SICUREZZA STRADALE: AUTOVELOX TRASPARENTE

  • Autovelox, utilizzo legittimo se comunicato, il decreto MIT definisce le regole per il censimento

Novità in tema di “autovelox”. E’ operativo il Decreto Ministeriale n. 305 del 18 agosto 2025 (attuativo del D.L. n. 73/2025 convertito in L. n. 105/2025) che, introduce nuove disposizioni per le apparecchiature di rilevamento della velocità, imponendo ai Comuni e agli organi di polizia stradale di comunicare i dati alla piattaforma nazionale per renderli pubblici sul website del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale comunicazione diventa condizione necessaria per il legittimo impiego dei dispositivi, introducendo una serie di adempimenti e tempistiche precise per le amministrazioni e gli enti di polizia stradale. La comunicazione deve includere, per ogni dispositivo, la sua conformità a un tipo, marca e modello specificamente approvato od omologato. La comunicazione di questi dati, come specificato dal decreto e dalla legge di conversione, diventa una condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità. Ciò rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore trasparenza e uniformità nella gestione degli autovelox e degli altri sistemi di controllo sul territorio nazionale.

  • La comunicazione ed il principio di trasparenza: –

Secondo quanto previsto: D.l. n. 73/2025 convertito con modificazioni dalla legge n. 105/2025, le amministrazioni e gli organi di polizia stradale sono tenuti a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, da pubblicare su un’apposita sezione del website del Ministero stesso. Questa comunicazione deve includere, per ogni dispositivo, la sua conformità a un prototipo, marca e modello specificamente approvato od omologato. In particolare: la denominazione e il codice dell’amministrazione o dell’ente competente; il codice catastale, se applicabile, dell’amministrazione per la quale si stanno trasmettendo i dati; gli estremi del decreto di approvazione o estensione del dispositivo; il tipo, la marca (che deve corrispondere al titolare dell’approvazione) e il modello del dispositivo; la versione del modello, se specificata, il numero di matricola.

  • Approvazione o Omologazione: –

Ricordiamo che l’equiparazione che la legge fa tra autorizzazione (atto amministrativo) e omologazione (procedimento tecnico) è stata avversata dalla giurisprudenza di legittimità e da molti giudici di merito. In particolare, con la sentenza n. 10505/2024 la Cassazione ha stabilito che omologazione e approvazione sono due procedure distinte e non intercambiabili. Solo l’omologazione conferisce validità legale alle rilevazioni e l’approvazione da sola non è sufficiente a garantire la corretta misurazione della velocità.

  • Il decreto Mit n. 305 del 18 agosto 2025: –

firmato dal Direttore Generale della Motorizzazione – previo parere del Ministero dell’Interno – definisce il modello informatico e le modalità di trasmissione dei dati. La comunicazione medesima è ora una condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità.

Il testo è composto da sei articoli:

 Articolo 1 – stabilisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, e le modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati e le modalità di comunicazione al Mit ai fini della loro pubblicazione. Tale comunicazione è un requisito indispensabile per il legittimo impiego dei dispositivi o sistemi.

Articolo 2 – si occupa delle definizioni chiarendo che: a) “amministrazione ed ente competenti,” sono i soggetti da cui dipendono gli organi di polizia stradale che comunicano i dati; b) “dispositivo o sistema” è qualsiasi strumento omologato o approvato per il rilevamento della velocità; c) “piattaforma telematica,” è il pattern informatico per la trasmissione dei dati.

L’articolo 3 – stabilisce le modalità di comunicazione e della piattaforma telematica sancendo che la piattaforma è istituita presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Il processo prevede l’acquisizione e la compilazione di un documento specifico che richiede l’inserimento di una serie di dati essenziali:

nel decreto di approvazione;

L’articolo 4 – stabilisce che l’accesso alla piattaforma avviene tramite il “Portale dell’Automobilista” o il “Portale del Trasporto”, utilizzando le credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.

 L’articolo 5 – riguarda la pubblicazione dei dati, che vengono pubblicati sul website istituzionale del Mit. L’elenco dei dispositivi legittimamente impiegati sul territorio nazionale sarà costantemente aggiornato in base alle comunicazioni delle amministrazioni e degli enti competenti.

L’articolo 6 – dispone che il decreto stesso viene pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma l’avvio operativo della piattaforma telematica e di conseguenza l’efficacia del decreto viene subordinato a un successivo provvedimento del Direttore Generale per la Motorizzazione.