedure realizzative
Con l’articolo 27 del nuovo decreto, il legislatore interviene rafforzando la sicurezza all’interno delle strutture di trattenimento per migranti e semplificando le procedure per la loro realizzazione, ampliamento o ripristino. Le modifiche riguardano due distinti provvedimenti normativi, entrambi centrali per la gestione del trattenimento amministrativo degli stranieri.
1. Inserimento del comma 7.1 all’articolo 14 del T.U. Immigrazione (D.lgs. 286/1998)
Viene introdotta una nuova ipotesi di reato penale simile a quella prevista per le rivolte in ambito penitenziario (art. 415-bis c.p., introdotto con l’art. 26 del decreto).
Comportamenti punibili:
- La partecipazione a una rivolta all’interno di un centro di trattenimento (C.P.R. – Centri di Permanenza per il Rimpatrio o le strutture di cui all’art. 10-ter).
- Il compimento di atti di violenza, minaccia o resistenza (anche passiva) agli ordini impartiti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- La condotta deve essere collettiva: almeno tre persone riunite.
Sanzioni previste:
- Partecipazione semplice: reclusione da 1 a 4 anni.
- Promozione, organizzazione o direzione della rivolta: da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.
- Se la rivolta è commessa con armi:
- Partecipanti: da 1 a 5 anni.
- Organizzatori: da 2 a 7 anni.
- Se ne derivano lesioni gravi o gravissime (non volute):
- Partecipanti: da 2 a 6 anni.
- Organizzatori: da 4 a 12 anni.
- Se ne deriva la morte (non voluta):
- Partecipanti: da 7 a 15 anni.
- Organizzatori: da 10 a 18 anni.
- Lesioni o decessi di più persone: pena per il fatto più grave aumentata fino al triplo, ma non oltre 20 anni.
Rilevanza interpretativa:
Viene equiparato lo status giuridico delle strutture di trattenimento a quello delle carceri, estendendo alle prime un impianto repressivo simile. Si tratta di una notevole stretta punitiva che attribuisce natura potenzialmente penitenziaria al trattenimento amministrativo, pur in assenza di condanna penale dei soggetti trattenuti.
2. Modifiche all’articolo 19, comma 3-bis, D.L. 13/2017 (convertito in L. 46/2017)
La seconda parte dell’articolo 27 è volta alla semplificazione delle procedure per la creazione e la gestione dei centri di trattenimento.
Modifica la formulazione normativa sostituendo le parole:
«La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata»
con:
«La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l’ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati».
Implicazioni pratiche:
- La norma estende la semplificazione procedurale non solo alla realizzazione, ma anche alla localizzazione, ampliamento e ripristino delle strutture.
- Si prefigura un potenziamento della rete detentiva amministrativa, accompagnato da un alleggerimento burocratico.
Riepilogo:
| Condotta | Pena base | Pena con armi | Con lesioni | Con morte |
| Partecipazione a rivolta | 1 – 4 anni | 1 – 5 anni | 2 – 6 anni | 7 – 15 anni |
| Promozione / Organizzazione / Direzione della rivolta | 1.5 – 5 anni | 2 – 7 anni | 4 – 12 anni | 10 – 18 anni |
| Lesioni gravi/morte di più persone | Pena aumentata fino a 3x | (max 20 anni di reclusione) |
Articolo 29 – Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del Codice della Navigazione
L’articolo 29 introduce un importante rafforzamento della cornice normativa che disciplina le attività marittime della Guardia di Finanza, in particolare per quanto concerne le funzioni di polizia economico-finanziaria e di sicurezza dei confini esercitate in mare, sia in acque territoriali sia – nei limiti delle convenzioni internazionali – in acque internazionali.
Nel dettaglio, la disposizione prevede che le garanzie operative e le misure sanzionatorie contenute negli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 si estendano anche alle unità navali della Guardia di Finanza impegnate nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, non solo in acque nazionali ma anche nei confronti di navi straniere, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto internazionale marittimo.
