Uno dei fenomeni più riprovevoli è l’abuso strumentale da parte dei lavoratori dipendenti dei benefici di assenza giustificata dal lavoro per l’assistenza ad un congiunto o parente disabile. Parliamo di quanto previsto dalla legge n. 104/1992. Per contrastare questo fenomeno molte aziende ricorrono all’impiego delle agenzie investigative ottenendo spesso buoni risultati. La giurisprudenza però fissa dei “paletti” per contemperare l’esigenza del datore di lavoro di proteggere gli interessi aziendali e la tutela della sua dignità e della sua riservatezza del lavoratore. In particolare, la Cassazione sostiene che l’impiego di agenzie investigative deve essere giustificato da ragioni concrete. Pertanto, l’indagine è considerata legittima solo qualora vi siano fondati sospetti da parte del datore su un utilizzo improprio dei permessi da parte del lavoratore. In sostanza secondo la giurisprudenza occorre evitare ogni forma di sorveglianza invasiva o indiscriminata. Di recente, con l’ordinanza del 30 gennaio 2025, n. 2157 la Corte ha ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento del regolare utilizzo dei permessi 104 (conf. Cass. Civ. 20 giugno 2024, n. 17004). Secondo i giudici nel concetto di “patrimonio aziendale” che il datore di lavoro può tutelare mediante le investigazioni private rientra anche il “patrimonio reputazionale dell’azienda”, ricomprendendo nella nozione di “patrimonio aziendale” non solo i beni aziendali, ma anche l’immagine esterna della stessa (Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza, 21 novembre 2024, n. 30079).