Non ci sono scusanti per il rifiuto di sottoporsi ai test antidroga quando gli agenti fermano il conducente durante i normali controlli stradali. Lo ha confermato la 4^ Sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 32157 del 26 settembre 2025. Secondo la Corte il reato di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, è configurabile in casi in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. A proposito dei motivi, tra l’altro, la Corte, già nella sentenza n. 24914 del 5 giugno 2019, aveva stabilito che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187, commi 2 e 7, c.d.s. non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.