Questa estensione assume rilievo particolare nell’attuale contesto geopolitico e migratorio, nel quale le rotte navali del Mediterraneo sono frequentemente scenario di attività illegali: traffico di esseri umani, contrabbando, narcotraffico e pesca illegale. Il presidio delle rotte marittime, pertanto, non rappresenta solo un’esigenza di ordine pubblico, ma anche una priorità strategica per la sicurezza nazionale.
L’articolo introduce anche modifiche incisive agli articoli 1099 e 1100 del Codice della Navigazione, con l’intento di colmare un vuoto normativo e di conferire effettività all’autorità delle unità navali italiane nei confronti delle navi straniere.
- In particolare, l’aggiunta all’art. 1099 sancisce che anche i comandanti di navi straniere rispondono penalmente se non obbediscono all’ordine impartito da una nave da guerra italiana in fase di ispezione o visita legittima, ai sensi delle norme internazionali. Si configura qui una proiezione extraterritoriale della potestà repressiva dello Stato italiano, giustificata dalla necessità di salvaguardare la sicurezza marittima e contrastare i traffici illeciti.
- Analogamente, la modifica all’art. 1100 stabilisce che anche gli atti ostili compiuti da navi straniere nei confronti delle navi da guerra italiane rientrano nella sfera delle condotte sanzionabili, se poste in essere durante l’esercizio legittimo delle funzioni istituzionali. È un chiaro messaggio di tutela nei confronti degli operatori della Guardia di Finanza e, più in generale, delle unità navali militari impegnate in attività di controllo e difesa.
In definitiva, l’articolo 29 si inserisce in una strategia normativa volta a rivalutare la centralità delle forze navali italiane nel controllo dei mari, in un periodo storico segnato dalla crescente instabilità ai confini marittimi europei. La Guardia di Finanza, sempre più coinvolta in missioni internazionali e in attività complesse di contrasto alla criminalità transnazionale, vede rafforzati i propri strumenti operativi anche sul piano della tutela giuridica.
Articolo 30 – Modifica all’articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali
L’articolo 30 rappresenta un aggiornamento normativo mirato a potenziare la tutela penale del personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali, riflettendo la crescente complessità delle minacce che i nostri soldati si trovano ad affrontare sul campo.
La modifica interviene sull’art. 19, comma 3, della legge n. 145/2016 – legge che disciplina il funzionamento e la protezione del personale impegnato all’estero – ampliando l’elenco dei mezzi con cui può essere perpetrato un attacco ai danni di un militare. Non si fa più riferimento solo alla forza fisica o a strumenti tradizionali di coazione, ma si includono esplicitamente:
- apparecchiature elettroniche (ad esempio, jammer o sensori),
- dispositivi digitali (droni, smartphone modificati),
- software e programmi informatici (cyberattacchi),
- altri strumenti tecnologici idonei alla realizzazione di reati contro le pubbliche amministrazioni o contro l’ordine pubblico.
Viene, in tal modo, riconosciuta l’evoluzione della minaccia contemporanea, sempre più caratterizzata da modalità di offesa tecnologica e digitale, in linea con i moderni scenari di guerra ibrida e terrorismo informatico.
Il legislatore amplia quindi la sfera di responsabilità penale per coloro che attaccano o sabotano i militari italiani, tutelando non solo la loro incolumità fisica, ma anche l’integrità delle infrastrutture e dei sistemi digitali con cui operano, spesso fondamentali per il coordinamento di missioni NATO, ONU o UE.
In senso più ampio, questa norma testimonia la volontà dello Stato di offrire una cornice di protezione completa agli uomini e alle donne delle Forze Armate, riconoscendo che l’aggressione informatica può avere effetti devastanti quanto quella convenzionale, specialmente in teatri di conflitto o in contesti di instabilità geopolitica.
