La violazione stradale da cui scaturisce il comportamento colpevole che determina l’incidente stradale fa scattare il reato previsto dall’articolo 590 bis del Codice penale per chi arreca lesioni personali gravi o gravissime. Tale reato stradale così tipizzato è poi sanzionato più gravemente se ricorre la circostanza aggravante di essersi posti alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia di punibilità. Ma non è necessario che l’assunzione di alcol e lo stato di alterazione conseguente siano la causa dell’incidente affinché possa essere contestata la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell’art. 590 bis del Codice penale. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 34135/2026 con cui la Corte ha respinto il ricorso dell’imputato condannato per aver invaso la corsia opposta, determinando il verificarsi di un incidente frontale da cui era derivata una malattia superiore a 40 giorni per l’altro conducente coinvolto. Effettuato poi l’alcoltest questo aveva dato un risultato superiore alla soglia del tasso alcolemico tollerabile per entrambi i due test effettuati.