
Il D.Lgs. 10/2026 si inserisce in una stagione normativa caratterizzata da un progressivo spostamento dell’asse della politica criminale verso modelli di intervento anticipatorio. Non si tratta di un fenomeno isolato: negli ultimi anni, il legislatore ha più volte privilegiato strumenti capaci di intercettare il rischio prima che esso si traduca in offesa, ridisegnando i confini tradizionali del diritto penale e delle misure di prevenzione. Il decreto in esame rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con un impianto che mira a rafforzare la sicurezza pubblica intervenendo su condotte e situazioni ritenute ad elevata potenzialità lesiva.
- Un intervento che privilegia la logica del rischio
Uno dei tratti più evidenti del decreto è l’attenzione rivolta al porto di strumenti atti ad offendere. L’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di obblighi più stringenti per la vendita e la detenzione non rispondono tanto a un aumento quantitativo dei reati commessi con armi bianche, quanto alla volontà di ridurre la disponibilità immediata di oggetti che possono agevolare l’escalation violenta in contesti urbani. Dal punto di vista giuridico, ciò comporta un ampliamento dell’area del penalmente rilevante che si fonda sulla potenzialità offensiva, più che sulla lesione effettiva del bene giuridico. È una scelta coerente con il paradigma del diritto penale del rischio, ma che richiede un costante scrutinio di proporzionalità, soprattutto in relazione al principio di offensività.
- Le misure di prevenzione come strumento di governo della sicurezza
Il decreto interviene anche sulle misure di prevenzione personali, ampliandone l’ambito applicativo e rafforzando i presupposti per la loro adozione. È un terreno particolarmente sensibile, perché si tratta di strumenti che incidono su libertà fondamentali senza passare attraverso un accertamento di responsabilità penale. La logica sottesa è quella della pericolosità qualificata, ricavata da indicatori comportamentali o da precedenti specifici. La criminologia ha da tempo evidenziato come tali strumenti possano essere efficaci nella gestione immediata del rischio, ma anche come possano generare effetti collaterali significativi: dalla stigmatizzazione di categorie sociali alla cristallizzazione di profili di sospetto che non sempre trovano riscontro in condotte attuali.
- La tutela degli operatori e il delicato equilibrio tra efficienza e garanzie
Un altro elemento centrale del D.Lgs. 10/2026 riguarda il rafforzamento delle tutele giuridiche per gli operatori delle forze dell’ordine. L’obiettivo è ridurre l’incertezza interpretativa sull’uso legittimo della forza, soprattutto in contesti dinamici e ad alto rischio. Dal punto di vista criminologico, questa scelta risponde a un’esigenza concreta: la cosiddetta fear of litigation può effettivamente condizionare l’operatività sul campo, generando esitazioni che compromettono l’efficacia dell’intervento. Tuttavia, un orientamento interpretativo troppo sbilanciato rischia di ampliare implicitamente l’area delle scriminanti, con possibili ricadute sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla percezione di imparzialità delle istituzioni.
- Un decreto reattivo, non sistemico
Nel complesso, il D.Lgs. 10/2026 appare come un provvedimento reattivo, più che come il frutto di una strategia organica di politica criminale. Risponde a fenomeni reali — l’aumento dell’uso improprio di strumenti da taglio, la violenza giovanile, le tensioni nelle manifestazioni — ma lo fa attraverso strumenti prevalentemente repressivi o para‑repressivi. La criminologia insegna che tali strumenti possono produrre effetti immediati in termini di deterrenza situazionale, ma difficilmente incidono sulle cause profonde della devianza se non accompagnati da interventi educativi, sociali e comunitari.
- Conclusioni: la sfida del bilanciamento
Il decreto rappresenta un ulteriore passo verso un modello di sicurezza fondato sulla gestione del rischio e sulla prevenzione anticipatoria. È un modello che può risultare efficace, ma che richiede un monitoraggio costante per evitare derive securitarie e per garantire che la tutela dell’ordine pubblico non si traduca in un sacrificio eccessivo delle libertà individuali. La sfida, per il legislatore e per gli operatori, sarà mantenere un equilibrio dinamico tra esigenze di sicurezza e garanzie costituzionali, evitando che la logica dell’emergenza diventi la normalità del sistema