Articolo 31 – Rafforzamento del sistema informativo per la sicurezza nazionale
Il nuovo articolo 31 interviene in maniera significativa sulla legislazione in materia di sicurezza e intelligence, aggiornando e potenziando gli strumenti a disposizione dei servizi per rispondere con maggiore efficacia alle minacce complesse del contesto contemporaneo, in particolare a quelle legate al terrorismo internazionale, alla criminalità organizzata e alle nuove forme di estremismo.
1. Riformulazione del regime di autorizzazione delle operazioni coperte da segreto
Il primo intervento riguarda la legge n. 124 del 2007, cuore normativo del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il nuovo comma 4 dell’articolo 17 delimita con maggiore precisione i confini delle operazioni che possono essere autorizzate ai sensi dell’art. 18 della stessa legge, escludendo quelle per le quali non può essere opposto il segreto di Stato (ai sensi dell’art. 39, comma 11). Tuttavia, viene ampliato l’elenco delle fattispecie penali per cui può essere concessa una deroga, comprendendo reati associativi e di terrorismo (artt. 270 e seguenti del codice penale), ma limitandone l’applicabilità ai soli casi di direzione e organizzazione, in linea con i principi di proporzionalità e necessità.
2. Estensione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e rafforzamento dell’uso delle identità di copertura
Con le modifiche all’art. 8 del decreto-legge n. 7/2015, viene introdotta una novità rilevante: la possibilità di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza – con funzioni di polizia di prevenzione – anche al personale delle Forze armate impiegato in attività di supporto al DIS, all’AISE o all’AISI, nell’ambito della tutela delle strutture e del personale del sistema di intelligence. Questo rafforza la sinergia tra Difesa e Intelligence e rende più fluida l’integrazione operativa in scenari sensibili.
Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla formalizzazione della possibilità di utilizzare identità di copertura all’interno di procedimenti penali, mediante comunicazione riservata all’autorità giudiziaria. Si introduce inoltre la facoltà, su richiesta dei vertici del comparto intelligence, di far deporre gli agenti in copertura anche durante le fasi processuali, mantenendone celata l’identità qualora ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza nazionale o per l’incolumità dell’operatore. Si tratta di un’innovazione che concilia le esigenze di giustizia con la salvaguardia operativa, e che contribuisce a proteggere le fonti umane e le modalità operative.
3. Stabilizzazione e precisazione di norme in materia di colloqui investigativi
Vengono inoltre modificati alcuni articoli del decreto-legge n. 144/2005 (cosiddetto “decreto Pisanu”) per rendere permanenti alcune disposizioni finora previste a termine (come la proroga al 30 giugno 2025). In particolare, si stabilisce che le comunicazioni dell’autorità giudiziaria a seguito di colloqui investigativi devono avvenire entro cinque giorni dalla conclusione del colloquio, correggendo così una precedente incongruenza temporale. Inoltre, viene chiarito che il riferimento normativo per le registrazioni e le trascrizioni è quello dell’art. 4-bis del medesimo decreto, aggiornando il richiamo legislativo.
4. Rafforzamento della cooperazione tra servizi di intelligence e autorità finanziarie
Infine, si interviene sull’articolo 14 del decreto legislativo n. 186/2021, che disciplina le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo. Si introduce un nuovo comma 1-bis, che consente ai servizi di intelligence interni (AISI) ed esterni (AISE), come anche al DIS, di richiedere informazioni e analisi finanziarie alle autorità competenti, in un’ottica di cooperazione strategica e integrata. Lo scambio informativo in materia economico-finanziaria diventa così un ulteriore strumento di prevenzione nei confronti delle minacce terroristiche di matrice internazionale, completando il quadro di collaborazione già previsto dal decreto.
