A cura di Roberto Puleo
30/01/2026
Nel dibattito pubblico italiano, l’espressione riforma della giustizia viene oggi utilizzata in modo volutamente ambiguo. Essa evoca, nell’immaginario collettivo, un intervento complessivo sull’intero sistema giudiziario, ma nei contenuti concreti delle proposte in discussione si riduce, nella sostanza, a un riordino delle carriere della magistratura, in particolare alla separazione tra magistratura requirente e magistratura giudicante.
È dunque necessario affermarlo con chiarezza: un intervento sulle carriere dei magistrati non può essere definito riforma della giustizia. Si tratta, più correttamente, di una riforma della magistratura, che incide su un solo segmento – per quanto rilevante – dell’architettura costituzionale.
La giustizia, infatti, è il sistema complessivo attraverso cui lo Stato esercita la funzione giurisdizionale: comprende norme, procedure, organizzazione degli uffici, tempi processuali, risorse materiali e umane, diritti delle parti, avvocatura, magistratura, polizia giudiziaria, esecuzione penale e, soprattutto, il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni. Parlare seriamente di riforma della giustizia significa intervenire su efficienza, equità, accesso alla tutela, ragionevole durata dei processi e credibilità dello Stato di diritto.
La magistratura, invece, è l’ordine costituzionale cui è affidata l’applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialità. Una riforma della magistratura riguarda aspetti specifici: il sistema di autogoverno (CSM), le modalità di carriera, le valutazioni di professionalità, la responsabilità disciplinare, nonché il rapporto – oggi al centro del dibattito – tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, che, a mio parere, va comunque diviso al fine di garantire un equo contraddittorio tra le parti.
Confondere deliberatamente questi due piani produce un duplice effetto distorsivo: da un lato, si attribuiscono alla magistratura responsabilità che sono in realtà sistemiche; dall’altro, si crea l’illusione di una riforma epocale, mentre si interviene solo su un segmento dell’ordinamento giudiziario.
Forze dell’ordine e polizia giudiziaria: una distinzione giuridica e un nodo irrisolto
Altro nodo centrale, spesso semplificato nel dibattito sulla riforma, riguarda il ruolo della polizia giudiziaria e il suo rapporto con la magistratura inquirente. Anche qui, l’uso impreciso dei concetti rischia di produrre riforme inefficaci o squilibri istituzionali.
Le forze dell’ordine sono i corpi dello Stato preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria (con funzioni specifiche) e polizie locali, nei limiti delle competenze loro attribuite. Esse operano prevalentemente in funzione preventiva, di controllo del territorio e di pronto intervento.
La polizia giudiziaria, invece, non è un corpo autonomo, ma una funzione esercitata da appartenenti alle forze dell’ordine. Ai sensi dell’art. 109 della Costituzione e del codice di procedura penale, essa svolge attività di indagine, accertamento dei reati e ricerca delle prove, operando sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.
Tuttavia, ridurre la polizia giudiziaria a una mera articolazione esecutiva del pubblico ministero significa ignorare la complessità reale delle indagini. La polizia giudiziaria non può essere concepita come un soggetto passivo o esclusivamente subordinato: essa è portatrice di competenze investigative, di una profonda conoscenza del territorio, di capacità operative e di una lettura empirica dei fenomeni criminali maturata sul campo.
In un sistema in cui la magistratura requirente viene strutturalmente separata dal giudice, diventa ancora più evidente la necessità di un coordinamento forte, paritario e funzionale tra magistrato inquirente e polizia giudiziaria. Non una dipendenza burocratica, ma una collaborazione istituzionale fondata su ruoli distinti e responsabilità chiare, nella quale il pubblico ministero possa avvalersi concretamente dell’esperienza dei poliziotti più preparati e dislocati sul territorio, aspetto che oggi viene a mancare per molteplici problemi. Ne deriva una magistratura autorevole per le sue caratteristiche di autonomia giudiziale, ma un’azione di polizia giudiziaria che appare meno efficace.
