Competenza a revocare la sanzione sostitutiva dell’espulsione per il reato di reingresso illegale dello straniero nel territorio italiano: tale funzione spetta al giudice dell’esecuzione, oppure al giudice che accerta il reato?

Corte Costituzionale, Sentenza n. 163/2024, in tema di straniero, sanzione sostitutiva dell’espulsione, reingresso illegittimo nel territorio dello Stato, revoca della sanzione sostitutiva, giudice competente

Revoca dell’espulsione e competenza del giudice: la Corte Costituzionale si esprime sull’art. 16 del t.u. immigrazione

Con la sentenza n. 163 del 2024, la Corte Costituzionale ha affrontato una delicata questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in merito all’art. 16, comma 4, del testo unico sull’immigrazione. Il nodo del dibattito risiede nella competenza a revocare la sanzione sostitutiva dell’espulsione per il reato di reingresso illegale dello straniero nel territorio italiano: tale funzione spetta al giudice dell’esecuzione, oppure al giudice che accerta il reato?

Secondo il Tribunale di Firenze, la norma sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione, poiché prevedere che il giudice dell’esecuzione disponga la revoca, senza un previo accertamento definitivo del reato di reingresso illegale, rischierebbe di comprimere i diritti di difesa e violare il principio di presunzione di innocenza.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, ha anzitutto valutato l’ammissibilità della questione. Sebbene l’Avvocatura dello Stato avesse sostenuto l’inammissibilità per il precedente pronunciamento della Cassazione in materia di competenza, la Corte ha ribadito che un giudice può sollevare dubbi di costituzionalità sulle norme che regolano la sua attività, anche quando questa sia stata definita in sede di conflitto. Il giudizio costituzionale, infatti, rappresenta uno strumento essenziale per garantire il rispetto della Carta fondamentale.

Le ragioni della non fondatezza

Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 16, comma 4, deve essere interpretato in senso conforme alla Costituzione: la revoca della sanzione sostitutiva dell’espulsione può essere disposta solo dopo un accertamento definitivo del reato da parte del giudice di cognizione. In altre parole, non spetta al giudice dell’esecuzione stabilire autonomamente l’illiceità del reingresso illegale, poiché ciò violerebbe la presunzione di innocenza e il diritto dell’imputato a difendersi in un procedimento completo, come previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Questo approccio evita un possibile conflitto tra due procedimenti paralleli – quello di esecuzione e quello di cognizione – che rischierebbero di portare a esiti contraddittori. Inoltre, preserva la coerenza del sistema processuale, assicurando che ogni accertamento penale sia svolto nel contesto adeguato e con tutte le garanzie difensive richieste.

Un precedente per il diritto dell’immigrazione

Con questa decisione, la Corte Costituzionale non solo ha ribadito il ruolo fondamentale delle garanzie costituzionali, ma ha anche posto un importante limite interpretativo alle norme in materia di immigrazione. Tale orientamento è destinato a influenzare le future applicazioni dell’art. 16, comma 4, del testo unico, orientando le decisioni dei giudici verso una maggiore tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, senza pregiudicare le esigenze di controllo sui flussi migratori.

La sentenza n. 163/2024 si colloca così al crocevia tra diritto dell’immigrazione, garanzie processuali e giustizia costituzionale, fornendo un esempio di come il rispetto dei principi fondamentali possa contribuire a equilibrare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti.

di Francesco Paolo Iacovelli