Queste modifiche segnano un passo deciso verso un modello di sicurezza integrata, che cerca di equilibrare la tutela dei diritti con l’efficienza operativa dei servizi di intelligence. L’inserimento di strumenti normativi chiari per l’utilizzo delle identità di copertura, l’estensione delle qualifiche agli operatori militari e la maggiore interconnessione con le autorità finanziarie rappresentano una risposta aggiornata e strutturata alle sfide contemporanee alla sicurezza nazionale.
Capo IV – Disposizioni in materia di vittime dell’usura
Articolo 33 – Introduzione dell’articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura
Nel solco di un intervento normativo volto a rafforzare la rete di tutela per le vittime di usura, l’articolo 33 della legge di riforma introduce l’articolo 14-bis all’interno della legge 7 marzo 1996, n. 108, dando forma a un nuovo strumento di supporto operativo e consulenziale in favore di quanti, subendo un danno economico e sociale derivante dal reato di usura, necessitino di un accompagnamento esperto nella delicata fase del reinserimento economico e produttivo nel circuito legale.
1. Una figura nuova per un bisogno complesso: l’esperto a supporto del beneficiario
La novità più rilevante riguarda l’introduzione della figura dell’esperto, il quale accompagna la vittima di usura nel percorso di rilancio economico. Questo professionista è incaricato di assistere, consigliare e vigilare sull’utilizzo efficace delle risorse economiche erogate tramite i mutui previsti dall’art. 14 della legge 108/1996.
L’intento è evidente: superare l’approccio meramente assistenziale per favorire una riattivazione responsabile e produttiva dell’attività imprenditoriale, affidandosi a una figura tecnica e neutrale che vigili sulla coerenza tra le somme ricevute e i piani di rilancio dichiarati.
2. Requisiti, iscrizione all’albo e nomina dell’esperto
Per disciplinare l’accesso a questo ruolo delicato, il legislatore istituisce un albo nazionale, gestito dall’Ufficio del Commissario straordinario antiracket e antiusura. Possono chiedere l’iscrizione soggetti in possesso di una comprovata esperienza professionale: revisori legali, esperti contabili, avvocati, dottori commercialisti e altri professionisti con competenze attinenti al settore economico e gestionale dell’impresa vittima.
L’iscrizione è subordinata alla assenza di cause ostative previste dal Codice Antimafia (art. 67, D.lgs. 159/2011) e alla sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Il conferimento dell’incarico avviene per decreto del prefetto, in relazione alla sede del procedimento penale o alla residenza/ubicazione dell’impresa beneficiaria.
3. Le somme diventano patrimonio separato
Un’ulteriore innovazione risiede nella previsione secondo cui, al momento della nomina dell’esperto, le somme erogate alla vittima entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato, destinato esclusivamente al rilancio dell’attività economica, evitando che possano essere distratte o utilizzate per finalità incompatibili con il reinserimento nel circuito economico legale.
In questo modo, il legislatore mette in sicurezza il fondo erogato, rafforzando il controllo e la destinazione finalistica delle risorse pubbliche.
4. I compiti dell’esperto: vigilanza, consulenza, rendicontazione
Il ruolo dell’esperto è articolato e pervasivo. Oltre a supportare la vittima nella redazione dei progetti di capitalizzazione e nella gestione operativa del mutuo, l’esperto:
- sostiene la ripresa concreta dell’attività economica;
- presenta rendiconti periodici e una relazione annuale dettagliata;
- può richiedere di avvalersi di collaboratori qualificati sotto la propria responsabilità;
- garantisce la propria terzietà, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.
Il suo operato si fonda sul principio della diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), con una precisa responsabilità in caso di inadempienza, anche in termini di veridicità delle informazioni fornite nella relazione annuale.
5. Durata dell’incarico, compensi e cause di revoca
L’incarico dell’esperto ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. È previsto un compenso annuale, da erogarsi sulla base del Fondo di cui all’art. 11, comma 4, della legge 4/2018, e non intaccabile dalle somme erogate alla vittima.