Senza questo coordinamento, il rischio è duplice: da un lato, un pubblico ministero isolato e sovraccarico di responsabilità investigative; dall’altro, una polizia giudiziaria depotenziata sul piano decisionale e strategico. In entrambi i casi, a indebolirsi non è la magistratura o la polizia, ma l’efficacia dell’azione penale e la tutela dei diritti dei cittadini.
In questo senso, parlare di un pubblico ministero “guidato” dall’esperienza operativa della polizia giudiziaria non significa introdurre una gerarchia rovesciata né mettere in discussione la titolarità dell’azione penale. Significa, piuttosto, riconoscere che l’efficacia dell’azione inquirente nasce dall’ascolto e dalla valorizzazione del sapere investigativo maturato sul campo.
Il pubblico ministero resta il dominus dell’indagine, ma orienta le proprie determinazioni sulla base delle informazioni, delle intuizioni operative e delle competenze di chi quotidianamente presidia il territorio, intercetta i segnali deboli della criminalità e conosce le dinamiche reali dei fenomeni delittuosi. Una magistratura inquirente realmente efficace non è quella che opera in isolamento, esiliata in un angusto ufficio, ma quella che sa integrare il proprio ruolo giuridico con l’esperienza concreta della polizia giudiziaria, trasformando il coordinamento in uno strumento di forza investigativa e non di mera subordinazione formale.
Per molti anni della mia attività nella polizia giudiziaria mi sono posto una domanda semplice: senza gli uomini della polizia, quei magistrati di allora – poi pubblici ministeri – avrebbero davvero potuto individuare e arrestare i malviventi di ogni tipo? La nostra presenza costante e continua era indispensabile e primaria in tantissime situazioni: dalla conoscenza del territorio alle intuizioni investigative. In assenza di mezzi scientifici avanzati come il DNA o il BPA, quella conoscenza empirica era fondamentale. Oggi, invece, viene spesso ignorata o sminuita da critiche superficiali da salotto e da talk show televisivi che parlano di processi sommari mediatici e di congetture prive di cognizione dei fatti reali.
Riforma, sicurezza e sapere criminologico
In questo quadro complesso, una riforma della giustizia non può limitarsi a interventi normativi o organizzativi, ma deve necessariamente confrontarsi con la conoscenza del fenomeno criminale. È qui che la criminologia assume un ruolo strategico e troppo spesso sottovalutato.
La criminologia, infatti, non è una disciplina accessoria né meramente teorica: è una scienza empirica e interdisciplinare che studia il crimine, l’autore di reato, la vittima e il controllo sociale, integrando diritto, sociologia, psicologia, psichiatria, statistica e scienze investigative. Senza una lettura criminologica, le politiche penali rischiano di essere reattive, emotive e inefficaci.
Il criminologo serio, che studia quotidianamente il crimine e non quello dei talk show televisivi di apparenza, soprattutto nella sua declinazione applicativa e forense, svolge un ruolo fondamentale:
- nell’analisi dei fenomeni criminali complessi;
- nella valutazione del rischio e della pericolosità sociale;
- nello studio delle dinamiche vittimologiche;
- nel supporto alle decisioni giudiziarie e alle politiche di prevenzione.
Una giustizia che ignora il contributo della criminologia è una giustizia che interviene dopo, quando il danno è già avvenuto, rinunciando alla prevenzione e alla comprensione profonda delle cause.
Pertanto, riformare con metodo, non per slogan.
Riformare la giustizia significa riformare un sistema, non individuare un capro espiatorio. Significa distinguere ruoli, competenze e responsabilità: tra giustizia e magistratura, tra forze dell’ordine e polizia giudiziaria, tra repressione e prevenzione. Oggi, invece, si sta riformando una parte limitata della magistratura, relativa alla separazione delle carriere, che, a mio parere, è necessaria, ma che non può essere scambiata per una riforma complessiva della giustizia.
In questo processo, il sapere criminologico rappresenta un ponte indispensabile tra norma e realtà, tra sicurezza e diritti, tra istituzioni e società. Solo integrando competenze giuridiche, investigative e criminologiche sarà possibile costruire una riforma autentica, capace di rafforzare lo Stato di diritto senza indebolire le garanzie democratiche.
Una giustizia moderna non è più dura né più indulgente: è più consapevole.
Roberto Puleo, Criminologo Qualificato AICIS