Basta la singola emissione di criptovaluta senza autorizzazione di Banca d’Italia per essere sanzionati sulla base del Testo unico bancario. Reato di evento quindi, al quale si accompagna l’elemento psicologico del dolo generico. Inoltre, a ulteriore tutela del risparmiatore, constatata comunque l’impossibilità di considerare denaro una criptovaluta, è legittima la contestazione anche dell’esercizio di abusivo di attività finanziaria. A offrire una delle prime riflessioni sistematiche sul versante penale del sistema delle criptovalute è la sentenza n. 5116 del 5 aprile della Seconda sezione penale del tribunale di Milano.
Pronuncia con la quale è stata condannata l’amministratrice di fatto di una srl, delegata ad operare sui conti corrente bancari italiani della società, perché in assenza dei requisiti previsti dal Tub (articolo 106 comma 2, lettera a), svolgeva attività finanziarie non autorizzate, attraverso l’emissione di moneta elettronica denominata «One Coin» in violazione della riserva prevista dall’articolo 114 bis del Tub. A concretizzarsi era una vendita con caratteristiche piramidali, dove il bene o il servizio rappresentava solo pretesto o occasione per reclutare altri consumatori, per farli entrare a loro volta nella piramide versando un contributo nella speranza dell’ottenimento della criptomoneta OC, nella sua spendibilità e soprattutto nel suo futuro apprezzamento che dovrebbe semplificarsi nel tempo in ragione della diffusione della medesima criptomoneta.