In caso di violazioni gravi, inadempienze o incompatibilità, il prefetto può revocare l’incarico, disponendo contestualmente la cancellazione dall’albo. Anche la CONSAP Spa, che gestisce i fondi pubblici, è tenuta a segnalare ogni anomalia alle autorità competenti e agli ordini professionali.
6. Regolamento attuativo e garanzie procedurali
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, un regolamento interministeriale (Interno, Giustizia, Economia e Finanze) definirà i requisiti per l’iscrizione all’albo, i criteri di rotazione, i limiti numerici degli incarichi, le modalità di conferimento e i compensi minimi e massimi, calibrati sull’entità dei benefici concessi.
Capo V – Norme sull’ordinamento penitenziario
Gli articoli dal 34 al 37 del Capo V intervengono con una serie di modifiche puntuali e strategiche alla normativa vigente in materia di ordinamento penitenziario, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti, in linea con l’evoluzione del sistema penale verso un modello sempre più inclusivo e finalizzato alla prevenzione della recidiva.
Nello specifico, le disposizioni introdotte:
- ampliano l’elenco dei reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari (art. 34);
- incentivano e regolano l’accesso al lavoro esterno per i detenuti, ampliandone il campo di applicazione (art. 35);
- estendono la possibilità di inserimento in percorsi di apprendistato professionalizzante ai soggetti in esecuzione penale esterna o in lavoro all’esterno (art. 36);
- e infine, delegano al Governo l’adozione di un nuovo regolamento volto a riformare l’organizzazione del lavoro penitenziario, promuovendo il coinvolgimento del privato sociale e valorizzando la funzione formativa del lavoro (art. 37).
Nel loro complesso, questi interventi delineano una visione progressiva del trattamento penitenziario, basata sulla centralità del lavoro come strumento di dignità, formazione e reintegrazione.
Ma svisceriamo assieme le single disposizioni
Art. 34 – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati
- L’articolo interviene su due punti cruciali della legge n. 354/1975, comunemente nota come Ordinamento Penitenziario, modificando:
- l’art. 4-bis, comma 1-ter, mediante l’estensione dell’elenco dei reati ostativi, includendovi i reati di devastazione e saccheggio (art. 415, co. 2 c.p.) e associazione finalizzata alla devastazione e saccheggio (art. 415-bis c.p.). Ciò comporta un innalzamento delle barriere all’accesso ai benefici penitenziari, in linea con un orientamento restrittivo in tema di concessione di misure alternative e permessi premio.
- l’art. 20, comma 8, relativo alle convenzioni per attività lavorative esterne: viene introdotto un termine perentorio di 60 giorni entro cui l’Amministrazione Penitenziaria è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di convenzione, garantendo così maggiore celerità e certezza procedimentale per soggetti pubblici e privati che intendano avviare collaborazioni rieducative con le strutture penitenziarie.
Osservazioni: La riforma sembra rispondere all’esigenza di contrastare in modo più incisivo la criminalità legata a fenomeni di ordine pubblico e violenza urbana (es. rivolte, manifestazioni violente), e al contempo migliorare l’efficienza amministrativa delle collaborazioni esterne.
Art. 35 – Modifiche all’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti
- L’intervento normativo estende la previsione contenuta all’art. 2, comma 1 della c.d. Legge Smuraglia includendo anche il lavoro esterno svolto da detenuti o internati ammessi a tale regime. La modifica permette l’accesso agli incentivi previsti dalla legge anche per quei soggetti non più solo impiegati intramurariamente, ma anche coinvolti in progetti rieducativi e professionali esterni, mantenendo però la loro condizione giuridica detentiva.
- L’attuazione di tali disposizioni avverrà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste all’art. 6, comma 1 della stessa legge n. 193/2000.
Osservazioni: L’articolo rafforza il principio rieducativo della pena, favorendo il reinserimento sociale attraverso strumenti concreti di lavoro, anche fuori dal perimetro carcerario, purché in regime controllato. Si consolida così la centralità del lavoro come strumento di risocializzazione.
