Non è appropriazione indebita, ma furto, la sottrazione di acqua dalle condotte comuni condominiali

Sottrarre l’acqua dalla condotta intercorrente tra il contatore unico condominiale e quelli dei singoli condòmini configura il reato di furto aggravato e non quello di appropriazione indebita. Lo ha chiarito la Cassazione penale nella sentenza 33813/2023. Ed in ogni caso l’amministratore è legittimato a presentare la querela anche se i danneggiati sono i singoli condomini. Secondo la Corte, infatti, ai sensi dell’articolo 1130 Codice civile, aveva operato legittimamente l’amministratore che aveva presentato querela orale denunciando il furto di acqua perché aveva compiuto un atto conservativo relativo alle parti comuni dell’edificio per il quale non necessitava di via libera assembleare. Del resto, ha precisato la Corte l’amministratore, senza l’autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo; impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nelle sue attribuzioni; impugnare la sentenza relativa all’esecuzione delle delibere assembleari e le sentenze relative all’erogazione delle spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o all’esercizio dei servizi condominiali (Cass. 16260/2016 e 10865/2016). Quindi, le attribuzioni dell’amministratore in relazione alla detenzione qualificata di un bene comune, come l’acqua, lo rendono detentore qualificato del bene e del denaro speso per le esigenze condominiali. Pertanto, l’amministratore deve ritenersi persona offesa legittimata a proporre querela.