Art. 36 – Modifica all’articolo 47 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante
- L’art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015 viene integrato al fine di includere tra i destinatari dell’apprendistato professionalizzante anche:
- i condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- i detenuti impiegati nel lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 dell’O.P.
- La norma prevede una copertura finanziaria pluriennale, strutturata con un sistema misto:
- una quota finanziata tramite le maggiori entrate derivanti dall’attuazione della stessa disposizione;
- una quota restante coperta tramite riduzione dell’autorizzazione di spesa della legge Smuraglia (art. 6, co. 1, legge n. 193/2000).
Osservazioni: L’introduzione dell’apprendistato per soggetti sottoposti a misure penali rappresenta un’importante evoluzione dell’esecuzione penale esterna, integrando la formazione professionale con il reinserimento lavorativo strutturato, e riducendo il rischio di recidiva. Il coinvolgimento normativo del Ministero del Lavoro indica una sinergia interistituzionale finalizzata alla rieducazione penitenziaria.
Art. 37 – Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario
- Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, dovrà essere adottato un nuovo regolamento che aggiorni l’attuale disciplina del lavoro penitenziario, sulla base di una serie di principi ispiratori:
- Valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale: favorire iniziative dal basso, coinvolgendo enti del Terzo Settore, imprese sociali e organizzazioni no-profit.
- Semplificazione amministrativa: creare una filiera diretta e snella tra imprese e direzioni carcerarie per facilitare le commesse di lavoro.
- Modelli di cogestione a valenza sociale: promuovere partenariati pubblico-privato senza rapporti di scambio economico (assenza di sinallagma), ispirati alla logica della solidarietà sociale.
- Valorizzazione curriculare: riconoscimento formale del lavoro svolto, ai fini formativi e professionali.
- Sostegno alla domanda privata di lavoro penitenziario: potenziamento del settore delle commesse provenienti da imprese e soggetti privati.
- Coinvolgimento attivo degli ordini professionali e istituzioni di garanzia: CNDC, Consiglio Forense, CNEL, Garante nazionale dei detenuti, ecc.
Osservazioni: L’art. 37 rappresenta un punto di svolta strategico e culturale: sposta il paradigma del lavoro penitenziario da attività residuale o meramente assistenziale a leva strutturale del reinserimento. Il riconoscimento formale delle competenze acquisite e l’abbattimento delle barriere burocratiche potrebbero determinare nuove prassi virtuose e consolidare percorsi di legalità e dignità per i detenuti.
Ancora una precisazione in chiusura
Concludiamo questa disamina del Decreto Sicurezza 2025 sottolineando come l’impianto normativo si configuri come un intervento organico volto a ridefinire e rafforzare l’intero sistema della sicurezza pubblica. Il decreto affronta con approccio trasversale i temi dell’ordine pubblico, dell’immigrazione, della prevenzione e contrasto alla criminalità, del decoro urbano, della gestione dei flussi informativi e dell’efficienza operativa delle forze dell’ordine.
Dalle misure per il controllo delle frontiere alla valorizzazione delle sinergie inter-istituzionali, dalle norme in materia penitenziaria ai nuovi strumenti per l’investigazione e il monitoraggio del rischio, il provvedimento si propone come una risposta concreta e attuale alle esigenze della collettività. Il filo conduttore è la sicurezza come bene pubblico da garantire in equilibrio con diritti, libertà e coesione sociale.
In questo contesto, l’AICIS – Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza si distingue per un’interpretazione professionale, scientificamente fondata e priva di ideologismi o appartenenze, fedele alla sua missione: promuovere una divulgazione puntuale, super partes e accademica, capace però di parlare anche agli appassionati, a chi desidera comprendere oltre le semplificazioni. Perché la conoscenza è il primo strumento di prevenzione.
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